Con la sentenza n. 10190/2016 depositata il 18 maggio 2016, la Corte di Cassazione (sez. V civile) ha chiarito che beneficia dell'agevolazione sulla prima casa anche il contribuente che acquista l'abitazione che sfora i 200 metri quadrati per via di due verande e un posto auto coperti da plastica.
L'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto sussistente la qualifica d'immobile di lusso, con conseguente decadenza dalla relativa agevolazione, in relazione al disposto dell'art. 5 del d.m. 2 agosto 1969, in quanto di superficie utile complessiva superiore a mq 200, avente, secondo la contestazione di cui all'atto impositivo, come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte quella coperta, ritenendo che andasse escluso dal computo della superficie coperta complessiva quella di due verande con tenda ed una pensilina atta al riparo di auto.
Secondo l'Agenzia delle Entrate l'attributo "coperta", riferito alla superficie di un'abitazione, non può che indicare la copertura offerta da una struttura di tipo permanente assimilabile ad un tetto, sicché avrebbe errato la Ctr ad attribuire detta caratteristica alle due verande, aperte e coperte soltanto da una tenda ed alla tettoia in ferro adibita a ricovero dell'autovettura.
Per la Cassazione “la censura così come formulata dall'Agenzia delle Entrate non è conferente con la ratio decidendi esposta dalla decisione impugnata”.
La CTR della Toscana, premesso che il termine "copertura" deve intendersi nella sua accezione letterale, ha, in fatto, rilevato che il posto auto era protetto da tettoia in ferro coperta con plastica e che le due verande presentano ciascuna "una struttura, caratterizzata da un'intelaiatura in ferro, infissa nel pavimento ed al muro dell'edificio [...l e pertanto tale da presentare i caratteri di solidità ed immobilizzazione della costruzione essendo ininfluente a contrastare tale concetto sia il materiale usato sia quello di copertura che la possibilità di essere rimossa"; aggiungendo quindi, con riferimento alle verande, dell'essere state oggetto d'istanza di rilascio di permesso a costruire in sanatoria, previo pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione.
A fronte di tale accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, nel senso che i manufatti in oggetto costituiscono strutture permanenti e non amovibili, se non senza modificare quindi la struttura ed il profilo dell'edificio, accertamento non censurato dall'Amministrazione per vizio di motivazione, in relazione al disposto dell'art. 360, 1° comma n. 5 c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile, l'Agenzia delle Entrate ha insistito nella prospettazione dell'impossibilità di includere nel concetto di copertura i manufatti in oggetto perché i rispettivi sistemi di copertura sarebbero rimovibili.
Quindi, secondo la Cassazione “è palese che la censura, così come formulata, oltre che a coinvolgere la stessa quaestio facti, non colga l'effettiva ratio decidendi alla base della decisione impugnata e sia come tale inidonea a condurre ad una decisione diversa da quella resa nella fattispecie dalla CTR della Toscana”.