In tema di abusivismo edilizio, grava in capo al richiedente l’onere della prova relativamente all'ultimazione dei lavori entro la data utile per ottenere la sanatoria.
Infatti, solamente colui che richiede la sanatoria può fornire una documentazione dalla quale sia desumibile la realizzazione dell'abuso edilizio entro la data utile per beneficiare della sanatoria. La sola allegazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorietà non può essere considerata sufficiente.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con una recente sentenza depositata il 5 gennaio 2015.
LA VICENDA. Nel caso esaminato dai giudici di Palazzo Spada, il proprietario di un edificio ad uso abitativo aveva presentato una istanza di sanatoria per un ampliamento. Gli interventi per i quali era stata proposta l’istanza risultavano ancora in corso di realizzazione dopo la data di presentazione dell'istanza in sanatoria, la quale era stata respinta dal Comune che con un'ordinanza aveva disposto la demolizione dell'opera abusiva.
Il Consiglio di Stato (sesta sezione) ha bocciato l'appello del proprietario per mancanza di prove sulla data di ultimazione dei lavori, prove che devono essere fornite dal richiedente la sanatoria.