A decorrere da oggi 18 febbraio 2015 si applica la nuova classificazione dei rifiuti introdotta con il decreto Competitività (decreto legge n. 91/2014 convertito con modificazioni con legge n. 116/2014 in vigore dal 21 agosto 2014).
NUOVA CLASSIFICAZIONE. Il provvedimento ha introdotto come premessa all’allegato D alla parte IV del Codice ambientale (dlgs 152/2006) la disposizione “Classificazione dei rifiuti”.
In essa è stabilito che la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE.
Se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso ‘assoluto’, esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.
Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso ‘assoluto’, esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione.
Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede. Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:
a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso: la scheda informativa del produttore; la conoscenza del processo chimico; il campionamento e l’analisi del rifiuto;
b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso: la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi; le fonti informative europee ed internazionali; la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;
c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all’analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.
Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione.
Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.
La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione.
Questa nuova classificazione entra in vigore decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Competitività (21 agosto 2014).
SI RISCHIA IL BLOCCO DEL SISTEMA NAZIONALE DI SMALTIMENTO E RECUPERO. Dunque da oggi 18 febbraio 2015 diventano pericolosi a mero titolo presuntivo parecchi rifiuti che prima non erano considerati tali, con pesanti conseguenze sanzionatorie e gestionali per i gestori e i produttori. Infatti tali rifiuti non potranno più essere gestiti negli stessi impianti che fino a ieri li hanno gestiti. Il sistema nazionale di smaltimento e recupero rischia concretamente il blocco delle attività.
NORMA NON IN LINEA CON LE NUOVE REGOLE EUROPEE IN VIGORE IL PROSSIMO 1° GIUGNO. La nuova classificazione è peraltro in contrasto con le regole europee (Regolamento 1357/2014 e Decisione 955/2014) che entreranno in vigore il 1° giugno 2015. Per correggere la disposizione, sono stati presentati parecchi emendamenti al decreto Milleproroghe, però bocciati dalla commissione Affari costituzionali di Montecitorio. Il 6 agosto 2014 era stato approvato un ordine del giorno alla Camera che impegnava il Governo a pubblicare una circolare esplicativa che però non è ancora arrivata.