“Da risposta ad altro quesito, leggo che chi non possiede un’imposta lorda né un reddito imponibile, ma è proprietario di un’abitazione o un terreno in territorio italiano (e in presenza di tutti gli altri requisiti), può accedere al Superbonus 110%.
Avrei la possibilità economica ad affrontare le spese per eseguire dei lavori di ristrutturazione di un immobile posseduto da miei familiari ma di cui non sono proprietario. L’età e i vincoli imposti dall’istituto a cui vorremmo rivolgerci per fare la cessione del credito escludono che i proprietari stessi possano fare loro la richiesta. Posso accedere io al Superbonus 110%, come familiare, anche se i lavori verranno effettuati su immobile diverso da quello di cui sono proprietario?”
A questo quesito di un contribuente ha risposto Fisco Oggi, la rivista telematica dell'Agenzia delle entrate.
“La risposta è negativa, a meno che il richiedente che sostiene la spesa non sia un familiare convivente (parente entro il terzo grado o affine entro il secondo) dei proprietari dell’immobile da ristrutturare.
Tra i vari soggetti che possono beneficiare del Superbonus rientrano le persone fisiche, relativamente alle spese sostenute per interventi di efficienza energetica realizzati sulle singole unità immobiliari fino a un massimo di due (articolo 119, comma 10 del decreto legge n. 34/2020). Le persone fisiche che sostengono le spese devono, però, possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.
La detrazione spetta anche ai familiari del possessore o del detentore dell’immobile, individuati ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Tuir (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), nonché ai conviventi di fatto (ai sensi della legge n. 76/2016), a condizione che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori (circolare n. 28/2022).
Inoltre, questi soggetti possono richiedere la detrazione solo se:
- sono conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, se antecedente all’avvio dei lavori
- le spese sostenute riguardano interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza. La detrazione, per esempio, non spetta al familiare del possessore o del detentore dell’immobile nel caso di interventi effettuati su immobili che non sono a disposizione (in quanto locati o concessi in comodato)”.