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Accesso al credito per professionisti e Pmi: in Gazzetta la legge delega per la riforma dei confidi

Entro il 20 febbraio 2017 il Governo dovrà adottare uno o piu' decreti legislativi per la riforma della normativa in materia di confidi

lunedì 29 agosto 2016 - Redazione Build News

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Il 20 agosto 2016 è entrata in vigore la Legge n. 150 del 13 luglio 2016, recante “Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.182 del 5 agosto 2016.

Al fine di favorire un migliore accesso al credito per le piccole e medie imprese (PMI) e per i liberi professionisti (di cui all'articolo 13, commi 1 e 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni), attraverso la valorizzazione del ruolo dei confidi, la semplificazione degli adempimenti e il contenimento dei costi a loro carico, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 150 del 13 luglio 2016, uno o piu' decreti legislativi per la riforma della normativa in materia di confidi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) rafforzare la patrimonializzazione dei confidi e favorire la raccolta di risorse pubbliche, private e del terzo settore, di capitale e di provvista, anche individuando strumenti e modalita' che le rendano esigibili secondo i principi di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, in materia di requisiti patrimoniali delle banche e di accesso all'attivita' creditizia;

b) disciplinare le modalita' di contribuzione degli enti pubblici finalizzate alla patrimonializzazione dei confidi anche nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, stabilendo altresi' il divieto di previsione di vincoli territoriali che possano pregiudicare l'accesso di confidi nuovi o attivi in altri territori;

c) razionalizzare e valorizzare le attivita' svolte dai soggetti operanti nella filiera della garanzia e della controgaranzia, al fine di rendere piu' efficiente l'utilizzo delle risorse pubbliche e favorire la sinergia tra il Fondo centrale di garanzia e i confidi;

d) sviluppare, nell'ambito delle finalita' tipiche, strumenti innovativi, con tassativa esclusione di derivati e di strumenti finanziari complessi, forme di garanzia e servizi, finanziari e non finanziari, che rispondono alle mutate esigenze delle PMI e dei liberi professionisti, di cui all'articolo 13, commi 1 e 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;

e) favorire un migliore accesso al credito per le PMI e per i liberi professionisti, di cui all'articolo 13, commi 1 e 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, anche attraverso la semplificazione degli adempimenti e il contenimento dei costi per gli intermediari finanziari e per i confidi;

f) rafforzare i criteri di proporzionalita' e specificita' di cui all'articolo 108, comma 6, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

g) estendere l'applicazione dei criteri di cui alla lettera f) all'intera normativa in materia di confidi;

h) assicurare una maggiore tutela del carattere accessorio della garanzia rilasciata dai confidi rispetto all'operazione di finanziamento principale;

i) razionalizzare gli adempimenti a carico dei confidi eliminando le duplicazioni di attivita' gia' svolte da banche o da altri intermediari finanziari nonche' quelle relative alle procedure di accesso di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;

l) individuare metodologie di valutazione degli impatti della garanzia sui sistemi economici locali anche attraverso la rete delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le informazioni di cui le stesse dispongono.

PARERE DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI SUGLI SCHEMI DEI DECRETI LEGISLATIVI. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora cio' si renda necessario per la complessita' della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, o quello eventualmente prorogato, il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, perche' su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo puo' comunque essere adottato in via definitiva.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può adottare, nel rispetto dei suddetti principi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente comma, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

Dall'attuazione della Legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilita', che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

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