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Abbattimento barriere architettoniche, via libera dalla Camera alla proposta di legge

Il provvedimento, che passa ora all'esame del Senato, si propone di coordinare e rendere più efficace la normativa per il superamento delle barriere architettoniche

mercoledì 4 ottobre 2017 - Redazione Build News

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La Camera ha ieri 3 ottobre approvato all'unanimità la proposta di legge “Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche”, che va ora all'esame del Senato.

Oggi è stato fatto un passo importante dalla Camera: abbiamo approvato in prima lettura una legge che si propone di coordinare e rendere più efficace la normativa per il superamento delle barriere architettoniche di cui sono stata relatrice. Una legge che raccoglie il lavoro fatto anche nelle precedenti legislature e che questa volta ha la concreta possibilità di arrivare in fondo”, ha sottolineato Chiara Braga, deputata del Pd e relatrice della legge.

Con questa legge – spiega la relatrice - intendiamo superare la frammentazione delle disposizioni già vigenti sull’accessibilità degli edifici privati e degli spazi pubblici, aggiornandole e tenendo conto delle innovazioni tecnologiche; assumendo fin dall’inizio i principi della progettazione universale stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Secondo i dati Istat in Italia ci sono 3 milioni di persone diversamente abili e per una serie di ragioni – dall’aumento dell’età media della popolazione alle mamme che si muovono con i passeggini – un numero sempre maggiore di persone, anche solo temporaneamente, deve fare i conti nell’arco della propria vita con le difficoltà di muoversi e di usufruire pienamente degli spazi.

La legge approvata quest’oggi (ieri, ndr) affonda le sue radici nei principi fondamentali della nostra Costituzione, nel secondo comma dell’articolo 3 “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettivo partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale”.

Per questo sono orgogliosa di aver insistito da relatrice, insieme alla collega Vittoria D’Incecco cha ne è la proponente, per superare gli ostacoli burocratici che finora ne avevano bloccato l’iter.

Adesso – conclude Braga - sarebbe davvero importante che il bel segnale dato dalla Camera con un voto unanime possa tradursi nell’impegno delle forze politiche di promuovere al Senato l’approvazione definitiva di questa legge in questa ultima parte della legislatura.”

COSA PREVEDE LA PROPOSTA DI LEGGE. La proposta di legge contiene disposizioni per il coordinamento e l'aggiornamento delle vigenti prescrizioni tecniche per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati e negli spazi e nei servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità, contenute nel D.P.R. 503/1996 e nel D.M. 236/1989, anche secondo i contenuti di cui al comma 3 che disciplina i compiti della commissione permanente (il riferimento al comma 3 è stato inserito nel corso dell'esame in Assemblea).

In particolare, il comma 1 dell'articolo 1 – spiega il dossier del servizio studi della Camera aggiornato al 4 ottobre 2017 - prevede l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, al fine di:

- assicurare l'unitarietà e l'omogeneità della normativa relativa agli edifici, agli spazi e ai servizi pubblici, e della disciplina relativa agli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica;

- promuovere l'adozione e la diffusione della progettazione universale in attuazione e in conformità ai princìpi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Lo stesso comma 1 disciplina le modalità procedurali per l'adozione del nuovo provvedimento, prescrivendo che esso venga adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 2 dispone, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo provvedimento, la conseguente abrogazione dei regolamenti di cui al D.P.R. 503/1996 e al D.M. 236/1989.

COMMISSIONE PERMANENTE. Il comma 3 prevede la ricostituzione della commissione permanente già prevista dall'art. 12 del D.M. 236/1989 per l'aggiornamento e la modifica delle prescrizioni tecniche per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Alla nuova commissione sono affidati i seguenti compiti:

- individuare la soluzione a eventuali problemi tecnici derivanti dall'applicazione della normativa cui fa riferimento la proposta di legge;

- elaborare proposte di modifica e aggiornamento;

- adottare linee guida tecniche basate sulla progettazione universale.

Nel corso dell'esame in Commissione, sono stati altresì affidati alla commissione ministeriale i compiti di:

- monitoraggio sistematico dell'attività delle pubbliche amministrazioni con riferimento all'attuazione dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in tema di adozione di piani di eliminazione delle barriere architettoniche;

- elaborazione di proposte di modifica e di aggiornamento della normativa richiamata nella proposta di legge, anche finalizzate a semplificare la realizzazione di innovazioni tecnologiche dirette all'eliminazione delle barriere architettoniche nelle parti comuni degli edifici esistenti e nelle loro pertinenze.

Sulla base di modifiche approvate dall'Assemblea, è stato inoltre affidato alla Commissione il compito di di elaborare proposte di modifica e aggiornamento finalizzate a migliorare la fruibilità degli spazi urbani aperti al fine di favorirne l'uso pedonale secondo i moderni principi dell'ergonomia urbana, a beneficio di tutti i cittadini, ed è stato previsto l'invio di una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori della Commissione stessa da parte del Ministero delle infrastrutture.

La nomina dei componenti della commissione è affidata alla competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Nel corso dell'esame in Commissione, infine, è stato aggiunto l'art. 2 recante la clausola di invarianza finanziaria, ai sensi del quale all'attuazione della legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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