Con la risoluzione n. 113/E del 25 agosto 2017, l'Agenzia delle Entrate risponde a un quesito relativo all’applicabilità dell'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 - c.d. regola del ‘prezzo-valore’ - ai ‘contratti atipici di mantenimento’.
Si tratta di contratti, ormai diffusi nella prassi, che stabiliscono, in genere, quale corrispettivo del trasferimento di un immobile, l’obbligo, vita natural durante di una parte, a prestare assistenza morale e materiale nei confronti di un’altra.
In proposito, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la regola del “prezzo valore” può essere applicata anche ai “contratti atipici di mantenimento” in cui si realizza il trasferimento di un immobile abitativo e/o relativa pertinenza. In tali contratti, dunque, la base imponibile per l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, può essere determinata, a seguito di specifica opzione, ricorrendo i requisiti di natura soggettiva e oggettiva previsti dalla legge, sulla base del “valore catastale” dell’immobile trasferito, ai sensi dell’articolo 52, commi 4 e 5, del Dpr 131/1986 (Tur).