Bioedilizia

Accise cogenerazione, in vigore le modifiche introdotte dal decreto fiscale

In un prospetto i consumi specifici convenzionali da utilizzare per il calcolo dei quantitativi dei combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica e calore, ai fini del calcolo della relativa accisa

mercoledì 19 dicembre 2018 - Redazione Build News

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Sulla Gazzetta Ufficiale n.293 del 18 dicembre 2018 è stata pubblicata la legge 17 dicembre 2018, n. 136 di conversione del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (decreto fiscale).

Entrata in vigore oggi 19 dicembre, questa legge – IN ALLEGATO - all'articolo 19 detta i criteri per determinare, attraverso la fissazione di appositi consumi specifici convenzionali, la quantità di prodotto energetico necessaria a produrre una data quantità di elettricità, con l’obiettivo di definire il riferimento giuridico necessario per la tassazione dei combustibili impiegati negli impianti di cogenerazione, al momento rimesso alla normativa secondaria (non emanata).

L'articolo 19, comma 1 – spiega il dossier parlamentare - introduce al punto 11 della tabella A allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995 (Testo Unico delle Accise), un prospetto che riporta i consumi specifici convenzionali da utilizzare per il calcolo dei quantitativi dei combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica e calore, valevole ai fini del calcolo della relativa accisa.

La determinazione dei quantitativi di combustibile consumato per la produzione combinata di energia elettrica e calore era oggetto di un regime transitorio previsto fino al 31 dicembre 2017 dall'articolo 3-bis del decreto legge n. 16 del 2012. Tale regime transitorio prevedeva l'applicazione di consumi specifici individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (ora rinominata Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA) con deliberazione n. 16 del 1998, ridotti del 12 per cento.

Dal 1° gennaio 2018 avrebbe dovuto trovare applicazione un nuovo regime, con l'individuazione dei coefficienti moltiplicativi di aliquote di accisa, cui assoggettare la produzione combinata di energia elettrica e calore, mediante l'adozione di un apposito decreto da parte del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Tale adozione non è tuttavia intervenuta.

La relazione illustrativa del Governo specifica che, in fase di predisposizione del decreto, sono emerse forti criticità in relazione agli effetti che sarebbero derivati dalla concreta attuazione del nuovo criterio di tassazione previsto dal citato articolo 3-bis del decreto legge n. 16 del 2012.

Ad esito di tali considerazioni, mediante l'intervento in esame:

- vengono definiti - al punto 11 della tabella A allegata al Testo Unico delle Accise - i consumi specifici convenzionali da utilizzare per il calcolo dei quantitativi dei combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica e calore (comma 1), rendendo strutturale il richiamato regime transitorio;

- conseguentemente, si elimina il rinvio alla normativa secondaria per la definizione dei consumi specifici convenzionali; a tal fine viene abrogato l’articolo 3-bis, comma 1, del decreto legge n. 16 del 2012 (comma 2, lettera a));

- al fine di non interrompere la continuità applicativa tra le nuove norme e quelle previgenti, viene prorogato il regime transitorio di 11 mesi, estendendo la sua vigenza fino al 30 novembre 2018, vale a dire fino all’adozione della tabella introdotta con l’articolo in commento (comma 2, lettera b)).

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