Sentenze

Recupero abitativo dei sottotetti, no della Consulta a interventi in deroga ai piani paesaggistici

Bocciato l'art. 6 della legge n. 15/2000 della Campania: la norma degrada la tutela paesaggistica da valore unitario prevalente a mera esigenza urbanistica

martedì 2 febbraio 2016 - Redazione Build News

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Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania dubita della legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge della Regione Campania 28 novembre 2000, n. 15 (Norme per il recupero abitativo di sottotetti esistenti), nella parte in cui prevede che il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data del 17 ottobre 2000 possa essere realizzato anche in deroga alle prescrizioni dei piani paesaggistici e alle prescrizioni a contenuto paesaggistico dei piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, e segnatamente, per quanto riguarda in particolare il caso oggetto del giudizio a quo, alle prescrizioni della legge della Regione Campania 27 giugno 1987, n. 35, che ha approvato il «Piano urbanistico territoriale dell’Area Sorrentino-Amalfitana» («PUT»).

La norma censurata contrasterebbe con gli artt. 9 e 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, in riferimento all’art. 145, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), il quale prescrive la prevalenza dei piani paesaggistici sugli altri strumenti di regolazione del territorio.

Ad avviso del rimettente risulterebbe violata, altresì, la clausola generale di ragionevolezza dell’art. 3 Cost., considerato il carattere gerarchicamente sovraordinato del valore costituzionale della tutela del paesaggio rispetto ai diritti di proprietà privata (art. 42 Cost.) e di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.).

LA CONSULTA: NORMA ILLEGITTIMA. Secondo la Corte costituzionale – sentenza n. 11/2016 depositata il 29 gennaio - la questione è fondata in relazione alla censurata violazione dell’art. 117, comma secondo, lettera s), Cost. La Consulta ricorda che la sua giurisprudenza è costante nell’affermare che, in base all’art. 117, comma secondo, lettera s), Cost., la tutela del paesaggio costituisce un ambito riservato alla potestà legislativa esclusiva statale (sentenze n. 210 del 2014 e n. 235 del 2011) e che la tutela paesaggistica apprestata dallo Stato costituisce un limite inderogabile alla disciplina che le regioni e le province autonome possono dettare nelle materie di loro competenza.

La previsione contenuta nella disposizione regionale sospettata di incostituzionalità, di derogabilità delle prescrizioni dei piani paesaggistici e in particolare di quelle contenute nel PUT della Campania (strumento senz’altro ricadente nella categoria normativa dei “piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici”) per la realizzazione di interventi di recupero dei sottotetti, si pone in evidente contrasto con l’art. 145, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, norma interposta in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettera s), Cost..

LA NORMA DEGRADA LA TUTELA PAESAGGISTICA DA VALORE UNITARIO PREVALENTE A MERA ESIGENZA URBANISTICA. Assegnando all’ordine inferiore della disciplina urbanistica la definizione del regime concreto degli interventi di recupero abitativo dei sottotetti, anche in deroga alle prescrizioni paesaggistiche, la norma regionale censurata degrada la tutela paesaggistica da valore unitario prevalente a mera «esigenza urbanistica» (sentenze n. 197 del 2014 e n. 437 del 2008), parcellizzata tra i vari comuni competenti al rilascio dei singoli titoli edilizi. Con la conseguenza che ne risulta compromessa quell’«impronta unitaria della pianificazione paesaggistica», assunta dalla normativa statale a «valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme […] sull’intero territorio nazionale», idonea a superare «la pluralità degli interventi delle amministrazioni locali» (sentenza n. 182 del 2006).

L’art. 6 della legge della Regione Campania n. 15 del 2000 è pertanto – conclude la Consulta - costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data del 17 ottobre 2000 possa essere realizzato in deroga alle prescrizioni dei piani paesaggistici e alle prescrizioni a contenuto paesaggistico dei piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, ivi comprese in particolare quelle della legge della Regione Campania n. 35 del 1987 di approvazione del «Piano urbanistico territoriale dell’Area Sorrentino-Amalfitana».

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