Estensione dell’accesso ai bonus edilizi ai cittadini italiani residenti in Italia titolari di rendite pensionistiche estere tassate alla fonte. Questo l'oggetto dell'interrogazione 5-00933, illustrata da Toni Ricciardi (PD-IDP) in Commissione Finanze della Camera.
Mercoledì 31 maggio il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, Sandra Savino, ha dato la seguente risposta.
“Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, ai sensi del quale è stato previsto, a decorrere dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo della fruizione diretta della detrazione prevista per gli interventi in materia edilizia. Tale misura restrittiva riguarda anche i titolari di rendite pensionistiche estere tassate alla fonte e, in particolare, le prestazioni pensionistiche svizzere del primo pilastro (AVS) e del secondo pilastro (LPP).
Gli Interroganti chiedono chiarimenti in merito alla possibilità per i predetti soggetti di accedere agli sconti fiscali in caso di ristrutturazione ed efficientamento energetico in ragione della imposta sostitutiva versata in Italia, tenuto conto delle peculiari regole di tassazione cui sono sottoposti in virtù dell’articolo 18 della Convenzione Italo-svizzera per evitare le doppie imposizioni in materia fiscale.
In particolare, gli Onorevoli chiedono di sapere come si intenda garantire il principio di uguaglianza fiscale sancito dall’articolo 53 della Costituzione al fine di permettere ai cittadini italiani residenti in Italia, proprietari di un’abitazione e titolari di prestazioni pensionistiche svizzere AVS o LLP, o comunque titolari di altra rendita pensionistica estera tassata alla fonte, di accedere ai cennati benefici fiscali.
Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell’Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.
L’articolo 76, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, prevede che le rendite corrisposte in Italia da parte dell’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d’imposta, per il cui tramite l’AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia.
Il successivo comma 1-bis – introdotto dall’articolo 55-quinquies, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 – prevede che la ritenuta di cui al comma 1 è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate.
Da ultimo, l’articolo 1, comma 78, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per l’anno 2023), inserendo il comma 1-ter al menzionato articolo 76, ha esteso il trattamento fiscale agevolato in esame anche alle rendite AVS e LLP percepite dai soggetti residenti in Italia per i quali il pagamento sia avvenuto tramite intermediari finanziari non italiani stabilendo che tali somme sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta di cui ai commi 1 e 1-bis.
Ciò premesso, come chiarito dall’Agenzia delle entrate nella circolare 8 agosto 2020, n. 24, il Superbonus non può essere utilizzato, sotto forma di detrazione dall’imposta lorda nella dichiarazione dei redditi, dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cosiddetta no tax area).
Allo stato, a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, qualora non ricorrano le ipotesi di deroga di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 2 del decreto-legge citato, i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva, ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta, non possono fruire dei benefici fiscali correlati ai bonus cosiddetti edilizi (essendogli inibita qualsiasi modalità di utilizzo del beneficio).
Secondo i principi generali del sistema tributario, le predette forme di tassazione scontano un’imposta determinata forfetariamente che non consente ai beneficiari di fruire delle deduzioni o delle detrazioni fiscali previste dalla normativa tributaria.
Tale esclusione non investe esclusivamente i soggetti, residenti in Italia, titolari di rendite pensionistiche estere, imponibili in Italia e tassate alla fonte, bensì tutti coloro che, pur residenti in Italia, rientrino in una delle categorie sopra indicate (come, ad esempio, i cosiddetti « incapienti »).”
LA REPLICA DELL'INTERROGANTE. Toni Ricciardi, replicando, si è dichiarato completamente insoddisfatto dalla risposta fornita dalla rappresentante del Governo. Ha ricordato infatti come le opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura spettino anche ai contribuenti in regime forfettario, ancorché incapienti; dall’altro lato, ha sottolineato come i soggetti detentori di pensione estera residenti in Italia, i quali pagano quanto dovuto all’erario secondo le prescrizioni di legge, siano al contrario impossibilitati a usufruire delle medesime opzioni. Ha ricordato che la questione è stata posta all’attenzione del Governo nel corso dell’esame del decreto-legge riguardante la disciplina del cd. Superbonus attraverso la presentazione di proposte emendative sulle quali, tuttavia, il Governo ha espresso parere negativo.