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Riqualificazione edifici scolastici, in Gazzetta il decreto sui mutui trentennali

Oneri di ammortamento a totale carico dello Stato. I mutui potranno esser stipulati con la BEI, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la CDP e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria

mercoledì 4 marzo 2015 - Redazione Build News

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Sulla Gazzetta Ufficiale n.51 del 3 marzo 2015 è stato pubblicato il decreto 23 gennaio 2015 del ministero dell'Economia e delle Finanze (di concerto con il Miur e con il ministero delle Infrastrutture) recante “Modalità di attuazione della disposizione legislativa relativa a operazioni di mutuo che le regioni possono stipulare per interventi di edilizia scolastica e residenziale”.

Il provvedimento è attuativo dell'articolo 10, comma 1 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.  

MUTUI DI DURATA TRENTENNALE CON ONERI DI AMMORTAMENTO A TOTALE CARICO DELLO STATO. Le Regioni interessate possono essere autorizzate a stipulare appositi mutui di durata trentennale, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprieta' degli enti locali, nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti.

Tali mutui possono essere stipulati, sulla base di criteri di economicita' e di contenimento della spesa, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria (ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385).

Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 aprile 2015, e' autorizzata la stipula dei suddetti mutui da parte delle Regioni beneficiarie, sulla base del riparto disposto con decreto del Ministro dell'istruzione. Lo schema di contratto di mutuo sara' sottoposto al preventivo nulla osta del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro Direzione VI.

PIANI REGIONALI. Le Regioni trasmettono al Miur e, per conoscenza, al Mef e al Mit, entro il 31 marzo 2015 i piani regionali triennali di edilizia scolastica redatti sulla base delle richieste presentate dagli enti locali e i piani annuali, soggetti a conferma annuale circa l'attualita' degli interventi ivi inseriti per gli anni 2016 e 2017 rispettivamente entro il 31 marzo 2016 ed il 31 marzo 2017.

In caso di mancata aggiudicazione provvisoria dei lavori entro il 30 settembre 2015, l'assegnazione viene revocata con decreto del Miur e comunicata alla Regione competente e le relative risorse, nonche' le eventuali economie di spesa comunque resesi disponibili all'esito delle procedure di gara, sono accertate in sede di monitoraggio dal Miur e riassegnate dallo stesso prioritariamente agli interventi presenti nei piani delle Regioni che siano in possesso di un'anagrafe di edilizia scolastica aggiornata, secondo criteri, tempi e modalita' stabiliti con decreto del Miur, d'intesa co il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 novembre 2015.

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI PIANI REGIONALI. Le Regioni, nella definizione dei piani regionali redatti nel rispetto dei principi di parita' di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita', devono, sempre nell'ottica di efficienza economica dell'investimento e nel rispetto della legislazione ambientale e in materia di contratti pubblici, dare priorita' agli interventi di messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico degli immobili adibiti ad edilizia scolastica, nonche' alla costruzione di nuovi edifici, sulla base dei seguenti criteri:

a) avanzato livello di progettazione;

b) riedificazione o riqualificazione di immobili in stato di pericolo o inagibili, i cui interventi siano volti alla completa e definitiva rimozione delle condizioni di pericolo o inagibilita' misurato attraverso il rapporto tra la prestazione specifica offerta dall'edificio ante operam ed il fabbisogno specifico soddisfatto post operam;

c) completamento dei lavori gia' iniziati e non completati per mancanza di finanziamento misurato attraverso il rapporto fra il costo dell'intervento di completamento e il costo degli interventi gia' sostenuti;

d) rispondenza del progetto alle specifiche esigenze didattiche misurato attraverso il rapporto fra prestazione specifica offerta dall'edificio ante operam e il fabbisogno specifico soddisfatto post operam;

e) eventuale quota di cofinanziamento da parte degli enti locali misurata in percentuale dell'intervento a carico del bilancio degli Enti locali;

f) quantificazione del risparmio energetico misurato attraverso il numero di classi di miglioramento energetico dell'edificio;

g) rilascio di superfici in affitto a titolo oneroso misurato in euro/anno;

h) eventuale coinvolgimento di investitori privati misurato in percentuale dell'intervento a carico dell'investitore privato;

i) edificio scolastico ricompreso in processi di riqualificazione urbana;

l) ulteriori criteri definiti a livello regionale sulla base di specificita' territoriali, tenendo conto in particolare delle aree a rischio sismico e a rischio idrogeologico.

STATI DI AVANZAMENTO E MONITORAGGIO. Gli enti beneficiari trasmettono alle Regioni di appartenenza gli stati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi di edilizia scolastica di cui al presente decreto, certificati ai sensi della normativa vigente, e la relativa richiesta di erogazione. Per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale si applica il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Ai fini della successiva erogazione dei finanziamenti, le Regioni, in relazione alle richieste di erogazioni, attestano agli istituti finanziatori l'avanzamento delle spese effettivamente sostenute dagli enti beneficiari e trasmettono ai medesimi istituti finanziatori la relativa richiesta di erogazione, secondo le modalita' che saranno stabilite nel contratto di mutuo, al fine di garantire le erogazioni agli enti locali nello stesso esercizio finanziario in cui gli stessi hanno pagato gli stati di avanzamento lavori. In ogni caso, i trasferimenti sono subordinati all'inserimento dei dati nel sistema di monitoraggio.

Le Regioni comunicano al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e al Ministero delle infrastrutture e trasporti l'avvenuta attestazione e trasmissione. Il Miur predispone semestralmente una relazione, sia a livello aggregato sia a livello di singolo intervento, sullo stato di attuazione del programma. La predetta relazione e' trasmessa all'osservatorio per edilizia scolastica di cui all'art. 6 della legge 19 gennaio 1996, n. 23 e al Ministero dell'economia e delle finanze.

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