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Le Regioni approvano il decreto sugli edifici ad energia quasi zero. Cosa cambia

In vigore dal 1° luglio. Definite le norme tecniche e i requisiti per nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti e riqualificazioni energetiche. Arriva l’edificio di riferimento

giovedì 26 marzo 2015 - Redazione Build News

decreto_requisiti_minimi

E' stato approvato durante la conferenza unificata del 25 marzo 2015 il DM Requisiti Minimi, che definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, nonché dell’applicazione di prescrizione e requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici. Il decreto entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2015, se ne attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Con il nuovo decreto, inizierà di fatto l’attuazione del DL 63/2013, convertito nella Legge 90/2013, che ha recepito la Direttiva Edifici a Energia Quasi Zero (2010/31/UE) sostituendo il Dlgs 192/2005.

PRINCIPALI MODIFICHE

In particolare, il Decreto Minimi introduce il concetto di fabbisogno di energia globale e di energia primaria;  definisce i fattori di conversione in energia primaria, sia non rinnovabile sia rinnovabile, ed esplicita i fabbisogni di energia primaria per i servizi di climatizzazione invernale ed estiva, per la ventilazione e per la produzione di acqua calda sanitaria. Inoltre, introduce delle regole di compensazione tra fabbisogni energetici e energia da fonte rinnovabile;  introduce il concetto di "edificio di riferimento" ed elimina i limiti di energia primaria assoluti. Dopo di che,  fornisce una definizione “tecnica” di “edifici a energia quasi zero”.

AMBITO DI APPLICAZIONE. Per quanto riguarda l’ambito di applicazione del Decreto, il DM modifica e/o chiarisce alcune condizioni. In particolare:

• prescrive che la nuova costruzione è quella il cui titolo abilitativo sia richiesto dopo l’1 luglio 2015;
• considera nuovi edifici quelli sottoposti a demolizione e ricostruzione, qualunque sia il titolo abilitativo necessario e gli ampliamenti di edifici esistenti, realizzati all’esterno della sagoma dell’edificio esistente, in adiacenza o tramite sopraelevazioni, o attraverso la chiusura di spazi aperti quali logge e porticati con relativo cambio d’uso.

Per quanto riguarda le ristrutturazioni che interessano una superficie maggiore del 25% della superficie disperdente dell’edificio, il DM fa riferimento sia a quelle che riguardano l’involucro, sia a quelle che interessano l’impianto, specificando le condizioni in cui un intervento viene considerato ristrutturazione o riqualificazione e le verifiche che vanno effettuate.

EDIFICIO DI RIFERIMENTO. La vera novità introdotta dal DM Requisiti Minimi risiede nell’adozione dell’edificio di riferimento, cioè di un edificio identico a quello di progetto o reale in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e situazione al contorno e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati.

Si precisa che a differenza di altri modelli di edificio di riferimento, il DM prevede che la tipologia di generazione presente nell’edificio di riferimento sia la stessa di quella utilizzata nell’edificio di progetto o reale, ma che i valori dei parametri di efficienza e i rendimenti siano quelli di riferimento.


In particolare, il DM definisce tutti i valori dei dati di input e dei parametri da utilizzare nell’edificio di riferimento (che rispetto alle norme vigenti sono mediamente di un 15% inferiori):

• la trasmittanza termica delle strutture opache verticali verso l’esterno, gli ambienti non riscaldati e contro terra (valori comprensivi degli effetti dei ponti termici);
• la trasmittanza termica delle strutture opache orizzontali o inclinate di coperture verso l’esterno, gli ambienti non riscaldati e contro terra (valori comprensivi degli effetti dei ponti termici);
• la trasmittanza termica delle strutture opache orizzontali di pavimento verso l’esterno, gli ambienti non riscaldati e contro terra (valori comprensivi degli effetti dei ponti termici);
• la trasmittanza termica delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, compresi gli infissi, verso l’esterno e gli ambienti non riscaldati;
• la trasmittanza termica delle strutture opache verticali e orizzontali di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti (valori comprensivi degli effetti dei ponti termici);
• i valori di efficienza media dei sottosistemi di utilizzazione dell’ufficio di riferimento per i servizi di riscaldamento, H, condizionamento, C, e produzione di acqua calda sanitaria, W;
• le efficienze medie dei sottosistemi di generazione dell’edificio di riferimento per la produzione di energia termica per i servizi di H, C, e W e per la produzione di energia elettrica in situ (valori comprensivi dell’effetto dei consumi di energia elettrica ausiliaria);
• il fabbisogno specifico di energia elettrica per m3 di aria movimentata.

Per quanto riguarda i fabbisogni di energia elettrica per l’illuminazione, il DM rinvia alla norma UNI EN 15193 e alle indicazioni fornite dalla UNI/TS 11300-2. In particolare, per l’edificio di riferimento devono essere considerati in termini di occupazione e sfruttamento della luce naturale gli stessi parametri dell’edificio reale e i sistemi automatici di regolazione di Classe B secondo la UNI EN 15232. Tali valori sono ancora oggetto di modifiche.

I valori di trasmittanza sono definiti in funzione della zona climatica e per scadenza temporale: a partire dal 2015 e poi dal 2019 per gli edifici pubblici e dal 2021 per gli edifici privati.

Per tutti i valori da utilizzare nell’edificio di riferimento non citati in precedenza, ma necessari per la determinazione dei valori di energia primaria globale, si utilizzano i valori dell’edificio reale o di progetto.

In pratica, l’edificio di riferimento serve per determinare il valore di energia primaria limite di legge che l’edificio di progetto deve rispettare e con i quali confrontarsi.

Un importante vantaggio di queste nuove regole risiede nel fatto che finalmente i limiti sono tagliati sull’edificio oggetto di intervento, mentre alcuni svantaggi sono rappresentati dalla perdita di confrontabilità, in quanto non ci sono più valori limite assoluti, ma soprattutto dall’esistenza di un unico edificio di riferimento cui tutte le destinazioni d’uso dovranno confrontarsi e non, come più volte richiesto da AiCARR, la definizione di un edificio di riferimento per ogni destinazione d’uso al fine di confrontare ad esempio residenziale con residenziale e terziario con terziario, dal momento che diverse destinazioni d’uso hanno necessità tecnico/costruttive e prestazioni diverse tra loro.

EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO

Finalmente il decreto svela cosa si intende per edificio a energia quasi zero: tutti gli edifici, siano essi di nuova costruzione o esistenti, per cui sono contemporaneamente rispettati:
• tutti i requisiti previsti con i valori
vigenti dall’1 gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dall’1 gennaio 2021 per tutti gli altri edifici;
• gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei principi minimi di cui all’Allegato 3, paragrafo 1, lettera c), del DL 28/11, ovvero copertura del 50%.

Questo fatto spegne subito l’entusiasmo sul DM, soprattutto in riferimento alla quota di copertura da energia da fonte rinnovabile, pari al 50%, che con l’attuale struttura dell’allegato III del DL 28/11, creerà non poche difficoltà per alcune tipologie di edifici.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO. Per quanto concerne le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, il DM Requisiti Minimi adotta le norme tecniche nazionali, definite nel contesto delle norme EN a supporto della Direttiva 2010/31/UE e della serie UNI/TS 11300. Di seguito si riporta lo stato degli strumenti normativi a oggi vigenti oppure in fase di revisione o elaborazione: a. UNI/TS 11300-1: Determinazione del fabbisogno
di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale, in vigore dall’ottobre 2014 nella seconda revisione, che sostituisce la UNI 10379:2005.
b. UNI/TS 11300-2: Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e per l’illuminazione in edifici non residenziali, in vigore dal 28 maggio 2008, che con la UNI EN 15316-2- 3:2008 sostituisce la UNI 10347:1993 e con la UNI EN 15316-1:2008 e la UNI EN 15316-2-1:2008 sostituisce la UNI 10348:1993.
c. UNI/TS 11300-3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva, in vigore dal 25 marzo 2010. Il SC5 del CTI ne sta predisponendo la revisione al fine di renderla omogenea con la normativa europea pubblicata successivamente al 2010.
d. UNI/TS 11300-4: Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria, pubblicata a maggio 2012 e attualmente in revisione.
e. UNI EN 15293 – Prestazione energetica degli edifici – Requisiti energetici per l’illuminazione, che può essere usata sia per gli edifici esistenti, sia per quelli nuovi o in ristrutturazione.
f. UNI/TS11300-5:Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 5: Determinazione della prestazione energetica per la classificazione dell’edificio, in fase di elaborazione da parte del CTI, che fornirà
precisazioni ai fini della determinazione della prestazione energetica per la classificazione degli edifici e della definizione dei metodi di calcolo del fabbisogno di energia primaria degli edifici, in modo univoco e riproducibile, e della quota di energia da fonti rinnovabili. Ciò con particolare riferimento alle modalità di valutazione dell’apporto di energia rinnovabile nel bilancio energetico, alla valutazione dell’energia elettrica esportata, alla definizione delle modalità di compensazione dei fabbisogni con energia elettrica attraverso energia elettrica prodotta da rinnovabili e alla valutazione dell’energia elettrica prodotta da unità cogenerative.
g. UNI/TS 11300-6: Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 6: Determinazione dei fabbisogni di energia per ascensori e scale mobili, in fase di elaborazione da parte del CTI.

COSA CAMBIA NELL’IMMEDIATO?

Sarà interessante capire come verrà gestito il transitorio con i vecchi decreti e soprattutto gli effetti che tutto ciò avrà sulla certificazione energetica; infatti, sono in fase di approvazione da parte degli organi ministeriali competenti le nuove linee guida per la certificazione energetica che sostituiranno le precedenti del 2009, ma questo è un altro capitolo che rimandiamo a una prossima puntata di questa storia infinita.

    •    Nonostante la sua imminente pubblicazione, il decreto sarà attuato a partire dal 1° luglio 2015: fino all’entrata in vigore di questa data tutto rimane com’è, senza alcun cambiamento.
    •    L’introduzione del nuovo decreto non implica alcuna ri-certificazione dei software: tutti i software di recente certificati riguardo alle UNI/TS 11300:2014 sono già in possesso dei requisiti che richiedono lo scostamento massimo dei risultati di calcolo del +/- 5%
   

IN ATTESA DEL DECRETO SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA. Di seguito verrà pubblicato un secondo decreto che riguarda, invece, le nuove linee guida per l’attestato di prestazione energetica degli edifici (APE), in sostituzione al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2009. Obiettivo del documento è quello di rendere uniformi, su tutto il territorio nazionale, le modalità di classificazione energetica degli edifici e il modello di attestazione della prestazione energetica. Saranno previste 10 classi energetiche (dalla A4 alla G), e l'APE dell'intero edificio ipotizzerà anche la classe raggiungibile nel caso in cui venissero effettuati interventi migliorativi sull'involucro o sul sistema di impianti.

Riguardo al nuovo modello di APE, le nuove Linee guida Nazionali, che ne definiscono la struttura, sono anch’esse in bozza e la loro pubblicazione e conseguente attuazione avrà tempi più lunghi rispetto ai decreti attuativi di cui sopra di addirittura 2/3 mesi. Il modello stesso è al momento contestato in molte parti che saranno verosimilmente soggette a modifiche sostanziali.

Entro due anni dall’entrata in vigore dei decreti, è richiesto, alle Regioni che hanno già recepito in passato la normativa europea, di adeguarsi alla nuova normativa nazionale.

Per la lettura completa dell'approfondimanto si rimanda al fascicolo 30 di AiCARR journal

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