Anche se è estraneo e incolpevole rispetto agli abusi edilizi commessi dal locatario, il proprietario deve dimostrare di aver intrapreso iniziative che, oltre a rendere palese la sua estraneità all’abuso, dimostri anche un comportamento attivo, da estrinsecarsi in diffide o altre iniziative di carattere ultimativo, anche sul piano della risoluzione contrattuale, nei confronti del conduttore autore dell’illecito edilizio.
Lo ha precisato la sesta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 3897/2015, depositata il 7 agosto.
IL PROPRIETARIO DEVE PROVARE DI ESSERSI ATTIVATO DIRETTAMENTE PER ELIMINARE L'ABUSO. Secondo Palazzo Spada “un comportamento meramente passivo di adesione alle iniziative comunali, con mere dichiarazioni o affermazioni solo di dissociazione o manifestazioni di intenti, senza alcuna attività materiale o almeno giuridica di attivazione diretta ad eliminare l’abuso (per esempio, risoluzione giudiziaria per inadempimento, diffida ad eliminare l’abuso, attività di ripristino, a maggior ragione se l’ordine non viene contestato), non sono sufficienti a dimostrare l’estraneità del proprietario, in quanto, altrimenti, la tutela degli abusi rimarrebbe inefficace (così, tra varie, Cons, Stato, VI, 4 maggio 2015, n.2211)”.
Il Consiglio di Stato ha quindi confermato la sentenza del Tar che ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il provvedimento del Comune con cui si disponeva l’acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile concesso in locazione ad una società, a seguito dell'inottemperanza dell’ordinanza di demolizione delle opere abusive.