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110% e bonus edilizi, con il D.L. Aiuti ok alla cessione del credito dalle banche alle P.IVA. Resta il nodo della responsabilità in solido

La disposizione inserita nel Decreto Aiuti non affronta il tema, molto spinoso, della responsabilità in solido, ovvero quel meccanismo secondo cui chi acquista un credito è o meno responsabile in merito alla generazione del credito stesso

venerdì 8 luglio 2022 - Redazione Build News

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Nella seduta di giovedì 7 luglio l'Assemblea della Camera, con 410 voti favorevoli e 49 contrari, ha votato la questione di fiducia, posta dal Governo, sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del “Decreto Aiuti” - decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, nel testo delle Commissioni. Successivamente è proseguito l'esame del provvedimento, che sarà trasmesso al Senato.

SUPERBONUS 110% E BONUS EDILIZI, LE BANCHE POTRANNO GIRARE I CREDITI ANCHE ALLE PARTITE IVA. “Quando il decisore si è reso conto che la situazione generata dalle prime formulazioni in materia di cessione del credito era diventata inaccettabile (assenza di controlli e operazioni truffaldine soprattutto legate a incentivi ben specificati), è intervenuto a gamba tesa per stringere le maglie dei provvedimenti, ottenendo però l’effetto di chiudere la stalla a buoi già scappati, andando peraltro a colpire indistintamente sia chi aveva operato in maniera onesta, sia chi non l’aveva fatto”. Lo evidenzia l'Associazione ANFIT in un recente articolo del 5 luglio scorso.

“Questa seconda fase è iniziata con il Decreto Anti-frodi del Novembre 2021 ed è poi stata seguita da una terza, in cui il decisore, resosi conto di aver ingessato eccessivamente il comparto, ha tentato di sbloccare la situazione con vari interventi (dalla Legge di Bilancio 2022 in poi).

Questo percorso ci ha portati all’ultima novità in materia, che rientra a pieno titolo nella terza di queste fasi e che ambisce a risolvere il problema. Lo strumento individuato dal Governo è un emendamento approvato dalla Commissione alla Camera in relazione al DL Aiuti (che già nella sua forma originale andava a modificare alcuni aspetti dei bonus edilizi ….). Le nuove indicazioni in esso contenute ampliano la platea dei soggetti a cui le banche possono cedere i crediti, ricomprendendo in questo campo tutti i correntisti, fatto salvo i clienti privati. Il tutto senza distinzione tra i crediti maturati prima o dopo la conversione del DL Aiuti, quindi anche in maniera retroattiva.

Infatti, il testo della nuova formulazione dell’articolo 121, comma 1, lettera a) del DL 34/2020 recita:

I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

ANFIT osserva che “La nuova formulazione è spinta da giuste intenzioni e probabilmente porterà a effettivi positivi, ma al contempo restano valide alcune considerazioni non propriamente positive:

- Il DL (contenente le modifiche apportate dal suddetto emendamento) dovrà essere convertito in legge entro il 16 luglio (con probabile applicazione del voto di fiducia), quindi gli eventuali effetti del provvedimento non si avranno a stretto giro;

- La nuova formulazione non affronta il tema, anch’esso molto spinoso, della responsabilità in solido, ovvero quel meccanismo secondo cui chi acquista un credito è o meno responsabile in merito alla generazione del credito stesso;

- Pur trattandosi di indicazioni sensate, anche questa modifica al DL Aiuti contribuirà a mutare il quadro normativo per l’ennesima volta, garantendo instabilità e confusione sul tema.

Staremo quindi a vedere come andranno le cose nei prossimi 10 giorni, ma concludiamo con una delle poche certezze che non sono mai state smentite negli ultimi 2 anni: il servizio di cessione e gestione dei crediti ordinari (Ecobonus 50% e BonusCasa 50%) messo a disposizione da parte di ANFIT SRL è sempre pienamente operativo”.

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