Riaprono in Abruzzo i termini per la definizione delle pratiche di condono edilizio relative alle leggi 47/1985 – 724/1994 e 326/2003, comprese quelle per le quali era già stata richiesta l’integrazione documentale.
È quanto dispone l'articolo 8 della Legge regionale n. 5 del 10 marzo 2015, che modifica l’articolo 55 della Legge regionale n. 2 del 10 gennaio 2013.
Entro il 31 dicembre 2015, gli interessati possono produrre apposita istanza in base a quanto previsto all’art. 7 della L.r. n. 55/2013. Le istanze pervenute oltre tale termine non potranno essere accolte.
La definizione delle istanze ancora non ancora chiuse per carenza di documentazione deve avvenire a cura dei Comuni entro il 31 dicembre 2016.