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Diagnosi energetica, dal CTI un documento per verificarne la conformità normativa

Pubblicata una tabella di correlazione tra l’Allegato 2 del D.Lgs 102/2014, la serie UNI CEI EN 16247 e la UNI CEI EN ISO 50001:2011

giovedì 6 agosto 2015 - Erika Seghetti

Uno strumento utile si soggetti coinvolti e agli operatori per verificare i requisiti e la confromità normativa negli interventi di audit, diagnosi ed analisi energetica. A redigere il documento è  la CT 202 “Uso razionale e gestione dell’energia – Attività Nazionale” del Comitato Termotecnico Italiano.
L’obiettivo prefissato era quello di verificare la congruenza tra i requisiti della famiglia di standard UNI CEI EN 16247 1-4, della UNI CEI EN ISO 50001:2011 e dell’Allegato 2 del D.Lgs 102/2014 sull’efficienza energetica, per fornire ai soggetti coinvolti nelle attività di controllo delle diagnosi (Ministero per lo Sviluppo Economico, ENEA, ISPRA) e agli operatori (Enti di certificazione, Soggetti obbligati alle diagnosi energetiche, fornitori del servizio di diagnosi energetica, ecc.) uno strumento utile per dimostrare, tramite il ricorso alle norme tecniche, la conformità ai requisiti dell’Allegato 2 del decreto citato.

La tabella redatta e pubblicata (IN ALLEGATO) rappresenta il risultato finale dell’attività svolta e riporta i singoli punti delle norme che maggiormente ricalcano i requisiti dell’allegato 2 del D.Lgs 102/14. Essa deve essere necessariamente letta congiuntamente ai testi delle norme citate.


Alla luce di quanto riportato nella tabella emerge che:
- l’esecuzione di diagnosi energetiche conformi alla UNI CEI EN 16247-1:2012 congiuntamente alle parti specifiche (settore per settore - 2014) possa costituire presunzione di conformità all’allegato 2 del Decreto Legislativo n. 102/2014, ad eccezione dell’analisi del costo del ciclo di vita per il settore dei trasporti non declinato nella corrispondente parte 4.
- l’adozione di un Sistema di Gestione dell’Energia conforme alla UNI CEI EN ISO 50001:2011 possa costituire presunzione di conformità all’allegato 2 del D.Lgs n. 102/2014 in tutti i settori.
Fermo restando che la presunzione di conformità può essere stabilita dal solo legislatore, soggetto competente in materia, questa tabella può comunque costituire supporto per l’implementazione di diagnosi energetiche di qualità conformi all’allegato 2 del D.Lgs 102/2014.

Fermo restanti i chiarimenti del Mise

In ogni caso si evidenzia che il Ministero per lo Sviluppo Economico con i “Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 102/2014” emanati nel maggio 2015, indica quanto segue: “Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, la diagnosi energetica deve essere conforme ai dettati dell’Allegato 2 al decreto legislativo 102/20147. Tale prescrizione risulta rispettata se la diagnosi è conforme ai criteri minimi contenuti nelle norme tecniche UNI CEI EN 16247 parti da 1 a 4, e comunque rispetta quanto riportato nell’Allegato 2 al presente documento.”

UNI CEI EN 16247-1:2012 e 2:2014 applicabili anche alle singole unità abitative

Si ritiene infine che, nelle more della pubblicazione di una norma tecnica specifica, le UNI CEI EN 16247-1:2012 e 2:2014 siano applicabili anche alle singole unità abitative (singoli appartamenti, unità monofamiliari, ville e residenze monofamiliari, ecc.). Questa affermazione trova supporto nel fatto che non sussistono elementi tecnici ostativi all’allargamento del campo di applicazione delle due norme citate che invece escludono espressamente tali tipologie abitative.
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