Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente hanno pubblicato l'avviso pubblico (qui in allegato) “per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni e finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese (PMI) o l’adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell’energia conformi alle norme ISO 50001 ai sensi dell’articolo 8, comma 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102”.
L’iniziativa, prevista dalle norme di recepimento della Direttiva sull’efficienza energetica, mette a disposizione 15 milioni di euro nel 2015 per il cofinanziamento di programmi regionali. Considerando anche le risorse che saranno allocate dalle Regioni, per le PMI saranno disponibili 30 milioni di euro a copertura del 50% dei costi che sosterranno per la realizzazione delle diagnosi energetiche. Si stima che non meno di 15.000 PMI all’anno potranno essere coinvolte in questa iniziativa e che altrettanti progetti di efficienza energetica scaturiranno dalle diagnosi energetiche.
La scadenza per presentare i programmi è fissata al 30 giugno 2015. L’iniziativa verrà replicata annualmente con analoghe risorse sino al 2020.
CARATTERISTICHE DEI PROGRAMMI DI SOSTEGNO DELLE DIAGNOSI ENERGETICHE NELLE PMI. Gli incentivi sono concessi dalle Regioni e Province Autonome alle PMI operanti nel proprio territorio, selezionate attraverso apposito bando, nel rispetto delle spese ammissibili e della normativa sugli aiuti di Stato e sono erogati a seguito dell’effettiva realizzazione da parte di ciascuna impresa di almeno un intervento di efficientamento energetico, tra quelli aventi tempo di ritorno economico inferiore o uguale a 4 anni suggeriti dalla diagnosi, o a seguito dell’ottenimento della conformità del sistema di gestione dell’energia alla norma ISO 50001.
Possono beneficiare delle agevolazioni concesse dalle Regioni le PMI che sono in possesso dei seguenti requisiti:
i. essere regolarmente costituite da almeno due anni ed iscritte nel Registro delle imprese; se si tratta di imprese di servizi, essere costituite sotto forma di società;
ii. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
iii. trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
iv. non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
v. trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
vi. non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce.
Sono ritenute ammissibili unicamente le spese documentate, al netto di Iva, sostenute dalle PMI per la realizzazione delle diagnosi energetiche finalizzate alla valutazione del consumo di energia ed al risparmio energetico conseguibile, eseguite in osservanza dei criteri di cui all’Allegato 2 al decreto legislativo o sostenute per l’attuazione del sistema di gestione e il rilascio della certificazione di conformità alla norma ISO 50001. Per le diagnosi energetiche la conformità ai criteri di cui all’allegato 2 è verificata eseguendo le stesse secondo le norme tecniche UNI CEI 16247-1-2-3-4.
Il certificato di conformità del sistema di gestione dell’energia alla norma ISO 50001 deve essere rilasciato da un organismo terzo, indipendente e accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 o firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento.
Le imprese beneficiarie, entro 30 giorni dalla ultimazione degli interventi previsti nella diagnosi energetica, inviano alle rispettive Regioni o alle Province autonome il rapporto di diagnosi, la documentazione attestante i costi sostenuti per la diagnosi e per gli interventi realizzati, nonché il verbale di fine lavori o comunicazione di inizio esercizio relativa ai suddetti interventi. I lavori di realizzazione degli interventi individuati nella diagnosi energetica terminano entro e non oltre 24 mesi dalla data di esecuzione della diagnosi energetica.
Le imprese beneficiarie, entro 30 giorni dal rilascio della certificazione di conformità alle norme ISO 50001, inviano alle Regioni o alle Province autonome la documentazione attestante la certificazione e i costi sostenuti per l’attuazione del sistema di gestione dell’energia conforme alle norme ISO 50001.
Sono ritenute altresì ammissibili le spese sostenute dalla Regione per lo svolgimento di attività di sensibilizzazione delle PMI sull’importanza di effettuare le diagnosi energetiche, nella misura massima del 10% del costo complessivo di realizzazione del programma.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI E DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO. Le Regioni e le Province autonome, entro il 30 giugno 2015, presentano al Ministero dello sviluppo economico i programmi di sostegno, che possono essere stati avviati anche prima della data di pubblicazione dell'avviso purché in corso di realizzazione e conformi alle disposizioni dell'avviso.
Il Ministero dello sviluppo economico, con il supporto di ENEA, entro il 15 settembre 2015 valuta i programmi in base e, laddove non sussistano motivi ostativi, stipula apposita convenzione con la Regione o la Provincia autonoma interessata all’attuazione del programma stesso e informa il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
La convenzione prevede almeno i seguenti contenuti:
a) data di avvio e durata del programma, la quale non può essere superiore a 36 mesi;
b) data ultima utile, per la Regione o la Provincia autonoma che attua il programma in questione, per la presentazione della richiesta, al Ministero dello sviluppo economico, di erogazione del cofinanziamento;
c) informazioni relative alle diagnosi e alle certificazioni ammesse a finanziamento, che la Regione o la Provincia autonoma deve fornire al Ministero dello sviluppo economico nell’ambito della richiesta, tra le quali rientrano almeno: l’elenco delle imprese beneficiarie e, per ciascuna impresa, il costo sostenuto per la realizzazione delle stesse diagnosi e certificazioni, gli interventi di efficientamento realizzati e quelli realizzabili con i tempi di ritorno dei relativi investimenti, la stima dei risparmi energetici conseguibili; le stesse informazioni sono trasmesse anche al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
d) le modalità e i tempi per l’erogazione del cofinanziamento concesso dal Ministero dello sviluppo economico, previa valutazione delle informazioni fornite nella richiesta e dello stato avanzamento dei lavori.
L’ammontare del cofinanziamento dei programmi di sostegno concesso dal Ministero dello sviluppo economico rispetta i seguenti criteri:
a) le diagnosi energetiche ammesse sono finanziate nella misura massima del 25 % delle spese ammissibili, fino ad un massimo di € 5.000, al netto di IVA;
b) le procedure di attuazione di un sistema di gestione conforme alla norma ISO 50001 ammesse sono finanziate nella misura massima del 25 % delle spese ammissibili, fino ad un massimo di € 10.000, al netto di IVA.
MONITORAGGIO. L’ENEA, nell’ambito della banca dati di cui all’art. 8, comma 5 del D.lgs. 102/2014, mette a disposizione delle Regioni e delle Provincie autonome, un sistema informativo per la raccolta dei dati. Inoltre, l’ENEA mette a disposizione delle Regioni e delle Provincie autonome le informazioni utili alla predisposizione dei programmi.
All’attuazione delle attività effettuate da ENEA e previste dall'avviso si provvede nel limite massimo di 75.000 euro a valere sulle risorse di cui all’articolo 4, comma 1 e previo riconoscimento dei costi sostenuti non coperti da altri finanziamenti a carico dello Stato.
APPROVATI GLI SCHEMI PREDISPOSTI DA ACCREDIA. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell’ambiente del 12 maggio, sono stati inoltre approvati gli schemi (qui in allegato), predisposti da Accredia, di certificazione ed accreditamento per la conformità alle norme tecniche relative alle “Società che forniscono servizi energetici” (ESCO), agli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), ai Sistemi di Gestione dell’Energia (SGE).
“Il provvedimento, anch’esso previsto dalle norme di recepimento della Direttiva sull’efficienza energetica, rappresenta un passo in avanti per la qualificazione dei soggetti che operano in campo energetico”, sottolinea il Mise.