Sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Serie Generale - n. 17 del 10 aprile 2019 è pubblicata la deliberazione della Giunta regionale 25 marzo 2019, n. 347 recante “Linee guida sulle verifiche di accertamento di conformità delle opere e costruzioni in zona sismica alle norme tecniche sulle costruzioni”.
Nelle premesse a questa deliberazione si legge che “la casistica e la quantità del numero di procedimenti per l’accertamento di conformità sismica ha subito una implementazione conseguente all’incremento di sanatorie per accertamento di conformità presentate ai Comuni talché, attualmente, il carico per l’ufficio regionale ammonta ad oltre 600 l’anno, il che, stanti l’attuale dotazione organica ed i tempi tecnici strettamente necessari per concludere i procedimenti, rende imprescindibile ridefinire in maniera congrua ed oggettiva gli adempimenti procedimentali e la relativa tempistica, per non comportare aggravi dei procedimenti, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 2, commi 2 e 5 della legge 241/90 e s.m.i. nonché dall’art. 2, comma 5 della L.R. 1/2015”.
Né il DPR 380/2001, né la legge 64/1974, prevedono la possibilità di autorizzare in sanatoria le opere realizzate in assenza o difformità dal deposito o autorizzazione sismica. Le NTC 2018, al paragrafo 8.3 “Valutazione della sicurezza” (VdS) dettano i criteri per valutare le “opere realizzate in assenza o difformità dal titolo abitativo, ove necessario al momento della costruzione, o in difformità alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della costruzione”.
Ai fini della definizione del procedimento per l’accertamento di conformità l’art. 154, co. 6, della L.R. 1/2015, richiede “gli assensi comunque denominati in materia di vincolo geologico, idrogeologico, ...[...]... nonché in materia sismica,”.
La Regione Umbria ha rilevato la necessità di adottare, a normativa nazionale e regionale vigenti, disposizioni procedimentali atte a raccordare le disposizioni con il fine di dare a tutti gli operatori del settore, pubblici e privati, regole certe e chiari percorsi procedurali.
I tentativi fatti sino ad ora dalla Regione Umbria per legiferare in materia non hanno avuto esito ancorché analoghe discipline siano state adottate da altre amministrazioni regionali (quali Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte).
La Regione ritiene che la fattispecie può essere definita, in prima battuta ed in via sperimentale, mediante l’adozione di linee guida con le quali siano fornite indicazioni all’utenza ed agli uffici riguardo:
a) a termini e modalità per acquisire ed istruire la Verifica di Sicurezza (VdS) ex § 8.3 delle NTC 2018;
b) i casi di applicazione delle segnalazioni all’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art. 96 del DPR 380/2001, delle violazioni delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali (art. 139, comma 1, lett. e) della legge regionale 1/15);
c) i casi di applicazione della sanzione amministrativa disciplinata, di cui all’articolo 139, comma 1, lett. e) e al comma 3 dell’articolo 269 della legge regionale 1/2015.
In allegato la D.G.R. 25 marzo 2019, n. 347 dell'Umbria