Sulla Gazzetta Ufficiale n.15 del 20 gennaio 2015 sono stati pubblicati i decreti del presidente del consiglio dei ministri 11 novembre 2014 – recante “Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, insieme con il relativo elenco recante gli oneri informativi” e 14 novembre 2014 - recante “Istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente ai relativi elenchi recanti gli oneri informativi”.
I due provvedimenti si inseriscono nel processo di aggregazione e riduzione a 35 delle stazioni appaltanti (che oggi sono circa 32.000).
Ricordiamo che l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ha istituito nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi Anac) l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione.
L'art. 9, comma 2, primo periodo del citato decreto prevede che i soggetti diversi da quelli suddetti, che svolgono attivita' di centrale di committenza, richiedono all'Autorità l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori.
Il secondo periodo del medesimo art. 9, comma 2 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Unificata, sono definiti i requisiti per l'iscrizione al predetto elenco dei soggetti aggregatori, tra i quali il carattere di stabilita' dell'attività di centralizzazione, nonche' i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda.
CITTÀ METROPOLITANE, ASSOCIAZIONI, UNIONI E CONSORZI DI ENTI LOCALI. Il Dpcm 11 novembre 2014 – pubblicato sulla G.U. del 20 gennaio 2015 - stabilisce che richiedono l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori, se in possesso dei requisiti, i seguenti soggetti o i soggetti da loro costituiti che svolgano attivita' di centrale di committenza (ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) con carattere di stabilita', mediante un'organizzazione dedicata allo svolgimento dell'attivita' di centrale di committenza, per il soddisfacimento di tutti i fabbisogni di beni e servizi dei relativi enti locali:
a) citta' metropolitane istituite ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 e del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156 e le province;
b) associazioni, unioni e consorzi di enti locali, ivi compresi gli accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione delle attivita' ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
I REQUISITI. Ai fini dell'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori, tali soggetti devono nei tre anni solari precedenti la richiesta, avere pubblicato bandi e/o inviato lettera di invito per procedure finalizzate all'acquisizione di beni e servizi di importo a base di gara pari o superiore alla soglia comunitaria, il cui valore complessivo sia superiore a 200.000.000 euro nel triennio e comunque con un valore minimo di 50.000.000 euro per ciascun anno. In sede di prima attuazione del decreto, rileva ai fini del possesso del requisito il triennio 2011-2012-2013.
Ai fini del possesso del requisito relativo al valore delle procedure, si tiene conto anche delle procedure avviate:
a) per le città metropolitane, dagli enti locali rientranti nell'area territoriale della citta' metropolitana e delle province;
b) per le associazioni, unioni e consorzi di enti locali, dai singoli enti locali facenti parte dell'associazione, unione, consorzio o accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione delle attivita'.
MODALITÀ OPERATIVE. L'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC), entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, definisce, con propria determinazione, le modalita' operative per la presentazione delle richieste di iscrizione all'elenco.
I soggetti in possesso dei requisiti, entro 45 giorni dalla pubblicazione della determinazione, inviano all'Anac la richiesta di iscrizione all'elenco.
Per le città metropolitane la richiesta di iscrizione all'elenco è inviata, nel caso in cui la stessa citta' metropolitana non sia ancora subentrata alla provincia corrispondente, dalla provincia medesima.
Scaduto il termine per la presentazione delle richieste, l'Anac procede alla verifica del possesso dei requisiti attraverso l'interrogazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
ISCRIZIONE ALL'ELENCO E AGGIORNAMENTO. L'Autorita' procede, sentita la Conferenza Unificata, all'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori richiedenti secondo un ordine decrescente basato sul piu' alto valore complessivo delle procedure avviate, fino al raggiungimento del numero massimo complessivo dei soggetti aggregatori (di cui all'art. 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 66 del 2014) comprensivo dei soggetti facenti parte dell'elenco.
L'Anac entro il 30 settembre 2017 e, successivamente, ogni tre anni, procede all'aggiornamento dell'elenco. A tal fine, i soggetti aggregatori gia' iscritti - con esclusione di Consip e dei soggetti aggregatori individuati dalle regioni di riferimento per i quali la stessa regione provvede a comunicare contestualmente eventuali modifiche - che intendano mantenere l'iscrizione all'elenco, ovvero i soggetti in possesso dei requisiti e non iscritti all'elenco, inviano la relativa richiesta all'Anac che procede all'aggiornamento.
Ai fini dell'aggiornamento triennale dell'elenco, l'Autorità anche su proposta motivata del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori può formulare proposte di modifica dei requisiti.
TAVOLO TECNICO DEI SOGGETTI AGGREGATORI. Compiti, attivita' e modalita' operative del suddetto Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori sono definiti dal Dpcm 14 novembre 2014 pubblicato anch'esso nella Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio scorso.
Coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze, il Tavolo tecnico è composto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un membro in rappresentanza di ciascun soggetto aggregatore iscritto nell'elenco. Al Tavolo presenziano un rappresentante della Conferenza delle regioni, un rappresentante dell'ANCI e un rappresentante dell'UPI. Al Tavolo partecipa, inoltre, un rappresentante dell'Autorita' nazionale anticorruzione con funzioni di uditore.
Le riunioni del Tavolo si intendono validamente costituite qualora sia presente la maggioranza dei componenti. Le decisioni del Tavolo sono assunte a maggioranza dei presenti, e in caso di parità prevale il voto del presidente.