Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, intende attuare nuove misure per favorire il massimo accesso agli incentivi del Conto Termico per imprese, famiglie e pubblica amministrazione.
Il documento con le nuove misure per la semplificazione e il potenziamento del meccanismo di incentivazione di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, è in consultazione pubblica fino al 28 febbraio 2015.
Tutti i soggetti interessati sono invitati a trasmettere commenti e contributi all’indirizzo e-mail contotermico@mise.gov.it.
Il Conto termico incentiva la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e i piccoli interventi di efficienza energetica con uno stanziamento di 900 milioni di euro annui: 700 per privati e imprese e 200 per le amministrazioni pubbliche.
MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE. Nell’ambito dell’aggiornamento del meccanismo di incentivazione si è resa, in primo luogo, necessaria una semplificazione delle modalità di accesso con riferimento, in particolare, ai Registri e alle procedure di compilazione della scheda-domanda.
Con riferimento ai Registri, previsti per interventi inerenti la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore, elettriche o a gas, e caldaie a biomassa aventi potenza termica compresa tra i 500 e 1.000 kW, si rappresenta, sulla base dei dati pubblicati sul sito del GSE, che per l’anno 2014 sono stati ammessi in graduatoria 19 progetti realizzati da Soggetti Privati per un impegno di spesa annua potenziale pari a circa 670 mila euro.
Da quanto sopra riportato si evince quanto sia poco utilizzato lo strumento dei Registri da parte degli operatori, sia pubblici che privati. In particolare, nell’anno 2013 nessuno soggetto ha presentato domanda per l’accesso diretto a seguito dell’ammissione in graduatoria e nell’anno 2014 solo 4 operatori ammessi ai Registri 2013 e 1 operatore ammesso ai Registri 2014 hanno richiesto l’accesso diretto.
Ciò premesso, si ritiene, pertanto, opportuno procedere all’eliminazione dell’iscrizione ai Registri per gli impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore, elettriche o a gas, e caldaie a biomassa aventi potenza termica superiore ai 500 kW. Per tali impianti gli operatori potranno ricorrere all’accesso diretto o tramite prenotazione (per la pubblica amministrazione), nel rispetto dei requisiti già previsti.
Si rappresenta, altresì, sulla base delle analisi fornite dal GSE, che oltre il 90% degli interventi per cui si presenta una richiesta riguardano la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con generatori di calore alimentati da biomassa e l’installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling, ovvero apparecchi domestici di piccole dimensioni afferenti sovente alle medesime marche e modelli.
Al fine di valorizzare e mettere a disposizione degli operatori le conoscenze acquisite dal GSE nello svolgimento dell’istruttoria tecnica di tali apparecchi, si prevede la predisposizione di una lista di “prodotti idonei” con potenza termica fino a 35 kW e 50 m2 per i collettori solari, fruibile al pubblico e aggiornata periodicamente, per i quali, è applicata una procedura semi-automatica ai fini dell’erogazione dell’incentivo, con una conseguente riduzione degli oneri amministrativi per i beneficiari e una maggiore probabilità di esito positivo dell’istruttoria. L’operatore, acquistando uno dei prodotti indicati nella lista, ha accesso a un iter di compilazione della scheda-domanda semplificato, non dovendo più inserire i dati relativi alla descrizione dell’apparecchio, poiché già validato dal GSE, in termini di rispondenza ai requisiti di accesso richiesti.
Allo scopo di non introdurre turbative nel mercato di tali apparecchi si adottano misure atte a garantire un’equa partecipazione dei produttori, definendo specifici periodi dell’anno solare per la presentazione e la pre-qualifica dei prodotti/apparecchi, a valle dei quali si procede all’aggiornamento della lista. Nello specifico, i produttori interessati potranno presentare al GSE l’elenco degli apparecchi/prodotti per i quali si richiede l’ascrizione all’elenco, fornendo evidenza del possesso dei requisiti di accesso richiesti. La lista è aggiornata con i soli prodotti/apparecchi per i quali l’istruttoria svolta dal GSE si conclude con esito positivo.
Gli aggiornamenti normativi introdotti dal decreto legislativo n.102 del 2014 nell’ambito del Conto Termico, introducono per la Pubblica Amministrazione una nuova modalità di riconoscimento dell’incentivo e in particolare, prevedono l’erogazione di un acconto e di eventuali pagamenti per stato di avanzamento lavori. In continuità tale ratio, si ritiene opportuno modificare le attuali modalità di erogazione del beneficio, con riferimento alla durata del medesimo, garantendo per tutti gli interventi ammissibili al Conto Termico mediante procedura di accesso diretto (privati e pubblica amministrazione), il rilascio dell’importo spettante in un’unica rata per valori del beneficio non superiori ai 5.000 euro, rispetto ai 2 o 5 anni attuali, sempre nei limiti di spesa annua cumulata già previsti.
Si evidenzia comunque che, in attuazione delle disposizioni contenute all’articolo 7 del decreto legislativo n.102 del 2014, le pubbliche amministrazioni che presentano richiesta di incentivo al meccanismo, in qualità di soggetto responsabile, possono già usufruire del rilascio dell’importo in un’unica soluzione indipendentemente dall’importo del beneficio spettante (anche oltre 5.000 euro).
Inoltre si prevede, per le sole Pubbliche Amministrazioni, il calcolo dell’importo del beneficio spettante sulla base delle fatture di spesa relative all’intervento, previo invio dei prospetti di pagamento e degli eventuali bonifici già effettuati.
In un’ottica di semplificazione, si valuta, altresì, di ampliare le attuali modalità di pagamento attualmente previste per attestare le spese sostenute, comprendendo anche pagamenti “on-line” e/o tramite carta di credito, con causale del pagamento vincolata.
In merito alle tempistiche di pagamento dell’incentivo a oggi previste, che fissano il pagamento della prima rata all’ultimo giorno del mese successivo a quello della fine del semestre in cui ricade la data di attivazione del contratto (secondo quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, 338/2013/R/efr), si propone una modifica dell’attuale contratto-tipo anticipando il pagamento a 90 giorni dalla data di attivazione del contratto.
Infine il GSE procede alla razionalizzazione delle informazioni richieste nella compilazione della scheda-domanda e della documentazione a supporto dell’operatore (Regole Applicative), ottimizzando l’utilizzo dei dati forniti e rivedendo la logica di presentazione della domanda in un’ottica di semplificazione per l’operatore (modulistica predeterminata).
MISURE PER IL POTENZIAMENTO DELL’EFFICACIA. Si ritiene che l’aggiornamento del meccanismo rappresenti un’opportunità per potenziarne l’efficacia, anche in virtù degli ambiziosi obiettivi di risparmio di energia al 2020 previsti dall’articolo 7 della direttiva europea 2012/27/UE sull’efficienza energetica, recepita con il decreto legislativo n.102 del 2014. Il Conto Termico infatti concorre, con lo schema dei Certificati Bianchi e con le detrazioni fiscali per gli interventi di incremento dell’efficienza energetica in edilizia, al raggiungimento dei 25,5 Mtep di risparmio cumulato minimo di energia finale da conseguire nel periodo 2014-2020, come indicato dall’Italia alla Commissione europea.
Inoltre, in attuazione dell’articolo 5 della sopra indicata direttiva, le Pubbliche Amministrazioni centrali sono tenute a realizzare interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici di loro proprietà e da esse occupati, tali da comportare un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep.
Si riportano di seguito le misure adottate per il potenziamento dello strumento, volte all’ampliamento delle tipologie di interventi eleggibili, all’incremento del livello di incentivazione per alcune categorie di interventi, alla riduzione delle tempistiche e alla semplificazione delle modalità di erogazione del beneficio.
NUOVI INTERVENTI AMMISSIBILI. INTERVENTI DI INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA. Con riferimento agli interventi di incremento dell’efficienza energetica di piccole dimensioni, di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto e destinati alla sola Pubblica Amministrazione, si propone di rendere eleggibili al Conto Termico, in considerazione della rilevanza dei medesimi nel calcolo della classe di prestazione energetica dell’edificio, anche i progetti di incremento dell’efficienza energetica riguardanti i sistemi di illuminazione interna ed esterna (delle pertinenze) degli edifici delle pubbliche amministrazioni, purché rispettino predeterminati requisiti minimi prestazionali delle componenti dell’impianto di illuminazione in termini di consumo energetico, nonché gli interventi relativi all’adozione di sistemi efficienti di building automation, in conformità alla norma UNI 15232, la quale definisce i metodi per la valutazione del risparmio energetico conseguibile in edifici in cui sono impiegate tecnologie di gestione e controllo automatico degli impianti tecnologici e dell’impianto elettrico (riscaldamento, raffrescamento, ventilazione e condizionamento, produzione di acqua calda sanitaria, illuminazione, controllo delle schermature solari, centralizzazione e controllo integrato delle diverse applicazioni, diagnostica e rilevamento consumi unitamente al miglioramento dei parametri). L’incentivo spettante a tali interventi sarebbe posto pari al 40% della spesa sostenuta, in linea con quanto attualmente applicato agli altri interventi di incremento dell’efficienza energetica.
INTERVENTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI. Si propone, nell’ambito dell’aggiornamento dello schema di incentivazione Conto Termico, l’eleggibilità di sistemi ibridi efficienti e per la produzione di energia termica da fonte rinnovabile (es. pompe di calore abbinate a caldaie a condensazione), in considerazione della sempre maggiore diffusione di tali tecnologie, le quali offrono soluzioni sempre più efficienti. Per tali fattispecie, l’algoritmo di calcolo dell’incentivo dovrebbe tener conto del reale tempo di utilizzo di ciascuno dei sottoimpianti componenti il sistema ibrido, in relazione alla zona climatica in cui il sistema è installato, al fine di evitare un sovra dimensionamento dell’energia termica prodotta e, di conseguenza, del beneficio erogato.
Al fine di ricomprendere all’interno del meccanismo anche interventi realizzati in edifici di maggiori dimensioni (uffici, centri commerciali, ospedali), si propone di aumentare la soglia di ammissibilità degli impianti dagli attuali 1.000 kW a 2.000 kW per i sistemi di climatizzazione a pompa di calore, elettriche o a gas, e caldaia a biomassa e dagli attuali 1000 m2 a 2.500 m2 per gli impianti solari termici.
ADEGUAMENTO DEL LIVELLO DI INCENTIVAZIONE. Nel primo anno e mezzo di attuazione del meccanismo si è registrata una poco significativa partecipazione della Pubblica Amministrazione (140 progetti approvati per un ammontare di spesa cumulata di 4 milioni), pur essendo alla stessa assegnato uno specifico ammontare di spesa pari a 200 milioni di euro.
Allo scopo di superare le barriere, sovente economiche, che limitano la diffusione dello strumento in tale ambito, e nell’intento di favorire la realizzazione di interventi strutturali, promuovendo una riqualificazione profonda degli edifici della pubblica amministrazione e favorendone la transazione verso gli “edifici a energia quasi zero”, si propone l’innalzamento dell’incentivo secondo le modalità e le condizioni di seguito riportate:
- incentivo pari al 50% del costo dell’investimento sostenuto per gli interventi riguardanti l’isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto, realizzati nelle zone climatiche E e F;
- incentivo pari al 55% del costo dell’investimento sostenuto per interventi integrati edificio-impianto realizzati nelle zone climatiche E e F;
- incentivo pari al 65% del costo dell’investimento sostenuto per la realizzazione di interventi atti a rendere l’immobile un edificio “a energia quasi zero” in conformità alle disposizioni dei decreti previsti dall’articolo 4 del decreto legislativo n.192 del 2005 e successive modificazioni.
Inoltre si propone l’aumento del 50% del valore massimo dell’incentivo per le diverse tipologie di intervento, di cui alla Tabella 3 dell’Allegato I al decreto.
Con riferimento agli interventi, di cui all’articolo 4, comma 2 del decreto, relativi all’installazione di impianti di climatizzazione invernale a pompa di calore, in considerazione della debole incidenza dell’incentivo sul costo dell’investimento sostenuto, e al fine di promuovere la diffusione di tale tecnologia, si ipotizza di rivedere i valori del coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta Ci, in funzione della tipologia di pompa di calore (aria/aria, aria/acqua), della capacità termica e della modalità di scambio con la fonte rinnovabile nel caso di pompa di calore geotermica.
Si propone, altresì, la modifica dell’algoritmo di calcolo per le pompe di calore comprensive della funzionalità per la produzione di acqua calda sanitaria, al fine di valorizzare l’energia rinnovabile utilizzata per tale produzione, in relazione al volume dell’accumulo installato e indipendentemente dalla zona climatica.
Con riferimento ai collettori solari termici, l’attuale algoritmo di calcolo dell’incentivo non tiene conto della tecnologia impiegata (es. collettore sotto-vuoto, piano o a concentrazione) e delle reali prestazioni, né della destinazione del calore prodotto (acqua calda sanitaria + integrazione con il riscaldamento). A tal riguardo, al fine di premiare i “consumi più virtuosi”, si propone un aggiornamento dell’attuale modalità di calcolo del beneficio che tenga conto dei seguenti parametri:
- energia prodotta dal singolo modulo, così come riportato nella certificazione Solar Keymark, o nella UNI EN 12976 nel caso di “factory made” o nell’attestazione di conformità redatta dall’ENEA per i collettori solari a concentrazione;
- numero di moduli installati;
- coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta, definito sulla base della destinazione del calore prodotto e della potenza dell’impianto.
AGGIORNAMENTI DEI REQUISITI TECNICI MINIMI D’ACCESSO. Sulla base dell’esperienza acquisita dal GSE nello svolgimento delle istruttorie tecniche e dello studio elaborato dal CTI sull’incidenza economica dell’installazione di sistemi di contabilizzazione di calore, si propone l’introduzione dell’obbligo di contabilizzazione del calore prodotto, per interventi caratterizzati da valori di potenza termica installata superiore a 200 kW per caldaie a biomassa e pompe di calore, e a una superficie di 100 m2 per i collettori solari. Risulta infatti che al di sopra di tale soglia, l’incidenza economica del contatore di calore sia inferiore a circa il 2%.
Contestualmente è avviato un periodo di monitoraggio delle misurazioni pari a 2 anni, il cui rilevamento sarebbe eseguito con lettura automatica via rete GSM dal GSE, anche in virtù di quanto implementato nel settore delle rinnovabili elettriche, al fine di disporre di una serie storica di dati adeguata alla definizione di una tariffa ad hoc per le differenti tecnologie. Nel suddetto periodo di monitoraggio si continuerebbero ad applicare gli attuali algoritmi di calcolo dell’incentivo.
In merito ai requisiti tecnici previsti per l’installazione delle pompe di calore, si propone l’inserimento, oltre ai coefficienti di prestazione (COP) istantanei, anche di quelli stagionali. Si propone altresì l’aggiornamento della Tabella 1 dell’Allegato II al decreto, riallineando i valori a quanto indicato nelle tabelle UNI 14511 per le pompe di calore elettriche e UNI 12392 per le pompe di calore a gas.
Sempre con riferimento alla tecnologia sopra indicata, nell’ambito dei requisiti tecnici di accesso all’incentivo, di cui all’Allegato II al decreto, si propone, in considerazione delle modalità di funzionamento delle medesime, sovente a carico parziale, di correlare i limiti delle emissioni inquinanti per le pompe di calore a gas all’effetto utile prodotto piuttosto che all’input energetico, calcolati in conformità alle normative europee vigenti (Reg. UE 813/2013-Comunciazione 2014/C207/02).
In merito ai generatori a biomassa, si propone di estendere l’obbligo di installazione del sistema di accumulo a tutti i generatori di calore a biomassa con potenza termica superiore ai 500 kW. Si propone altresì l’aggiornamento dei riferimenti alla normativa tecnica sui metodi di misura delle emissioni per i generatori a biomassa con potenza termica superiore ai 500 kW (Tabella 12 del decreto).