Sentenze

Abusi edilizi e superbonus 110%: chiarimenti sulle cause di decadenza delle detrazioni fiscali

La sentenza n. 3064/2022 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

martedì 17 maggio 2022 - Redazione Build News

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Con il ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente ha impugnato l’atto in epigrafe, qualificato dall’interessata come provvedimento di inibizione all’effettuazione dei lavori di efficientamento energetico oggetto della comunicazione presentata in data 16.3.2021; avverso tale atto sono stati articolati i seguenti motivi di impugnazione:

1) con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 119, comma 13 ter del D.L. n. 34/2020, convertito in l. n. 77/2020 del 17.07.2020, giacché la presentazione della CILA non richiederebbe l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile di cui all’art. 9 bis, co. 1 bis del D.P.R. 380 del 2001: l’attestazione del titolo abilitativo (licenza edilizia n. 34 del 1969) legittimerebbe di per sé la realizzazione dell’intervento;

2) si lamenta, ancora, che la licenza edilizia relativa all’immobile oggetto del gravame sarebbe atto legittimo e conforme alle previsioni urbanistiche vigenti all’atto del suo rilascio; la posizione assunta dall’Amministrazione sarebbe, dunque, meramente dilatoria;

3) si censura, poi, la legittimità dell’atto impugnato in quanto violativo del principio di buon andamento dell’attività amministrativa, anche perché l’amministrazione comunale era a conoscenza delle criticità rilevate sin dal 2018 senza per questo aver mai adottato alcun atto di accertamento.

Si è costituito in giudizio il Comune di Crispano, chiedendo il rigetto del gravame.

All’udienza pubblica in data 3 maggio 2022 il Presidente del Collegio ha dato avviso alle parti dell’esistenza di una questione preliminare relativa all’ammissibilità del ricorso, potenzialmente idonea a definire la lite; all’esito della discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

Con la sentenza n. 3064/2022 (in allegato) pubblicata il 5 maggio, il Tar Campania (Sezione Seconda) ha dichiarato inammissibile il ricorso, “non essendo dato apprezzare in quale modo l’atto gravato possa incidere in senso negativo sugli interessi fatti valere con l’introduzione del giudizio.

Giova premettere che dagli atti depositati in giudizio emerge che la Sig. C., in data 23.04.2020, presentava al Comune di Crispano S.C.I.A. per l’esecuzione di alcuni interventi di manutenzione straordinaria, relativi all’immobile di sua proprietà: in seguito, l’ente resistente inibiva l’esecuzione dei lavori, osservando che persistevano dei dubbi relativi alla legittimità del fabbricato, come già evidenziato in occasione della presentazione di una precedente S.C.I.A. in data 11.09.2018 (più specificamente, sussistevano perplessità in relazione all’autenticità di uno degli elaborati grafici prodotti dall’interessata a corredo delle pratiche) (cfr. all. 3 alla produzione di parte ricorrente).

In data 01.04.2021, con atto al prot. n. 3356, la ricorrente presentava al Comune resistente relazione energetica di cui al comma 1, art. 8, del Dlgs n. 192/05, al fine di effettuare i lavori di manutenzione ordinaria ed efficientamento energetico per l’accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, Superbonus 110% per interventi di efficienza energetica: l’ente adottava, dunque, l’atto qui impugnato, con il quale osservava “ad oggi non risultano essere state concluse le attività istruttorie finalizzate a verificare l’autenticità del grafico come rivenuto nel fascicolo di cui alla licenza n. 34 del 1969, e che pertanto permangono i dubbi sulla sua idoneità a legittimare la conformità urbanistica del fabbricato e ritenuto per quanto sopra rappresentare che il deposito della relazione in oggetto, nelle more delle verifiche sulla autenticità dell’elaborato grafico di cui precedentemente, non può costituire implicito assenso da parte di questo ente sulla legittimità degli incentivi economici statali ai quali si vorrebbe accedere e che, pertanto in caso di accertati esistenti illeciti urbanistici sarebbero stati percepiti illegittimamente”, comunicando, altresì, che: “eventuali incentivi economici statali ricevuti potranno essere ritenuti percepiti illegittimamente in caso di accertati illeciti urbanistici e gli stessi interventi saranno ritenuti abusivi e sanzionati secondo le ordinarie procedure di legge” (cfr. all. 2 alla produzione di parte resistente).

Dunque, con l’atto impugnato, l’ente resistente si è limitato a segnalare all’interessata la persistenza di dubbi relativi alla legittimità dell’unità immobiliare nella relativa proprietà, con il conseguente rischio per la ricorrente di trovarsi esposta, nel caso di effettiva erogazione degli incentivi statali richiesti, alle sanzioni previste per il caso di illegittima percezione: ciò senza adottare nell’immediato alcun provvedimento di carattere inibitorio nei riguardi della Sig. C.

In ragione di quanto precede, non è dato cogliere in quale modo l’atto in esame sia suscettibile di recare un pregiudizio agli interessi della parte ricorrente, essendosi il Comune limitato, in concreto, a segnalare a quest’ultima il pericolo che eventuali incentivi economici, la cui erogazione dipende dallo Stato, possano essere percepiti senza titolo, con le conseguenze di legge.

Occorre, dunque, dichiarare inammissibile il gravame”, conclude il Tar Campania.

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