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Società di ingegneria, modificato art. 31 DDL Concorrenza. Oice: “Si penalizza l'ingegneria organizzata”

Un emendamento approvato stabilisce che la validità dei contratti conclusi a decorrere dall’11 agosto 1997 è subordinata al possesso, da parte delle società di ingegneria, dei requisiti prescritti per le società tra professionisti

giovedì 10 settembre 2015 - Redazione Build News

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Arrivano modifiche sul controverso articolo 31 sulle società di ingegneria contenuto nel disegno di legge Concorrenza.

Un emendamento approvato dalle commissioni Finanze e Attività produttive della Camera interviene sulla norma che prevede l’estensione alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative della disciplina della legge n. 266 del 1997, che per prima ha consentito l’esercizio della professione in forma societaria, così da affermare la validità dei contratti conclusi, a decorrere dall’11 agosto 1997, tra le suddette società di ingegneria ed i privati, superando interpretazioni opposte date dalla giurisprudenza.

Con l'emendamento approvato, la validità dei suddetti contratti è subordinata al possesso, da parte delle società di ingegneria, dei requisiti prescritti dalla legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011) e dal regolamento attuativo (DM 8 febbraio 2013, n. 34) per le società tra professionisti: in particolare, requisiti del socio che svolge la prestazione professionale, copertura assicurativa, rispetto del codice deontologico. Le società di ingegneria hanno sei mesi di tempo, dall’entrata in vigore della legge annuale per il mercato e la concorrenza, per soddisfare tali requisiti. 

Sono quindi fatti salvi i contratti stipulati con committenti privati a condizione che le società di ingegneria si iscrivano entro sei mesi all’ordine professionale.

IL COMMENTO DELL'OICE. Per il Presidente dell’Oice (Associazione delle società di ingegneria aderente a Confindustria), Patrizia Lotti, il testo dell’emendamento Senaldi configura “un vero e proprio scempio giuridico che si pone in totale controtendenza rispetto alle discipline degli altri paesi europei che non prevedono per le società di ingegneria l’iscrizione ad alcun albo professionale. In questo modo si introducono vincoli che rischiano di fare fuggire dal nostro paese le grandi società di ingegneria e di scongiurare ogni possibile forma di investimento dall'estero, relegando negli stretti confini domestici un settore che da venti anni è invece riuscito - grazie alle norme vigenti - a crescere, a creare occupazione per tanti professionisti e ad affrontare la concorrenza internazionale”.

Per l’Oice la norma approvata rappresenta un ulteriore, inutile, illogico e immotivato adempimento a danno delle società: “In un provvedimento per la concorrenza, - dice Patrizia Lotti - si riesce nell’impresa di introdurre un balzello come quello dell’iscrizione all’albo professionale a carico di società che con le attività professionali possono non avere nulla o poco a che fare e che hanno già al loro interno professionisti iscritti all’albo, mettendo in discussione rapporti giuridici consolidati con la committenza privata, che rappresenta il 30% del fatturato delle nostre aziende. Al di là dei problemi tecnici della norma, che per alcuni versi risulta di difficile applicazione vanno anche considerate l'illogicità e la contraddittorietà di essere riusciti nel prodigio di introdurre - accanto a norme che per altri settori, come quello farmaceutico e legale, aprono alla concorrenza - disposizioni chiaramente penalizzanti e che non rispondono ad alcun interesse pubblico. Non si vuole capire che è stato sbagliato quattro anni fa prevedere l'iscrizione all'albo anche delle stp ed è oggi folle perpetuare quell'errore”.

Secondo l'Associazione la norma approvata in Commissione non tiene conto della sostanziale differenza fra il modello delle società tra professionisti - modello peraltro sostanzialmente inutilizzato secondo le forme della legge 183/2011 - e quello delle società di ingegneria, la cui disciplina ventennale è peraltro fatta salva dalla stessa legge 183: “Sia ben chiaro - dice il Presidente Lotti - che non abbiamo certo paura dei controlli deontologici, visto che come imprese già rispondiamo alle regole deontologiche del sistema confindustriale e, nel settore pubblico, siamo iscritti al Casellario di Cantone e possiamo, come i costruttori, essere commissariati in ogni momento. Ma cosa c'entra il controllo di un ordine su contratti in cui le attività professionali possono anche essere residuali o nulle? Per il resto la polizza e l'indicazione del professionista responsabile rappresentano prassi che abbiamo da decenni, in uno spirito di trasparenza e correttezza assoluta. Ma il problema è più generale e risiede nell'avere equiparato soggetti radicalmente diversi applicando ad essi, per il settore privato, le stesse norme.”

L'Oice però confida che l'errore possa essere corretto: “Confidiamo che nelle prossime tornate parlamentari si possa riconsiderare quanto fatto e per questo, con Confindustria, faremo di tutto per evitare danni ad un settore imprenditoriale che crea occupazione a tanti giovani professionisti. Per adesso prendiamo atto che Parlamento e Governo hanno, spero distrattamente, ceduto alle logiche della potente lobby delle corporazioni ordinistiche che da anni rappresentano un freno allo sviluppo del settore, e dell'ingegneria e il cui obiettivo è soltanto quello di distruggere un settore imprenditoriale, arricchendo ancora di più i propri bilanci con l'illogica imposizione di un’ulteriore tassa a chi ha già professionisti iscritti all'albo.”

COMPENSO PRESTAZIONI PROFESSIONALI, COMUNICAZIONE AI CLIENTI IN FORMA SCRITTA. Un altro emendamento approvato dalle commissioni introduce l'articolo 31-bis che modifica l’art. 9 del decreto-legge n. 1/2012, in tema di compenso per le prestazioni professionali. La disposizione impone ai professionisti che la comunicazione ai clienti circa il grado di complessità dell’incarico, gli oneri ipotizzabili dal conferimento dello stesso alla sua conclusione, gli estremi della polizza assicurativa, sia resa per iscritto, anche eventualmente in forma digitale. La stessa forma scritta dovrà avere anche il preventivo di massima del compenso della prestazione professionale.

TRASPARENZA NELLA VENDITA DI POLIZZE ASSICURATIVE ACCESSORIE A CONTRATTI DI FINANZIAMENTO E MUTUI. Tre emendamenti approvati potenziano la trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e mutui (articolo 25). Viene stabilito che gli obblighi di presentazione di più preventivi, posti in capo ai soggetti che erogano un finanziamento (mutuo o credito al consumo) subordinandone la concessione alla sottoscrizione da parte del cliente di una polizza assicurativa, riguardano le polizze assicurative connesse o accessorie al finanziamento, e non solo quelle contestuali all’erogazione del finanziamento.

Le banche, gli istituti di credito e gli intermediari che erogano un finanziamento sono tenuti ad informare il richiedente se la concessione del finanziamento stesso è subordinata o meno alla stipula di una polizza, oltre che sulla possibilità di reperire sul mercato la polizza assicurativa richiesta.

Inoltre, i soggetti eroganti il finanziamento sono sempre tenuti ad informare il richiedente – non più solo, dunque, nel caso di offerta di polizza emessa da società dello stesso gruppo - in ordine alla provvigione percepita e alla provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all’intermediario. Tale informazione va resa in termini assoluti e percentuali sull’ammontare complessivo anche fuori dai casi di polizza non abbinata a prodotto finanziario.

CESSAZIONE DELLA DISCIPLINA TRANSITORIA DEI PREZZI DEL GAS PER I CLIENTI DOMESTICI. Novità anche sullo stop al regime di “maggior tutela” che opera transitoriamente nei settori del gas e dell’energia elettrica. L’articolo 19 lascia invariata l’originaria scadenza del 1° gennaio 2018 per l’eliminazione del regime di “maggior tutela” nel settore del gas naturale, introducendo il rispetto di una serie di disposizioni relative alla comparabilità delle offerte (art.19-ter), alla verifica delle condizioni della piena liberalizzazione (art. 19-quater) e alle comunicazioni obbligatorie (art. 19-quinquies) che debbono esser attuate prima della fase del passaggio definitivo alla piena liberalizzazione.

STOP DAL 2018 AL REGIME DI “MAGGIOR TUTELA” NEL SETTORE DELL’ENERGIA ELETTRICA. L’articolo 19-bis ripropone l’originaria previsione che eliminava dal 2018 il regime di “maggior tutela” nel settore dell’energia elettrica (ex art. 20), ma inserisce il rispetto di una serie di disposizioni relative alla comparabilità delle offerte (art.19-ter), alla verifica delle condizioni della piena liberalizzazione (art. 19-quater) e alle comunicazioni obbligatorie (art. 19-quinquies) che devono essere attuate prima della fase del passaggio definitivo alla piena liberalizzazione.

L’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico disciplina le misure volte a garantire la fornitura del servizio universale.

PROCEDURA PER LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DELLA PIENA LIBERALIZZAZIONE DEI MERCATI RETAIL. L’articolo 19-quater istituisce una procedura per la verifica delle condizioni della piena liberalizzazione dei mercati retail. Entro il 30 aprile 2017, l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico trasmette al Ministero dello sviluppo economico un rapporto relativo al monitoraggio dei mercati retail del gas e dell’energia elettrica, con particolare riferimento ad alcuni indicatori relativi all’operatività del sito per la comparabilità delle offerte (lettera a)), al rispetto delle tempistiche di switching (lettera b)) nonché di fatturazione e conguaglio (lettera c)), all’operatività del sistema informativo integrato (lettera d). L’Autorità è identificata come gestore della banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali, di cui al D.L. 105/2010, alla separazione del marchio tra le imprese di distribuzione e di vendita verticalmente integrate (lettera e).

Al gestore del sistema di trasmissione è fatto divieto di creare confusione circa l’identità distinta dell’impresa verticalmente integrata o di una parte di essa. Sulla base dei dati contenuti in tale rapporto, il MiSE (sentita l’Autorità e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti) entro 60 giorni emana un decreto che dà atto del raggiungimento degli obiettivi ai fini della cessazione del regime di maggior tutela nel gas e nell’energia elettrica. Il decreto definisce anche le misure necessarie a garantire che la cessazione del regime di maggior tutela del gas e dell’energia elettrica avvenga secondo meccanismi che favoriscono la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato (comma 2-bis). Tale decreto provvede inoltre a prorogare le scadenze del 1° gennaio 2018 di sei mesi per ciascun mercato di riferimento, qualora almeno uno degli indicatori di cui alle lettere a)-e) segnalasse che l’obiettivo non è stato raggiunto.

L’articolo 19-quinquies riguarda l’eventualità del raggiungimento di uno o più degli obiettivi di cui alle lettere a)-e) prima del 30 giugno 2017, con riferimento ai mercati retail dell’energia elettrica o del gas naturale. In tal caso l’Autorità dà tempestiva comunicazione al MiSE.

L’articolo 19-sexies prevede che l’Autorità, anche avvalendosi dell’Acquirente Unico, garantisca la pubblicizzazione e la diffusione delle informazioni in merito alla piena apertura del mercato e alle condizioni di svolgimento dei servizi, nonché il trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione.

DECRETO MISE PER LA RIFORMA DEL BONUS ELETTRICO E GAS. L’articolo 19-septies demanda la riforma del bonus elettrico e gas ad un decreto MiSE, da emanarsi entro 180 giorni, sentita l’Autorità. Tale decreto disciplina le modalità di erogazione dei benefici economici individuali, e rimodula l’entità degli stessi tenendo conto dell’ISEE. Il comma 2-bis precisa la vigenza della disciplina vigente relativa ai bonus elettrico e gas fino alla data di entrata in vigore del decreto MiSE.

TRASPARENZA DEI MERCATI DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS. L’articolo 19-octies contiene misure per la trasparenza dei mercati dell’energia elettrica e del gas. Per quanto concerne la sola vendita di energia elettrica, i commi da 1 a 3 prevedono l’istituzione presso il MiSE, dal 1° gennaio 2016, di un Elenco dei soggetti abilitati alla vendita ai clienti finali. L’inclusione e la permanenza nell’elenco è condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali. I requisiti e le modalità per l’iscrizione all’Elenco sono stabiliti con decreto MiSE, da emanarsi entro 90 giorni, su proposta dell’Autorità. L’Elenco è pubblicato sul sito internet del MiSE e aggiornato mensilmente. Il comma 4 inserisce i soggetti autorizzati alla vendita a clienti finali di energia elettrica e gas naturale tra quelli che partecipano al sistema di prevenzione delle frodi, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze dall’articolo 30-ter del D.Lgs. n. 141 del 2010.

SEMPLIFICAZIONE DEL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ DI BENI IMMOBILI ADIBITI AD USO NON ABITATIVO. Sono stati approvati anche una serie di emendamenti che sopprimono l’articolo che introduceva una disciplina speciale in tema di compravendite immobiliari di beni immobili destinati ad uso non abitativo (cantine, box, locali commerciali). La nuova disciplina - che riguarda anche gli atti di donazione nonché la costituzione o la modificazione di diritti su tali beni immobili – avrebbe permesso agli avvocati di autenticare le sottoscrizioni dei relativi atti di trasferimento nel limite di valore catastale massimo di 100.000 euro.

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