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Certificazione energetica, analisi dei decreti in vigore il 1° ottobre

Focus del Notariato sulle novità sulle metodologie di calcolo, i requisiti minimi e l'adeguamento del DM 26 giugno 2009

lunedì 28 settembre 2015 - Redazione Build News

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Entreranno in vigore il 1° ottobre prossimo il decreto 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”, nonché il decreto 26 giugno 2015 “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 (S.O. n. 39).

Il terzo decreto del 26 giugno 2015, quello che individua gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto, ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici, è entrato in vigore il 16 luglio scorso.  

Di seguito riportiamo l'analisi del Consiglio nazionale del Notariato sui due decreti che fra pochi giorni entrano in vigore.

DECRETO 26 GIUGNO 2015. APPLICAZIONE DELLE METODOLOGIE DI CALCOLO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE E DEFINIZIONE DELLE PRESCRIZIONI E DEI REQUISITI MINIMI DEGLI EDIFICI

FINALITÀ ED AMBITO DI INTERVENTO. Il decreto in oggetto definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l'utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari, nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. I suddetti criteri generali si applicano agli edifici pubblici e privati, siano essi edifici di nuova costruzione o edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione.

CONTENUTO DEL DECRETO. Vengono integrate le definizioni già contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192; in particolare vengono proposte le definizioni di superficie disperdente, di volume climatizzato, di rapporto di forma, di trasmittanza termica periodica, di riflettanza e di impianto con sistema ibrido (art. 2 del D.M.); viene inoltre fornita la definizione di “edifici ad energia quasi zero” (allegato 1 al D.M., § 3.4).

Vengono indicate le norme tecniche nazionali da adottare per il calcolo della prestazione energetica negli edifici, ivi incluso l'utilizzo delle fonti rinnovabili, predisposte in conformità allo sviluppo delle norme EN a supporto della direttiva 2010/31/UE.

Vengono indicati i criteri generali e i requisiti della prestazione energetica per la progettazione degli edifici e per la progettazione e installazione degli impianti (Allegato 1 al decreto) ad integrazione di quelli già fissati dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni.

Viene confermato che i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari a norma dell'art. 4, comma 1-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono quelli fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74.

Si precisa che le disposizioni contenute nel decreto si applicano alle Regioni e alle Province autonome che non abbiano ancora adottato provvedimenti di recepimento della direttiva 2010/31/UE.

Si statuisce che per promuovere una applicazione omogenea della normativa energetica sull'intero territorio nazionale, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nonché dei principi fondamentali della direttiva 2010/31/UE e del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, le Regioni, le Province autonome, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare collaborano e concorrono per la definizione e l'aggiornamento:

- delle metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici in conformità ai principi generali di cui al decreto;

- dei requisiti minimi di edifici e impianti;

- di sistemi di classificazione energetica degli edifici, compresa la definizione del sistema informativo comune.

Si prevede che gli strumenti di calcolo e i software commerciali per l'applicazione delle metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici debbono garantire che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di più o meno il 5 per cento rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l'applicazione dello strumento nazionale di riferimento (la garanzia è fornita attraverso una dichiarazione resa dal Comitato Termotecnico Italiano). Spetterà al suddetto Comitato Termotecnico Italiano (CTI) predisporre lo strumento nazionale di riferimento sulla cui base fornire la dichiarazione di garanzia. Nelle more del rilascio della dichiarazione di garanzia, la medesima è sostituita da autodichiarazione del produttore del software commerciale, in cui compare il riferimento della richiesta di verifica avanzata dal predetto soggetto al CTI.

LA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI. Così definisce il decreto (Allegato 1 - § 1) la prestazione energetica degli edifici: “la prestazione energetica degli edifici è determinata sulla base della quantità di energia necessaria annualmente per soddisfare le esigenze legate a un uso standard dell’edificio e corrisponde al fabbisogno energetico annuale globale in energia primaria per il riscaldamento, il raffrescamento, per la ventilazione, per la produzione di acqua calda sanitaria e, nel settore non residenziale, per l’illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili”.

Nel calcolo della prestazione energetica vengono inseriti anche l’illuminazione e gli impianti di ascensore e scale mobili, ma limitatamente al settore non residenziale.

Si stabilisce anche che è consentito tener conto, a particolari condizioni, dell’energia da fonte rinnovabile.

LA CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI IN BASE ALLA DESTINAZIONE D’USO. Il decreto stabilisce che gli edifici sono classificati, in base alla loro destinazione d'uso, nelle categorie di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Qualora un edificio sia costituito da parti individuabili come appartenenti a categorie diverse, ai fini del calcolo della prestazione energetica, le stesse devono essere valutate separatamente, ciascuna nella categoria che le compete. L’edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d’uso prevalente in termini di volume climatizzato.

DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA. Il decreto ritorna sulle definizioni degli interventi sugli edifici di carattere edilizio e di riqualificazione energetica, ai fini dell’applicazione della disciplina nello stesso contenuta, dettando al riguardo una disciplina più completa ed analitica:

(i) nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione

Per edificio di nuova costruzione si intende l’edificio il cui titolo abilitativo sia stato richiesto dopo l’entrata in vigore del decreto stesso (ossia dopo il 1 ottobre 2015). Sono assimilati agli edifici di nuova costruzione:

a) gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione, qualunque sia il titolo abilitativo necessario;

b) l’ampliamento di edifici esistenti, ovvero i nuovi volumi edilizi sempre che la nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 mc. L’ampliamento può essere connesso funzionalmente al volume pre-esistente o costituire, a sua volta, una nuova unità immobiliare. In questi casi, la verifica del rispetto dei requisiti deve essere condotta solo sulla nuova porzione di edificio. Nel caso in cui l’ampliamento sia servito mediante l’estensione di sistemi tecnici pre-esistenti il calcolo della prestazione energetica è svolto in riferimento ai dati tecnici degli impianti comuni risultanti.

(ii) ristrutturazioni importanti

Si definisce ristrutturazione importante l’intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio che delimitano un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio. Ai fini della determinazione di tale soglia di incidenza, sono da considerarsi unicamente gli elementi edilizi opachi e trasparenti che delimitano il volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati quali le pareti verticali, i solai contro terra e su spazi aperti, i tetti e le coperture (solo quando delimitanti volumi climatizzati). Gli interventi di “ristrutturazione importante” si distinguono in:

a) ristrutturazioni importanti di primo livello: l’intervento, oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio. In tali casi i requisiti di prestazione energetica si applicano all’intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati;

b) ristrutturazioni importanti di secondo livello: l’intervento interessa l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e può interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva. In tali casi, i requisiti di prestazione energetica da verificare riguardano le caratteristiche termo-fisiche delle sole porzioni e delle quote di elementi e componenti dell’involucro dell’edificio interessati dai lavori di riqualificazione energetica e il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione determinato per l’intera parete, comprensiva di tutti i componenti su cui si è intervenuti.

(iii) Riqualificazioni energetiche

Si definiscono interventi di “riqualificazione energetica di un edificio” quelli non riconducibili ai casi precedenti e che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio. Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore. In tali casi i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro relative caratteristiche termo-fisiche o di efficienza.

(iv) Deroghe

Risultano esclusi dall’applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica:

a) gli interventi di ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali la tinteggiatura), o rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;

b) gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti.

DECRETO 26 GIUGNO 2015 - ADEGUAMENTO DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, 26 GIUGNO 2009 - LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

FINALITÀ ED AMBITO DI INTERVENTO. Il decreto si pone la finalità di favorire l'applicazione omogenea e coordinata dell'attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari su tutto il territorio nazionale. Il decreto, pertanto, definisce:

a) le Linee guida nazionali per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici;

b) gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le regioni;

c) la realizzazione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale per la gestione di un catasto nazionale degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici.

CONTENUTO DEL DECRETO. Vengono approvate le nuove Linee Guida nazionali per la attestazione della prestazione energetica; le Linee Guida, al fine di garantire la promozione di adeguati livelli di qualità dei servizi di attestazione della prestazione energetica degli edifici, di assicurare la fruibilità, la diffusione e una crescente comparabilità degli attestati di prestazione energetica (APE) sull'intero territorio nazionale in conformità alla direttiva 2010/31/UE e al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, prevedono:

- metodologie di calcolo, anche semplificate per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini;

- il format di APE (appendice B delle Linee Guida) comprendente tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio e all'utilizzo delle fonti rinnovabili nello stesso, al fine di consentire ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi;

- il format per gli annunci di vendita o locazione (appendice C delle Linee Guida) che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini;

- la definizione del sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale (SIAPE).

Viene riconosciuto che gli elementi essenziali del sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici, desumibili dalle Linee guida, sono costituiti:

a) dalle informazioni che devono obbligatoriamente essere contenute nell'APE, compresi i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge, i valori di riferimento o classi prestazionali che consentano ai cittadini di valutare e raffrontare la prestazione energetica dell'edificio in forma sintetica e anche non tecnica, i suggerimenti e le raccomandazioni in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione;

b) dalle norme tecniche di riferimento, conformi a quelle sviluppate in ambito europeo e nazionale;

c) dalle procedure e i metodi di calcolo della prestazione energetica degli edifici, compresi i metodi semplificati.

Costituiscono altresì elementi essenziali del sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici i requisiti professionali e i criteri per assicurare la qualificazione e l'indipendenza dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici, desumibili dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75.

Vengono disciplinati i rapporti tra disciplina nazionale e disciplina regionale in tema di attestazione della prestazione energetica. In particolare si prevede:

- che le disposizioni contenute nel decreto siano direttamente operative nelle regioni e nelle province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di attestazione della prestazione energetica degli edifici in conformità alla direttiva 2010/31/UE;

- che le regioni e le province autonome, nel disciplinare il sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici, adottino gli elementi essenziali e le disposizioni minime comuni di cui alle Linee Guida approvate;

- che le regioni e le province autonome che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già adottato propri strumenti di attestazione della prestazione energetica degli edifici in conformità alla direttiva 2010/31/UE, intraprendano misure atte a favorire, entro il 1 ottobre 2017, l'adeguamento dei propri strumenti regionali di attestazione della prestazione energetica degli edifici alle Linee guida approvate.

LA VALIDITÀ DELL’APE. Il decreto (art. 4 c. 3) conferma la validità massima decennale dell’APE, in conformità alla disposizione dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192; in particolare l’APE ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che riguardi elementi edilizi o impianti tecnici in maniera tale da modificare la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'APE decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2014 e successive modificazioni sono allegati, in originale, in copia cartacea o in formato elettronico, all'APE.

CONTENUTO DELL’APE A PENA DI INVALIDITÀ. Il decreto (art. 4 c. 4) indica le informazioni che l’APE deve obbligatoriamente riportare e ciò pena di invalidità dell’APE medesimo (è la prima volta che viene indicato un contenuto minimo dell’APE a pena di invalidità); in particolare l’APE riporta obbligatoriamente, per l'edificio o per l'unità immobiliare, pena l'invalidità:

- la prestazione energetica globale sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;

- la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile;

- la qualità energetica del fabbricato ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio;

- i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;

- le emissioni di anidride carbonica;

- l'energia esportata;

- le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, distinguendo gli interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica.

Ogni APE riporta, inoltre, le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali gli incentivi di carattere finanziario e l'opportunità di eseguire diagnosi energetiche.

OBBLIGO DI SOPRALLUOGO. Il decreto (art. 4 c. 6), al fine di garantire l’esplicazione di una minima attività di accertamento finalizzata al rilascio dell’APE, stabilisce che il soggetto incaricato di redigere l'APE, deve effettuare almeno un sopralluogo presso l'edificio o l'unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione.

ANNUNCI COMMERCIALI. Il decreto (art. 4 c. 7) stabilisce che nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci, effettuati tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali, riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro, l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio o dell'unità immobiliare, sia rinnovabile che non rinnovabile, e la classe energetica corrispondente. A tal fine è fatto obbligo dell'utilizzo, con l'esclusione degli annunci via internet e a mezzo stampa, del format approvato col decreto medesimo (Appendice C alle Linee Guida).

IL SISTEMA INFORMATIVO SUGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (SIAPE). Il decreto (art. 6) prevede l’istituzione del Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica (SIAPE); in particolare stabilisce:

- che l’ENEA, sentite le regioni, entro 90 giorni dal 1° ottobre 2015, istituisce la banca dati nazionale, denominata SIAPE, per la raccolta dei dati relativi agli APE, agli impianti termici e ai relativi controlli e ispezioni;

- che le regioni e le provincie autonome, entro il 31 marzo di ogni anno, alimentano il SIAPE con i dati relativi all'anno ultimo trascorso.

- che le regioni, le provincie autonome e i comuni accedono, per via telematica, alla totalità dei dati presenti nel SIAPE relativamente alla zona geografica di competenza e, per quanto riguarda il restante territorio nazionale, accedono ai dati in forma aggregata. I cittadini accedono ai dati presenti nel SIAPE in forma aggregata.

INFORMAZIONE. Il decreto (art. 7) prevede anche attività di informazione e di diffusione dei dati relativi alla prestazione energetica degli edifici; in particolare si prevede:

- che l’ENEA, entro 30 giorni dal 1° ottobre 2015, predisponga una guida alla lettura dell'APE, un opuscolo informativo sull'APE, i suoi contenuti e gli adempimenti ad esso connessi e ne favorisca la diffusione.

- che L'ENEA, entro 180 giorni dal 1° ottobre 2015, istituisca sul proprio sito istituzionale e in forma accessibile al pubblico, una sezione dedicata alla prestazione energetica degli edifici contenente:

a) l'accesso al SIAPE;

b) informazioni sugli interventi per l'incremento della prestazione energetica degli edifici, le tecnologie disponibili a tal fine, i costi indicativi, un quadro aggiornato sugli incentivi nazionali e regionali nonché una guida alla compilazione delle raccomandazioni;

c) le statistiche annuali articolate sugli attestati di prestazione energetica emessi e sui controlli effettuati, indicando, tra gli altri, i seguenti dati, totali e per annualità, per ciascuna regione e provincia autonoma, nonché una analisi statistica dei costi medi del servizio di redazione degli attestati stessi:

i. numero dei certificati registrati;

ii. numero dei certificati controllati;

iii. numero dei certificati validati a seguito di controllo;

iv. distribuzione dei certificati per classe energetica.

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