Il regime dei titoli abilitativi edilizi “non può essere eluso attraverso la suddivisione dell'attività edificatoria finale nelle singole opere che concorrono a realizzarla, astrattamente suscettibili di forme di controllo preventivo più limitate per la loro più modesta incisività sull'assetto territoriale”.
Infatti, l'opera “deve essere considerata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti e ciò ancor più nel caso di interventi su preesistente opera abusiva”.
Lo ha precisato la Cassazione penale, sezioni unite, con la sentenza n. 15427 del 13 aprile 2016.
In tema di condono edilizio, la suprema Corte chiarisce inoltre che “devono tenersi distinte l'ipotesi della sospensione ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 e 45 d.P.R. n. 380/01 e quella della sospensione conseguente al rinvio su istanza di parte”.