Con la legge di stabilità per il 2015 [( comma 7, lettera b), c) e commi 9 e 10)] oltre al meccanismo del reverse charge, l'inversione contabile, è stato introdotto un nuovo meccanismo che regola i rapporti tra pubblica amministrazione e fornitore in materia di corresponsione dell'Iva. Come abbiamo spiegato in un recente articolo sul reverse Charge, dal 2015 le fatture relative a servizi in appalto legate ad opere d'impianti o di edilizia specializzata, dovranno essere emesse con il meccanismo di inversione contabile: sarà onere del committente versare l'Iva direttamente allo Stato. Anche agli acquisti della pubblica amministrazione (PA) gravati da IVA, si potrà applicare il sistema dell’inversione contabile. Il meccanismo prende il nome di split payment e non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.
RIDURRE L’EVASIONE. Per il Governo, la nuova disposizione dovrebbe produrre recupero di gettito IVA per effetto dell’eliminazione del tasso di “perdita” dell’imposta dovuta ai diversi passaggi tra cliente pubblico e fornitore privato: il maggior gettito deriverebbe dalla maggiore affidabilità fiscale dell’acquirente (pubblica amministrazione) rispetto a quella del fornitore del bene/servizio.
Pertanto, a seguito della Legge di Stabilità, le fatture che verranno emesse nei confronti della pubblica amministrazione, verranno pagate dalla pubblica amministrazione con la modalità frazionata: la pubblica amministrazione pagherà l'imponibile alla ditta appaltatrice, mentre l'Iva verrà versata dalla pubblica amministrazione allo Stato.
Quali sono le conseguenze dello split payment?
L'amministrazione finanziaria si lamentava del fatto che molte imprese ricevevano il pagamento dell'Iva e poi fallivano, ritrovandosi quindi con crediti iva inesigibili.
Con questa modalità, l'amministrazione finanziaria riceverà l'iva direttamente dalla pubblica amministrazione, ovviando in parte al problema dell’incasso. Dall’altra parte, anche le imprese che riceveranno pagamenti dalla PA non si troveranno esposte per l'Iva che invece dovranno anticipare alle Entrate in attesa del pagamento della PA.
I problemi sorgono se l'impresa ha come principale committente la pubblica amministrazione. In tale caso purtroppo l'impresa avrà IVA in pagamento per le fatture fornitori. Di contro non avrà modalità di compensare l'Iva che dovrà pagare ai fornitori con quella che invece non riceverà più per il pagamento delle fatture da parte della PA. Dovrà richiedere il rimborso IVA, con i tempi che conosciamo. La conseguenza sarà che l'impresa si troverà un flusso di cassa fortemente sbilanciato e con la necessità di ricorrere al credito su cui dovrà pagare gli interessi o mettere in sofferenza i fornitori.
LIMITE DI 15 MILA EURO PER I RIMBORSI. Il legislatore, per venire incontro alle difficoltà di cassa delle imprese ha introdotto alcune semplificazioni per i rimborsi, che però hanno una portata molto limitata. Nella circolare n. 32 del 30 dicembre 2014, con la quale l’Agenzia delle entrate illustra le novità introdotte dagli articoli 13 e 14 del d.lgs. n. 175/2014 in materia di rimborsi Iva pone il limite di 15 mila euro ( nel periodo d’imposta e non per la singola richiesta) per l’erogazione dei rimborsi Iva senza garanzie né oneri aggiuntivi. Se le imprese vorranno richiedere una cifra superiore, dovranno predisporre un modello per la prestazione della garanzia nella forma del pegno di titoli di stato o garantiti dallo stato.
In sintesi: le imprese non riceveranno più l’Iva dalla PA, non potranno pertanto compensarla con quella che pagano ai fornitori (direttamente o indirettamente per il riverse charge) e per richiedere i rimborsi alle entrate dovranno presentare delle garanzie fideiussorie se l’importo è superiore ai 15 mila euro. Avranno le ditte oneste la forza economica di lavorare ancora per il pubblico?