L’Istante dichiara di essere una cittadina italiana, iscritta all’AIRE da 16 anni e fiscalmente residente in Svizzera e di essere proprietaria unica di un immobile unifamiliare registrato al catasto, per il quale paga regolarmente le tasse in Italia, che intende ristrutturare per renderla comoda ed efficiente, mediante l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico. Ciò posto, l’Istante chiede se nel caso prospettato possa accedere al Superbonus previsto dal decreto Rilancio e se possa optare per la cessione del credito d’imposta a un istituto finanziario.
Nella Risposta n. 602 di oggi 17 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ricorda che, sulla base dei chiarimenti forniti dalla Circolare n. 24/E del 2020, restano esclusi dall’accesso al Superbonus i soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali, inoltre, non possono esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Nel caso di specie, l’Istante se proprietaria di una casa in Italia, è titolare del relativo reddito fondiario e, pertanto, alla stessa non è precluso l'accesso al Superbonus, ferma restando la presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previste. In particolare, in mancanza di una imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110%, l’Istante potrà optare per la fruizione del Superbonus in una delle modalità alternative previste dall’Articolo 121 del Decreto Rilancio.
In allegato la Risposta n. 602