In attesa della pubblicazione della circolare ministeriale che dovrà regolare l’iscrizione degli organismi notificati all’elenco dei soggetti abilitati, alcuni organismi segnalano l’impossibilità a rinnovare l’iscrizione con l’anticipo previsto rispetto alla scadenza. A questo proposito il Dr. Iginio Lentini, Presidente della UN.I.O.N., l’Unione Italiana Organismi Notificati, federata Finco, ha indirizzato una lettera al Ministro del Lavoro Orlando, che riportiamo di seguito:
Nella mia qualità di Presidente della UN.I.O.N., Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati, espongo quanto segue. Un nostro associato fornito di abilitazione per le verifiche di cui all’art. 71, comma 11 del D.Lgs. 81/2008, segnala un problema relativo al rinnovo dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati.
Infatti, l’organismo in questione, dovendo rinnovare la propria iscrizione, presentava a codesto Ministero, con cinque mesi di anticipo rispetto alla scadenza, la relativa domanda completa della prescritta documentazione, ai sensi del D.I. 11 aprile 2011, art. 5 e All. 3. Ma inopinatamente gli veniva comunicato che la procedura non era attivabile, poiché si era in attesa di una nuova circolare regolatrice della stessa, da emanarsi di concerto con altri dicasteri e ancora non pubblicata.
In concreto, anche se l’atteso provvedimento venisse emanato a stretto giro, mancherebbe verosimilmente il tempo materiale per evadere la domanda in tempo utile ed evitare la conseguente scadenza, tenuto conto che le istanze andrebbero adeguate alle nuove prescrizioni.
La descritta situazione di stallo non costituisce un caso isolato ma, come riferito nella segnalazione ricevuta, riguarda anche altri soggetti nella medesima situazione.
Al riguardo, deve anzitutto chiedersi per quale motivo, in applicazione del più normale principio di diritto, non si debba applicare la regolamentazione vigente in attesa dell’emanazione di quella destinata a subentrarle.
Va poi evidenziato che, laddove si ritenga di differire l’esame delle istanze di rinnovo nelle more dell’introduzione delle nuove direttive, sarebbe indispensabile adottare un provvedimento di proroga dei termini di durata dell’iscrizione (fissata in un quinquennio dal punto 4.1 del citato decreto interministeriale), onde evitare che gli organismi interessati subiscano un grave pregiudizio senza alcuna propria responsabilità.
È infatti chiaro che l’impossibilità di perfezionare tempestivamente la procedura di rinnovo comporterebbe, a coronamento di un biennio caratterizzato dalla crisi generale indotta dalla pandemia e con l’attuale seria prospettiva delle ricadute economiche del conflitto in Ucraina, l’interruzione dell’operatività, con gravi conseguenze per quanti, a diverso titolo, prestano attività lavorativa per le imprese coinvolte in tale problematica.
Deve inoltre considerarsi che la forzata inattività degli organismi, con connessa perdita di clientela dovuta all’impossibilità di onorare impegni già assunti, legittimerebbe le imprese interessate a chiedere il risarcimento del danno verso la Pubblica Amministrazione.
Pertanto, si invita il Ministero destinatario ad intervenire sollecitamente al fine di evitare ingiuste conseguenze dannose per gli organismi, consentendo agli stessi di perfezionare l’iter procedimentale delle istanze di rinnovo secondo la normativa in vigore, o in alternativa concedendo, unitamente alle altre amministrazioni competenti, una proroga che permetta l’operatività ai titolari di iscrizione in scadenza.