E' stata pubblicata sulla GU 3a Serie Speciale - Regioni n.38 del 3 ottobre 2015 la Legge regionale 4 luglio 2015 n.18 della Regione Abruzzo in merito a "Disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici".
Obiettivo della legge è quello di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo effettiva sicurezza ridefinendo modalità di esercizio e manutenzione (leggi qui).
La Regione provvede a:
- definire l'ambito di intervento, nonché fissare i termini e le definizioni connessi all'esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici;
- individuare le modalità più opportune per garantire il corretto esercizio degli impianti termici e più efficaci per lo svolgimento delle previste attività di controllo, accertamento e ispezione, provvedendo in particolare a:
1 - stabilire il campo delle potenze degli impianti su cui eseguire gli interventi di controllo e le ispezioni, con particolare attenzione agli impianti a combustibile solido;
2- fissare requisiti minimi di efficienza energetica degli impianti termici;
3 - stabilire gli obblighi a carico di proprietari, utenti, responsabili di impianto, in genere, ed imprese di manutenzione, finalizzati al corretto esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici;
4 - definire criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici;
5 - definire le competenze e le responsabilita' del responsabile dell'impianto, o del terzo da questi eventualmente designato, ivi compresi i limiti per il ricorso alla delega e le condizioni necessarie per l'assunzione della funzione;
6 - definire le modalita' per garantire il corretto esercizio degli impianti termici, ivi compresa la loro periodica manutenzione e controllo, nonche' il loro controllo di efficienza energetica;
7 - definire le attivita' di accertamento ed ispezione, finalizzate a garantire l'adeguata efficienza energetica degli impianti termici e la riduzione delle emissioni inquinanti;
- definire i requisiti degli organismi e dei soggetti cui affidare le attivita' di ispezione sugli impianti termici;
- definire i valori massimi della temperatura ambiente, i limiti di esercizio degli impianti termici, ivi compresi i periodi di attivazione ed i valori di riferimento della temperatura dei locali climatizzati, e le facolta' delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici;
- definire i requisiti ed i livelli minimi di efficienza energetica degli impianti termici, con riferimento alle diverse tecnologie di generazione ed al periodo di installazione;
- stabilire le modalita' attraverso le quali le aziende di distribuzione dell'energia ed i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici comunicano alle autorita' competenti di cui all'art. 6, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all'ubicazione, alla titolarita' e ai consumi degli impianti riforniti nell'anno precedente, nonche' i dati relativi alle forniture annuali di combustibile negli edifici serviti, ai fini dell'implementazione e dell'aggiornamento del catasto degli impianti termici;
- definire le sanzioni da porre a carico di tutti i soggetti obbligati, secondo quanto previsto nella presente legge.
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