La comproprietaria di un immobile ha agito per l'annullamento dell’ordinanza con la quale l’amministrazione comunale ha ingiunto la demolizione di opere asseritamente abusive realizzate nell'unità immobiliare.
Si tratta della realizzazione di una piccola cucina esterna in muratura di circa 2 mq. posizionata sul balcone esistente sul lato sud-est, trasformato in superficie utile, mediante chiusura delle pareti laterali con una struttura in materiale sintetico, nonché nella realizzazione di un piccolo ripostiglio di dimensioni 1.75 x 1.70, mediante chiusura delle pareti laterali con struttura sintetica, posizionato sul balcone lato nord- ovest.
Con la sentenza n.118/2016 depositata il 12 gennaio, la seconda sezione del Tar Campania ha dichiarato infondata la censura della difesa della ricorrente che ha contestato la qualificazione giudica degli abusi, al fine di escludere l’applicabilità dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, rilevando la modesta entità delle opere realizzate, nonché la loro amovibilità e l’esclusione della idoneità delle stesse a determinare un incremento in termini volumetrici e di superficie utile.
Per i giudici amministrativi campani, invece, “le opere realizzate, per le caratteristiche costruttive e per la destinazione ad un uso durevole, integrano una trasformazione urbanistica ed edilizia incidente sia sul prospetto e sulla sagoma del fabbricato sia in termini di volumetria e superficie, con ricadute dirette sul carico urbanistico. Ciò che rileva, dunque, non è tanto il carattere dimensionale di tali opere ovvero la tipologia dei materiali utilizzati bensì la loro natura, tale da richiedere, per le ragioni sopra esposte, il previo rilascio del permesso di costruire”.
Il Tar Napoli evidenzia che “i balconi interessati hanno subito una trasformazione funzionale ad incrementare la fruizione dell’unità immobiliare attraverso la creazione di nuova volumetria, con caratterizzazioni tali da palesarne l’utilizzazione permanente e da escludere la precarietà asserita dalla difesa della ricorrente”.