È all'esame della Commissione Ambiente della Camera uno schema di decreto ministeriale recante approvazione delle linee guida concernenti la determinazione dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici.
Lo schema di decreto fa esclusivo riferimento ai CEM (campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) ad alte frequenze (100 kHz – 300 GHz) disciplinati dal D.P.C.M dell'8 luglio 2003, vale a dire ai CEM generati, principalmente, dagli impianti di diffusione radiotelevisiva e dalle stazioni radio base (SRB) per la telefonia mobile.
IL QUADRO NORMATIVO. L'art. 14, comma 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha introdotto, alle lettere a), b), c) e d), una serie di disposizioni integrative della normativa dettata dal D.P.C.M dell'8 luglio 2003. In particolare, vengono affidati a delle linee guida i seguenti compiti:
1. definire le modalità di fornitura all'ISPRA e alle ARPA/APPA dei dati di potenza degli impianti da parte degli operatori;
2. definire i fattori di riduzione della potenza massima al connettore di antenna;
3. determinare i valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici;
4. definire la nozione di pertinenze esterne con dimensioni abitabili, funzionale alla delimitazione del campo di applicazione dei valori di attenzione prevista dalla lettera a) del medesimo comma 8.
Con il D.M. 2 dicembre 2014 sono state emanate le Linee guida riguardanti gli ambiti definiti dai punti 1) e 2), relativi alla definizione delle modalità con cui gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti e alla definizione dei fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore.
NUOVO SCHEMA DI DECRETO. Nello schema di decreto ministeriale ora all'esame della Commissione Ambiente della Camera viene evidenziato che le linee guida illustrate si limitano a disciplinare l'ambito relativo al citato punto 3), relativo alla sola determinazione dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici.
Per tenere conto delle differenti proprietà schermanti offerte dai materiali in funzione della frequenza, sulla base anche della letteratura disponibile, si adottano i seguenti due diversi fattori di riduzione:
1. pareti e coperture senza finestre, o altre aperture di analoga natura, in prossimità di impianti con frequenza di trasmissione superiori a 400 MHz: 6 dB;
2. pareti e coperture senza finestre, o altre aperture di analoga natura, in presenza di segnali a frequenze inferiori a 400 MHz: 3 dB. In considerazione della possibilità di esposizione nella condizione a "finestre aperte", indipendentemente dalla frequenza di funzionamento degli impianti, si adotta il seguente fattore di attenuazione;
3. pareti e coperture con finestre o altre aperture di analoga natura: 0 dB.