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Durc online dal 1° luglio, chiarimenti da Inps e Inail

Le stazioni appaltanti e le amministrazioni procedenti nonché le Soa possono accedere al servizio "Durc On Line", sia dal portale Inail che dal portale Inps

lunedì 29 giugno 2015 - Redazione Build News

durc_online_chiarimenti

Dal 1° luglio 2015 è operativo il servizio "Durc On Line" in www.inps.it e in www.inail.it (d.m. 30 gennaio 2015).

In proposito sono state emanate la Circolare Inail n. 61 del 25 giugno 2015 e la Circolare Inps n. 126 del 26 giugno 2015.  

L'applicativo Sportello unico previdenziale rimane attivo per effettuare solo le seguenti richieste di Durc:

- Durc in presenza di certificazione dei crediti

- Durc per pagamenti di debiti della pubblica amministrazione maturati al 31 dicembre 2012

- Durc richiesti dagli "Sportelli unici per l'immigrazione" per la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari

- Durc ricostruzione privata sisma Abruzzo

Le richieste del Durc presentate anteriormente al 1° luglio 2015 e ancora in corso di istruttoria saranno definite con l'emissione del relativo certificato in Sportello unico previdenziale, applicando la nuova disciplina della regolarità contributiva contenuta nel decreto ministeriale 30 gennaio 2015.

Le stazioni appaltanti e le amministrazioni procedenti nonché le SOA possono accedere al servizio "Durc On Line", sia dal portale Inail che dal portale Inps, con le stesse credenziali/abilitazioni già rilasciate per l'applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it (utenti SA/AP e SOA).

SOGGETTI ABILITATI ALLA VERIFICA DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (ARTT. 1 E 6, CO. 2). La circolare Inps n. 126 del 26 giugno 2015 precisa che l’art. 1 del DM 30 gennaio 2015 individua nei soggetti di seguito elencati quelli abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva in ragione delle finalità per le quali, ai sensi della vigente normativa, è richiesto il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva:

a) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

b) gli Organismi di attestazione SOA;

c) le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell'art. 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

d) le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

e) l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;

f) le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'art. 37, comma 7-bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

L’elencazione operata dalla norma in parte conferma le pregresse previsioni per quanto concerne i soggetti riportati nelle lettere da a) a d) che, peraltro, a decorrere dal 1° luglio 2015, accederanno al servizio “Durc On Line” con le medesime credenziali/abilitazioni già rilasciate per l’applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it (utenti SA/AP e SOA) operante sul sistema dell’INAIL, sia attraverso il portale INPS che quello dell’INAIL.

Per questi utenti restano inoltre al momento immutate le modalità di richiesta e gestione delle abilitazioni, che continueranno ad essere registrate tramite le funzionalità dello Sportello Unico Previdenziale (S.U.P.).

Dalle successive lettere e) ed f) emerge invece l’intento del legislatore di consentire al soggetto interessato dalla verifica di regolarità - l’impresa o il lavoratore autonomo, in relazione alla propria posizione contributiva, ovvero il soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati - di potere effettuare in proprio l’attivazione della verifica stessa ovvero di delegare l’adempimento a chiunque vi abbia interesse - lettera e) - ovvero alle banche o agli intermediari finanziari ai quali il credito certificato sia stato ceduto – lettera f).

A tale ultimo riguardo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 19/2015 sopra citata, ha precisato che questa possibilità è subordinata alla sussistenza di un apposito atto di delega che dovrà essere comunicato a cura del delegante agli Istituti e che sarà conservato a cura del soggetto delegato il quale effettuerà, comunque, la verifica di regolarità contributiva sotto la propria responsabilità.

Con riguardo a tale ultima precisazione si evidenzia che l’accesso al servizio per questi soggetti avverrà esclusivamente dal portale INPS, che ha realizzato un’apposita funzionalità per gli utenti in questione che impone che la delega debba risultare effettuata prima che l’impresa o il lavoratore autonomo provvedano alla sua registrazione nel medesimo portale.

Si precisa, inoltre, che il medesimo soggetto (persona fisica) può risultare titolare di una pluralità di deleghe rilasciate da altrettante imprese/lavoratori autonomi. In tal caso, il soggetto delegato, accedendo al sistema con il proprio PIN, potrà richiedere la verifica di regolarità per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che gli hanno rilasciato delega.

In ogni caso, come previsto dall’art. 6, comma 2 del DM, i consulenti del lavoro nonché i soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, abilitati per legge allo svolgimento degli adempimenti di carattere lavoristico e previdenziale, rientrano nel novero dei soggetti che potranno effettuare la verifica di regolarità nel nuovo sistema per conto dei soggetti che hanno ad essi delegati gli stessi adempimenti. Tale possibilità interessa inoltre, sempre ai sensi del citato comma 2 dell’art. 6, anche gli altri soggetti abilitati da norme speciali allo svolgimento dei predetti adempimenti per conto dell’interessato.

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA VERIFICA (ART. 2). Il nuovo sistema consente ai soggetti di cui all’elencazione riportata alla precedente lettera a) di potere effettuare, come disposto all’art. 2, comma 1 del DM, la verifica in tempo reale tramite un’unica interrogazione negli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia, indicando, secondo quanto fissato dal successivo art. 6, comma 1, esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.

L’individuazione della competenza delle Casse Edili, che nello Sportello Unico Previdenziale avviene attraverso l’indicazione nella richiesta del CCNL imprese edili ed affini, è effettuata dal sistema INPS che, nel prendere in carico la richiesta, provvede ad individuare le posizioni contributive della Gestione datori di lavoro con dipendenti (Uniemens) che, in base al codice statistico contributivo (c.s.c.) assegnato, includerà la verifica della regolarità anche nei confronti delle Casse Edili.

Con riguardo a queste ultime, nella circolare 19/2015 il Ministero ha ritenuto di dovere ribadire che, come previsto dall’art. 2, comma 1 lett. h), del D.Lgs. n. 276/2003 ed esplicitato dal previgente DM 24 ottobre 2007, le Casse Edili competenti ad attestare la regolarità contributiva, come richiamato dal comma 1, ultimo periodo, dell’art. 2 del DM in trattazione, sono esclusivamente quelle costituite “da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale e che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, riconosciute come tali dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

REQUISITI DI REGOLARITÀ (ART. 3). L’art. 3, comma 1, del DM, come espressamente già indicato dall’art. 4, comma 2, lettera a) del d.l. n.34/2014, provvede a definire l’ambito oggettivo della verifica costituito dai pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la medesima verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive (Allegato 4).

Tale norma che trova applicazione con effetto dal 1° luglio 2015, specifica ulteriormente che si tratta dei pagamenti dovuti dall’impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che operano nell’impresa stessa, nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi.

La circolare ministeriale, in proposito, ha chiarito che la verifica della regolarità con riguardo agli obblighi contributivi fissati dalla legge si riferisce agli adempimenti cui il datore di lavoro è tenuto avuto riguardo a tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato ed autonomo, compresi quelli relativi ai soggetti tenuti all’iscrizione obbligatoria alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995.

CONTENUTI DEL DOCUMENTO IN CASO DI ESITO POSITIVO DELLA VERIFICA DI REGOLARITÀ (ART. 7). L’art. 7 del DM provvede a definire i contenuti del Documento generato dal nuovo sistema in caso di esito positivo della verifica di regolarità nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili (se trattasi di imprese classificate ai fini previdenziali per l’attività edile), secondo i nuovi requisiti stabiliti dal Decreto.

Il Documento, in formato «pdf» non modificabile, denominato "Durc On Line", riporta i seguenti contenuti minimi:

a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica;

b) l'iscrizione all'INPS, all'INAIL e, ove previsto, alle Casse Edili;

c) la dichiarazione di regolarità;

d) il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del Documento.

La volontà del legislatore di individuare solo i contenuti minimi del Documento, consente agli Istituti di procedere alla integrazione degli stessi, ove ne ravvisino l’opportunità, con la finalità di fornire al richiedente tutti gli elementi che concorrono a garantire la più ampia completezza delle informazioni.

Nell’ambito delle predette indicazioni, si evidenzia che la dichiarazione di regolarità, implicando la verifica in tempo reale negli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili con riguardo ai requisiti di cui all’art. 3, comma 1 del DM, assolve alla previsione della sussistenza dell’iscrizione a ciascuno degli Enti presso i quali si è determinato l’esito di regolarità.

Pertanto, qualora il soggetto non risulti iscritto all’INPS o all’INAIL, nella sezione del documento relativa all’ente interessato sarà indicato “Non iscritto”.

Tale situazione, avvenendo il controllo con le modalità illustrate al precedente paragrafo 2., comporterà la formazione di un Documento con il quale verrà dichiarata la regolarità solo nei confronti dell’Istituto che ha potuto effettuare la verifica degli adempimenti contributivi.

Il Documento riporta l’indicazione che la regolarità si riferisce alla risultanza, in tempo reale, alla data della richiesta effettuata dal soggetto - dal portale di INPS o INAIL -, dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.

Qualora la verifica effettuata automaticamente negli archivi di uno degli Enti interessati fornisca immediatamente un esito positivo, lo stesso resta cristallizzato anche qualora la verifica effettuata dagli altri Enti abbia evidenziato una situazione di irregolarità.

In tal caso i sistemi restano in attesa dell’esito dell’invito a regolarizzare effettuato da questi ultimi e il Documento che sarà emesso, non oltre il termine di 30 giorni dalla richiesta, attesterà la regolarità solo qualora il soggetto abbia provveduto alla regolarizzazione.

Il Documento indica la data ed il numero di protocollo, identificativo della richiesta, assegnato dal sistema la cui struttura - INPS_XXXXX o INAIL_XXXXX – consente di identificare il portale INPS o INAIL presso il quale la medesima è stata inoltrata. Il Documento riporta anche la data di scadenza della sua validità calcolata a 120 giorni dalla data della prima richiesta che ha originato l’esito.

L’Ente presso il quale la richiesta di verifica tramite il codice fiscale è stata inserita provvederà a comunicare al richiedente, esclusivamente tramite PEC, che il Documento, in formato .pdf, è disponibile sul sistema.

AMBITO APPLICATIVO DEL DOCUMENTO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA, UNICITÀ E VALIDITÀ TEMPORALE (ARTT. 2, 4 E 7). L’art. 2 del DM 30 gennaio 2015 stabilisce che l’esito positivo della verifica di regolarità nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ai quali, fatte salve le esclusioni di cui al successivo art. 9, è richiesto il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) sostituisce ad ogni effetto il DURC previsto:

a) per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all'art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

b) nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia;

c) per il rilascio dell'attestazione SOA.

Il nuovo sistema di verifica dal quale viene generato Durc On Line si colloca quindi all’interno del quadro normativo che regola i casi in cui il DURC, ad oggi, è richiesto.

Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2015, i soggetti abilitati, elencati al precedente paragrafo 1. lettera a), sono tenuti ad effettuare la verifica della regolarità utilizzando il nuovo servizio "Durc On Line".

Appare chiaro che l’intervento di semplificazione operato dal legislatore è teso a consentire il superamento dei vincoli che ad oggi hanno limitato l’efficacia e l’utilizzo del DURC sia con riferimento al richiedente che al singolo procedimento o fase del contratto.

Poiché l’attivazione della verifica della regolarità avviene, come sopra detto, esclusivamente attraverso l’inserimento del codice fiscale del soggetto da verificare, il Documento che dichiara la regolarità non contiene né l’indicazione del richiedente né l’indicazione della motivazione della richiesta ma soltanto elementi riconducibili alla posizione del soggetto verificato.

Inoltre, non ha limiti soggettivi o oggettivi nel suo utilizzo, fatto salvo quello della sua validità temporale fissata in 120 giorni dalla data di effettuazione della richiesta che ha originato l’esito ai sensi del comma 2, dell’art. 7 del DM.

Al riguardo infatti, come ha avuto modo di evidenziare il Ministero nella richiamata circolare n. 19, il principio di unicità del DURC si rileva dalla lettura coordinata degli articoli 2, 4 e 7 del DM con l’art. 4, comma 1, del D.L. n. 34/2014.

La procedura, qualora la prima richiesta di verifica per un codice fiscale non produca in tempo reale il Durc On Line provvede ad accodare ad essa tutte le successive interrogazioni effettuate, da parte dei soggetti abilitati ex art. 1 e art. 6, co. 2 del DM, nell’arco temporale necessario a consentire la definizione della prima richiesta e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dalla stessa. Tutte le interrogazioni accodate saranno ricondotte allo stesso numero di protocollo assegnato dal sistema alla prima richiesta, quale numero identificativo della stessa.

Una volta prodotto il Durc On Line il sistema presso il quale la richiesta è stata inoltrata darà notizia via PEC a tutti i richiedenti che il Documento è disponibile.

Secondo quanto disposto dal citato co. 2 dell’art. 7 del DM, il Durc On Line così generato è liberamente consultabile e potrà essere stampato o esportato oltre che dal soggetto che lo ha richiesto anche da chiunque vi abbia interesse.

In ogni caso, il Durc On Line potrà essere utilizzato, ai sensi della vigente normativa e di quanto stabilito all’art. 2 del DM, entro il periodo di 120 giorni della sua validità.

In caso di richiesta di verifica per un soggetto per il quale risulti già presente un Durc On Line in corso di validità, la procedura rinvierà allo stesso Documento e, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del DM, resterà inibita per tutto il periodo della sua validità la possibilità di attivare per lo stesso codice fiscale una nuova interrogazione dai portali INPS e INAIL.

Da ciò consegue che, laddove il residuo termine di validità non sia idoneo a definire lo specifico procedimento per il quale la richiesta è stata effettuata, una nuova interrogazione potrà essere proposta soltanto a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza indicata sul Documento.

La previsione dell’art. 6, comma 3, del DM pertanto, da una parte favorisce una più rapida definizione dei procedimenti in cui è previsto, ai sensi della normativa vigente, il possesso del DURC, e dall’altra elimina la necessità della reiterazione delle richieste di verifica provenienti dallo stesso soggetto realizzando in concreto la semplificazione degli adempimenti sia delle aziende che delle pubbliche amministrazioni posta a base dell’intero impianto normativo in trattazione.

ESITO DI IRREGOLARITÀ DELLA VERIFICA E PROCEDIMENTO DI REGOLARIZZAZIONE (ART.4). Il nuovo sistema di verifica è stato progettato per consentire di fornire al richiedente una risposta in tempo reale in ordine alla regolarità contributiva.

Laddove pertanto il controllo nelle singole Gestioni di pertinenza degli Enti coinvolti nella verifica nelle quali risulta presente il codice fiscale indicato all’atto dell’interrogazione, non consenta di proporre un esito di regolarità, la procedura fornirà a video l’informazione che sono in corso verifiche e che la disponibilità dell’esito sarà comunicata all’indirizzo PEC registrato dal richiedente nel sistema nella fase di accesso alla Procedura Durc On Line.

Si ricorda infatti che l’indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata è stato previsto come adempimento obbligatorio nella predetta fase per consentire la comunicazione di tutte le notizie relative allo stato della richiesta.

L’esito di irregolarità ha effetto per tutte le interrogazioni che sono effettuate durante il termine di 15 giorni assegnato per la regolarizzazione e comunque per tutte quelle intervenute prima della definizione dell’esito della verifica che comunque non può essere superiore a 30 giorni dalla prima richiesta.

Il comma 1 dell’art. 4 del DM, stabilisce che ciascuno degli Enti che ha rilevato la situazione di irregolarità, provvede a trasmettere, esclusivamente tramite PEC, all’interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell’art. 1 della L. n. 12/1979, l’invito a regolarizzare. Al riguardo la circolare Ministeriale ha chiarito che la responsabilità della gestione del processo di regolarizzazione è ricondotta alla diretta responsabilità del soggetto interessato ovvero del delegato ai sensi della citata norma, in quanto abilitato per legge allo svolgimento degli adempimenti di carattere lavoristico e previdenziale per conto del datore di lavoro, in ragione degli effetti che si producono ove nel termine previsto non intervenga la regolarizzazione delle esposizioni debitorie rilevate.

Al fine di consentire il pieno rispetto delle disposizioni in tema di trasmissione dell’invito a regolarizzare, le imprese ed i lavoratori autonomi nonché i loro intermediari delegati ai sensi della citata legge n.12/1979, dovranno assicurare il costante aggiornamento dell’indirizzo PEC comunicato alla Camera di Commercio.

In ogni caso, si precisa che, in assenza di indirizzo PEC registrato negli archivi, verrà richiesto all’operatore di provvedere al suo inserimento nella fase di gestione dell’invito a regolarizzare.

L'invito a regolarizzare riporta l’indicazione analitica delle cause che hanno determinato l'irregolarità che l'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito, deve regolarizzare provvedendo al versamento delle somme indicate o alla sistemazione delle omissioni contestate.

Il Ministero, nell’ambito della circolare n. 19/2015, ha chiarito che, qualora la regolarizzazione avvenga oltre tale termine ma comunque prima della definizione dell’esito della verifica, gli Istituti non potranno dichiarare l’irregolarità tenuto conto che a quel momento, ove venisse attestata l’irregolarità a seguito della regolarizzazione tardiva, l’esito sarebbe riferito ad una situazione di omissione non corrispondente alla realtà.

In ogni caso l’intero procedimento di regolarizzazione dovrà concludersi prima di 30 giorni dalla richiesta che ha determinato l’esito di irregolarità.

In considerazione del carattere perentorio che assume tale ultimo termine, la gestione dell’invito a regolarizzare prodotto al momento dell’attivazione della verifica da parte della procedura di controllo automatizzato della regolarità, dovrà avvenire entro 72 ore (3 giorni) dalla richiesta da cui ha avuto origine l’invito stesso.

In tale intervallo temporale dovrà essere verificata la correttezza delle esposizioni debitorie anche con riguardo ad eventuali situazioni di mancati aggiornamenti degli archivi gestionali che le hanno evidenziate al fine di consentire l’immediata informazione al richiedente circa la regolarità nei confronti dell’INPS.

In questo modo, ove anche nei confronti degli altri Enti coinvolti nella verifica risulti un esito di regolarità, si determinano le condizioni per la formazione del Durc On Line.

La tempestività della gestione, anticipando l’esito della verifica, consente di escludere l’eventualità dell’annullamento tecnico della richiesta che eventualmente possano insorgere in concomitanza all’approssimarsi del termine di scadenza dei 30 giorni dalla prima richiesta.

Ciò in quanto nel nuovo sistema non è stata prevista l’applicazione del silenzio assenso, fattispecie invece espressamente disciplinata dalle previgenti disposizioni che hanno sin qui regolato l’emissione del DURC tramite lo Sportello Unico Previdenziale.

Infatti, poiché l’esito della verifica è il risultato dell’interrogazione effettuata tramite un codice fiscale, ove allo scadere dei 30 giorni dalla prima richiesta non sia possibile inserire l’esito nel sistema, stante la complessità dell’architettura del medesimo, sul presupposto della sussistenza di cause di tipo tecnico che lo hanno impedito, la prima richiesta ed eventualmente quelle successive, ad essa accodate, sarà annullata. La circostanza verrà comunicata dal sistema via PEC al soggetto richiedente.

Il Documento di irregolarità denominato “Verifica regolarità contributiva” indica la data ed il numero di protocollo, identificativo della richiesta, assegnato dal sistema che presenta la medesima struttura già prevista per il Durc On Line e riporta l’indicazione degli importi a debito e delle irregolarità riferite a ciascuna Gestione previdenziale.

Il Documento di irregolarità che consegue alla mancata regolarizzazione nel termine assegnato, diversamente da quanto previsto nel caso in cui sia prodotto dal sistema il Durc On Line, è comunicato soltanto al soggetti che ha effettuato la prima richiesta e, eventualmente, ai soggetti le cui richieste sono state accodate dal sistema.

Laddove la richiesta provenga da una Pubblica Amministrazione, ove ne ricorrano i presupposti, l’esito di irregolarità comporterà l’obbligo dell’attivazione dell’intervento sostitutivo come disciplinato dall’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 e rimodulato dall’art. 31, comma 3 e 8-bis del D.L. n. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013.

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