Una società presentava al Comune di Milano domanda di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 32 del decreto legge n. 269 del 2003 convertito con legge n. 326/2003 (c.d. terzo condono).
La domanda concerneva un abuso edilizio consistente nella trasformazione di box auto al piano terra dell’immobile in locali ad uso palestra per una superficie utile di 64 metri quadrati.
Al termine del procedimento così avviato, l’istanza di titolo in sanatoria era respinta. Contro il diniego era proposto dalla società il ricorso con domanda di sospensiva. Si costituiva in giudizio il Comune di Milano, concludendo per il rigetto del gravame.
In esito all’udienza in camera di consiglio dell’8.9.2023 l’istanza cautelare era accolta con una ordinanza, seppure per il prevalente profilo del periculum in mora e salva ogni decisione in sede di merito.
Alla successiva pubblica udienza del 1° ottobre 2024 la causa era discussa e spedita in decisione.
La questione: abuso nella Tipologia 3 o nella Tipologia 1?
Nella domanda di condono la tipologia di abuso indicata era la Tipologia 3 secondo la tabella costituente l’Allegato 1 al DL n. 269 del 2003, vale a dire le opere di ristrutturazione edilizia come definite dall’art. 3, comma 1, lettera d) del DPR n. 380 del 2001 (Testo Unico dell’edilizia) realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio.
Ricordiamo che la Tipologia 1 della medesima tabella Allegato 1 consiste invece nelle opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo e non conformi alle norme urbanistiche.
Le contestazioni dunque attengono alla questione della corretta qualificazione dell’abuso, che l’Amministrazione riconduce alla Tipologia 1 dell’Allegato al DL n. 269 del 2003, anziché alla Tipologia 3 come vorrebbe la società ricorrente.
La sentenza del Tar Lombardia
Nella sentenza n. 2626/2024 pubblicata il 10 ottobre, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha respinto il ricorso della società, osservando che “Nel caso di specie taluni locali aventi una superficie di 64 mq adibiti a box auto – pertanto senza permanenza di persone – sono stati adibiti a palestra, quindi a locali con permanenza di persone e con inevitabile aggravio del carico urbanistico.
Si è pertanto realizzato un mutamento di destinazione d’uso con variazione degli “standard” edilizi, che la giurisprudenza amministrativa riconduce alla Tipologia 1”.
Sul punto, la nuova sentenza cita la sentenza n. 1069 del 2011 del TAR Lombardia, Milano, Sezione II: «…il concetto di “nuova costruzione” non riguarda soltanto la realizzazione di un manufatto su area libera, ma include, altresì, ogni intervento di ristrutturazione che renda un manufatto oggettivamente diverso da quello preesistente. Con la precisazione che, tale oggettiva diversità, sussiste ogniqualvolta si abbia un mutamento di destinazione d’uso che implichi la variazione degli standard, poiché detta destinazione d’uso rappresenta un elemento determinante della tipologia del manufatto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 8 settembre 2008, n. 4256; T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 10 giugno 2010, n. 1787; T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 15 febbraio 2010, n. 940)», oltre a Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 4499 del 2021.