Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, all’art. 23 -ter, comma 1, dispone l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’interno di un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato a sostenere le piccole e medie città d’arte e i borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuta all’epidemia di COVID-19.
I commi 2 e 3 del predetto art. 23 -ter prevedono, rispettivamente, che le risorse del menzionato fondo per il sostegno alle città d’arte e ai borghi sono assegnate sulla base di progetti elaborati dai soggetti interessati che contengano misure per la promozione e il rilancio del patrimonio artistico e che, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della cultura, sono definiti i requisiti per l’assegnazione e le modalità di erogazione delle stesse risorse, sulla base della qualità dei progetti presentati.
Il comma 4 dello stesso art. 23 -ter prevede che agli oneri derivanti dal medesimo articolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’art. 41 del precitato decreto-legge n. 41 del 2021.
Con il decreto 8 ottobre 2021, il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della cultura, ha definito i requisiti per l’assegnazione del contributo e delle modalità per l’erogazione delle relative risorse.
Il decreto – disponibile qui in allegato – è pubblicato nella Gazzetta ufficiale Serie generale n. 247 del 15 ottobre scorso.