La legge n. 40/2017 della Regione Abruzzo, impugnata dal Governo lo scorso 6 ottobre (LEGGI TUTTO), “resta vigente e può essere applicata e sulle disposizioni impugnate seguiranno delle disposizioni applicative”.
Lo ha precisato un avviso della Regione diramato dopo che molti Comuni abruzzesi hanno presentato richieste di chiarimenti in merito all’applicabilità della L.R. 1 Agosto 2017 n° 40 “Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d’uso e contenimento dell’uso del suolo, modifiche alla L.R. 96/2000 ed ulteriori disposizioni” a seguito dell’impugnativa del Governo.
Secondo il Governo nazionale questa legge regionale, “nel disciplinare il recupero dei vani e locali accessori e seminterrati, situati in edifici esistenti o collegati direttamente ad essi, da destinare ad uso residenziale, direzionale, commerciale o artigianale, presenta profili di illegittimità con riferimento a varie disposizioni, che appaiono invadere la competenza legislativa statale in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione) e di governo dei territori (art. 117, comma 3, della Costituzione), consentendo interventi di recupero anche in deroga ai limiti e prescrizioni edilizie degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti, ovvero in assenza dei medesimi”.
La nota della Regione Abruzzo precisa che “non è stata impugnata dal Governo l’intera legge, ma solo il comma 4 dell’articolo 4 e gli artt. 5 e 7. Nel merito, al comma 4 dell’articolo 4 il Governo fa rilevare che “è ammessa variazione anche in deroga ai limiti e prescrizioni edilizie di strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti…”. Tale disposizione presenta profili di illegittimità costituzionale, in quanto determina una elusione dell’obbligo di sottoporre a Valutazione ambientale strategica la modifica dei piani o programmi potenzialmente oggetto di Vas.
L’articolo 5 prevede gli ambiti di esclusione, rinviando ai Comuni l’individuazione delle aree sulle quali non possono avvenire le variazioni di destinazione d’uso. Le aree da stralciare vanno desunte da programmi e piani vigenti in ambito regionale. La censura, demanda alla Regione questo compito, la quale, di fatto, ha già individuato le criticità di dette aree soggette a vincoli alluvionali, sismici, geologici e idrogeologici contenute nei piani regionali approvati e vigenti.
Tali censure, verranno controdedotte e con atto di precisazione recepito quanto indicato nel motivato intervento del Governo. L’articolo 7 (rapporto del Piano demaniale marittimo col Piano naturalistico della Pineta Dannunziana), non è stato riconosciuto legittimo dal Governo, pertanto si recepiscono integralmente le censure e si provvederà al suo stralcio.
La L.R. 40 resta vigente e può essere applicata e sulle disposizioni impugnate seguiranno delle disposizioni applicative”.
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