Dalle commissioni Ambiente del Senato e della Camera sono arrivati i pareri favorevoli, con osservazioni, allo schema di decreto ministeriale recante “linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province autonome”.
Lo schema di decreto, approvato il 18 dicembre scorso dalla Conferenza Stato-Regioni, è finalizzato a superare le censure della Commissione europea nell’ambito della procedura di infrazione 2009/2086 per mancata conformità delle norme nazionali alla direttiva europea 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Inoltre, lo schema di provvedimento fornisce indirizzi univoci e uniformi su tutto il territorio nazionale per l’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti elencati nell’Allegato IV alla Parte II del Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006).
LE OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE AMBIENTE DEL SENATO. Secondo la commissione Ambiente del Senato, “andrebbe evidenziato che la valutazione di assoggettabilità conseguente al cumulo con altri progetti deve essere condotta dall’autorità competente, non rientrando tra gli elementi dell’istanza presentata dai soggetti proponenti".
Un altro suggerimento prevede "l'esclusione del criterio del cumulo per i distretti industriali e i sistemi produttivi locali - come riconosciuti dalla normativa nazionale e regionale - poiché in tali distretti omogeneità e prossimità degli impianti industriali potrebbero determinare la riduzione delle soglie relative ad ogni progetto, in contraddizione con l’idea stessa di area industriale”.
La commissione di Palazzo Madama chiede anche di “specificare meglio le modalità mediante le quali l'amministrazione valuta l'impatto cumulativo del singolo progetto. In particolare, per valutare la sussistenza del cumulo, il progetto presentato dovrebbe essere valutato insieme ai progetti di impianti ubicati nel medesimo ambito territoriale che - entro il termine fissato per la conclusione della procedura di pre screening - abbiano già ottenuto titolo alla costruzione e all'esercizio, abbiano ottenuto il rilascio di un provvedimento positivo di natura ambientale o abbiano a loro volta presentato una domanda per il rilascio di un titolo abilitativo o ambientale. Le amministrazioni competenti al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio degli impianti dovranno comunicare tempestivamente alle amministrazioni competenti al rilascio dei titoli abilitativi ambientali tutti i dati sui progetti autorizzati o i cui proponenti abbiano richiesto il rilascio del titolo abilitativo”.
Secondo la Commissione Ambiente del Senato è inoltre “opportuno introdurre un termine perentorio di almeno trenta giorni, al fine di garantire certezza procedurale per la conclusione del procedimento di pre-screening e un quadro di certezza per i soggetti coinvolti, anche prevedendo, in caso di infruttuoso decorso, un apposito quadro di controlli e verifiche con sistemi sanzionatori in caso di violazione dei termini del procedimento”.
ANCHE LA COMMISSIONE DELLA CAMERA HA DETTO LA SUA. Anche la commissione Ambiente di Montecitorio ha fornito delle osservazioni nel dare anch'essa il parere favorevole allo schema del decreto:
a) chiarire che l’ulteriore riduzione delle soglie previste dal citato Allegato IV non è rimessa alla mera discrezionalità regionale, essendo necessario che la proposta regionale in tal senso sia sottoposta alla valutazione del Ministero dell’ambiente, che la adotta con apposito decreto, anche al fine di fornire indirizzi univoci ed uniformi validi su tutto il territorio nazionale;
b) chiarire con quali altri progetti l’Amministrazione deve valutare l’impatto cumulativo del singolo progetto;
c) prevedere una più bassa percentuale di riduzione delle soglie di assoggettabilità a screening in caso di applicazione di uno o più criteri indicati nelle Linee guida, in luogo della percentuale attualmente prevista del 50 per cento;
d) all’articolo 2, comma 2, lettera c), chiarire che l’esclusione di alcuni progetti dallo screening può avvenire solo qualora non siano applicabili i criteri specifici individuati al Paragrafo 4 delle allegate Linee Guida;
e) chiarire, all’articolo 4, cosa si intenda per procedimenti in corso ai quali si applicano le Linee Guida di cui allo schema di decreto.