Con un intervento pubblicato sulle pagine di Italia Oggi di ieri 3 settembre, il presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, Giampiero Giovannetti, fa chiarezza sulla notizia relativa alla recente circolare del Miur (LEGGI TUTTO) che prevede la laurea triennale per l'accesso all'albo professionale da parte dei diplomati in possesso dell'attestato rilasciato nel quadro del dpr n. 88/2010 di riforma degli istituti tecnici.
RIFORMA DEGLI ISTITUTI TECNICI. “Il punto da cui partire – spiega Giovannetti - è naturalmente la riforma degli istituti tecnici (dpr 88/2010) che (…) nel riordinare questo tipo di formazione, ridefinendone settori e aree, l'ha resa insufficiente a garantire una preparazione specifica per esercitare una professione intellettuale. Le ragioni sono semplici e vanno ricercate nei passaggi della stessa riforma e nell'indispensabile riferimento all'Europa. Innanzitutto il dpr ha modificato la stessa denominazione del titolo di studio, d'ora in poi genericamente definito «diploma di istruzione tecnica», facendogli perdere quella connotazione caratterizzante che fino ad ora ha consentito di individuarne con chiarezza la specifica professione di accesso”.
“In secondo luogo – precisa il presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali - il provvedimento contiene un passaggio fondamentale, forse sottovalutato, che di fatto cancella il logico collegamento tra il titolo e l'accesso alla professione. Mi riferisco all'articolo 10 che abroga un passaggio contenuto nel Testo unico sull'istruzione scolastica (art. 191 comma 3, dlgs 297/94) che stabiliva: «Gli istituti tecnici hanno per fine precipuo quello di preparare all'esercizio di funzioni tecniche e amministrative, nonché di alcune professioni nei settori commerciale e dei servizi, industriale, delle costruzioni, agrario, nautico e aeronautico».
In questo senso non viene in aiuto, come qualcuno erroneamente ritiene, la tabella D (di cui all'articolo 8 comma 1) di confluenza tra gli indirizzi di specializzazione esistenti e le nuove aree. Tabella valida solo per i percorsi formativi in corso all'epoca dell'entrata in vigore del regolamento e che nulla c'entra con l'equivalenza dei titoli scolastici rilasciati tra il vecchio e il nuovo ordinamento”.
RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI UE. E qui veniamo al “riferimento all'Europa, di cui ne è prova la stessa circolare ministeriale. Il ministero, infatti, si è preoccupato di attribuire un livello Eqf, precisamente il IV, al titolo di studio, adottando quindi un preciso modello di riferimento nella valutazione della formazione attuale. Se questo è il principio, allora – osserva Giovannetti - non si può trascurare il «Primo rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro europeo Eqf», approvato in Conferenza stato-regioni il 20/12/12, che prevede per l'esercizio di una professione «il possesso di un titolo accademico», corrispondente, norme alla mano, al VI livello. Solo con una laurea triennale quindi si potrà mantenere quell'autonomia e quella capacità di progettare, cuore della professione intellettuale. Solo così il professionista italiano non sarà discriminato rispetto a quello europeo. C'è da chiedersi – conclude il numero uno dei periti industriali - quali professionisti vogliamo preparare, se competitivi, autonomi e liberi oppure subordinati alla mera esecuzione di opere di ingegno altrui. I periti industriali una scelta l'hanno fatta”.
CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOMETRI: “LE NORME VIGENTI PERMETTONO L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE”. Al fine di “confermare la piena vigenza delle disposizioni normative che disciplinano gli attuali percorsi di accesso all’esame di abilitazione”, il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati ha pubblicato una circolare (qui sotto in allegato) “per documentare la sua posizione e per fare la massima chiarezza”.
Il Consiglio nazionale dei geometri osserva che la circolare del ministero dell'Istruzione “si limita ad indicare la qualifica europea (EQF) da assegnare al diploma tecnico (4° livello). Pertanto non ha nulla a che fare con le professioni tecniche e con i percorsi d’accesso alle stesse, disciplinati da norme tutt’ora vigenti (legge 75/1985 e DPR 328/2001)”; e che il “DPR 88/2010 (art. 8, comma 1 allegato D) ha espressamente previsto il raccordo tra il percorso scolastico di precedente ordinamento (ITC per geometri) e il nuovo percorso (CAT)”.
Il CNGeGL ricorda inoltre che l'art.2, comma 2 del DPR n.88/2010 dispone che “i percorsi degli istituti tecnici hanno durata quinquennale e si concludono con il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore in relazione ai settori e agli indirizzi di cui agli articoli 3 e 4, con riferimento al profilo di cui all’articolo 1, comma 3, riguardante tutti i percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione, nonché al profilo educativo, culturale e professionale di cui all’allegato A”.
Il punto 2, ultimo comma dell'allegato A stabilisce che “i risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere alle università, al sistema d’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le normative vigenti in materia”.
Leggi anche: “Albi professionali, stop ai diplomati senza laurea almeno triennale”