Lo scorso 14 febbraio abbiamo dato notizia della firma, da parte del ministro per l’Istruzione, Marco Bussetti, di un decreto che stanzia 114 milioni di euro per l’adeguamento alla normativa antincendio di 2.267 edifici scolastici (LEGGI TUTTO). Segnaliamo, in proposito, il seguente comunicato dell'UDIR:
“La cifra dello stanziamento costituisce una prima tranche dei fondi attraverso cui ottenere la certificazione antincendio, ai quali seguiranno gli ulteriori investimenti atti a garantire la sicurezza antincendio dei nostri istituti, affinché si possa ottenere la SCIA come previsto dal DPR 151/2011.
Gli Enti locali che beneficeranno di queste risorse avranno 12 mesi di tempo per aggiudicare i lavori di adeguamento alla normativa antincendio e potranno richiedere subito, all’atto del finanziamento, un anticipo del 20% dei fondi. Ricordiamo, inoltre, che in riferimento ai termini per l’adeguamento antincendio degli edifici scolastici, la norma prevede che dal 1° gennaio 2019 tutte le scuole dovrebbero essere dotate della SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) antincendio e rispettare le disposizioni del decreto del 1992 (Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica) o, in alternativa, del decreto 7 agosto 2017 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche).
Il DDL Semplificazioni, di recente convertito nella legge 12/2019, non ha approvato, infatti, l’emendamento iniziale che disponeva la proroga dei termini per l’adeguamento della normativa antincendio, come richiesto dalla delegazione Udir al Senato e recentemente alla Camera.
Con il decreto 21 marzo 2018, oggetto tra l’altro di un seminario Udir per i dirigenti scolastici, recante: “Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido” si definivano i livelli di priorità programmatica, come precedentemente sostenuto dal sindacato che, a tutela dei propri iscritti, aveva predisposto una lettera di diffida in funzione della classificazione dei livelli di priorità antincendio che dovevano essere predisposti dagli enti locali proprietari degli immobili ad uso scolastico. Per l’adeguamento antincendio delle scuole, i livelli di priorità programmatica erano:
- Livello di priorità A – osservanza delle disposizioni del dm 26 agosto 1992 relative a: impianto elettrico di sicurezza; sistemi di allarme; estintori; segnaletica di sicurezza; norme di esercizio.
- Livello di priorità B – osservanza delle disposizioni dm 26 agosto 1992 relative a: spazi per esercitazioni; spazi per depositi; spazi per l’informazione e le attività parascolastiche; spazi per servizi logistici; impianti fissi di rivelazione e/o di estinzione degli incendi.
- Livello di priorità C – le restanti disposizioni del decreto ministeriale.
Pertanto alla luce del suddetto screening prioritario, le attività di adeguamento potranno essere realizzate secondo le suddette indicazioni, in alternativa con l’osservanza delle norme tecniche del dm 3 agosto 2015, come integrato dal dm 7 agosto 2017, e fatti salvi gli obblighi stabiliti dagli artt. 3 e 4 del dpr 151/2011, quali attività soggette al controllo da parte dei VVF, nonché l’integrale osservanza del dm 26 agosto 1992.
Invece per quanto riguarda l’adeguamento antincendio degli asili, i livelli di priorità programmatica erano:
- Livello di priorità A – osservanza delle disposizioni del dm 16 luglio 2014 relative a: servizi di sicurezza; illuminazione di sicurezza; estintori; allarme acustico; segnaletica di sicurezza; organizzazione e gestione della sicurezza antincendio; informazione e formazione antincendio.
- Livello di priorità B: impianti elettrici per il sezionamento di emergenza; servizi di sicurezza.
- Livello di priorità C: le restanti disposizioni del decreto ministeriale.
L’ingegnere Natale Saccone afferma che “anche per le attività di adeguamento degli asili nido potranno essere effettuate secondo le citate indicazioni, fermo restando gli obblighi stabiliti dagli artt. 3 e 4 del dpr 151/2011 sempre per i plessi soggetti ad attività e l’osservanza delle misure di sicurezza antincendio di cui all’art. 6, lettera a), del dm 16 luglio 2014. Le indicazioni, inoltre, potranno essere utilizzate dai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco per impartire prescrizioni graduali e graduate, in presenza della rilevazione di carenze o lacune negli adempimenti inseriti nei diversi livelli di priorità dal decreto”.
“Si riporta anche la tabella con il riparto delle risorse tra le Regioni che hanno individuato gli interventi prioritari da finanziare. Infine, in attesa che gli enti locali predispongano le gare per dare seguito alle procedure di evidenza pubblica per i dirigenti scolastici Italiani che prestano servizio in edifico scolastico privi dell’ex CPI oggi SCIA, permane l’obbligo del rispetto delle misure integrative di cui alla doppia nota ministeriale MIT-MIUR n. 5264 del 18/04/2018 lettere dalla a) alla e)”, conclude l’esperto Saccone.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Udir, auspica “che gli enti locali prendano subito in mano le redini per mettere al sicuro i nostri istituti. Ci siamo sempre battuti affinché la sicurezza entri in modo adeguato nelle nostre scuole e abbiamo operato anche attraverso la presentazione di diversi emendamenti presentati. Siamo soddisfatti dello stanziamento, ma c’è molto da fare ancora”.
Vedi anche: “114 milioni per l’adeguamento antincendio di 2.267 edifici scolastici: firmato il decreto”