Il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell'art. 36 del Testo Unico Edilizia - d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - “comporta l'estinzione dei soli reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, nella cui nozione non rientra la disciplina per le costruzioni da eseguirsi nelle zone sismiche, che ha una oggettività giuridica diversa da quella riguardante il corretto assetto del territorio”.
Questo principio consolidato è stato recentemente ribadito dalla terza sezione penale della Corte di cassazione nella sentenza n. 30654/2017.
Per quanto riguarda la questione dell'ultimazione dei lavori di edificazione dell'edificio abusivo, la suprema Corte accoglie l'orientamento secondo il quale l'ultimazione dei lavori “coincide con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni, quali gli intonaci e gli infissi (...), di modo che anche il suo utilizzo effettivo, ancorché accompagnato dall'attivazione delle utenze e dalla presenza di persone al suo interno, non è sufficiente per ritenere sussistente l'ultimazione dell'immobile abusivamente realizzato”.
In allegato la sentenza