Fisco

Acquisti di case di classe A o B e credito d’imposta prima casa under 36: chiarimenti dal Fisco

La detrazione IRPEF pari al 50 per cento dell’IVA pagata per l’acquisto di abitazioni ad alta efficienza energetica non compete qualora il contribuente, in riferimento al medesimo immobile, abbia usufruito del beneficio fiscale “prima casa under 36”

lunedì 3 giugno 2024 - Alessandro Giraudi

[] Fonte Pixabay

Il beneficio fiscale, consistente nella detrazione IRPEF, pari al 50 per cento dell’IVA pagata per l’acquisto di abitazioni ad alta efficienza energetica (classi A e B), non compete qualora il contribuente, in riferimento al medesimo immobile, abbia usufruito del beneficio fiscale “prima casa under 36”, di cui all'articolo 64, comma 7 del d.l. n. 73 del 2021.

Ciò in quanto tale ultima disposizione agevolativa già prevede un ristoro integrale pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto, sotto forma di credito d’imposta, in forza del quale l’imposta dovuta diventa, di fatto, pari a zero.

Lo ha precisato l'Agenzia delle entrate nella circolare n. 12/E del 31 maggio 2024, recante “Istruzioni relative alla compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e all’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2023 – Risposta a quesiti”.

Documentazione spese Superbonus al 90% meno abbienti

Nella circolare l'Agenzia delle entrate ha risposto anche a una domanda sull’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 3), del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 (decreto Aiuti-quater), il quale ha previsto che, per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non superiore a euro 15.000. Ai fini dell’apposizione del visto di conformità, in particolare, si chiede se il rispetto del requisito relativo al reddito di riferimento del nucleo familiare possa essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa dal beneficiario della detrazione.

L'AdE ha risposto nei seguenti termini: “Il contribuente che intende fruire della detrazione del 90 per cento, in relazione alle spese sostenute nel 2023, per interventi ammessi al Superbonus, avviati a partire dal 1° gennaio 2023, effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, deve, per espressa previsione normativa, avere un «reddito di riferimento», determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell’articolo 119 del d.l. n. 34 del 2020, non superiore a euro 15.000.
Più in particolare, secondo il citato comma 8-bis.1, il «reddito di riferimento» è calcolato dividendo il reddito complessivo familiare per un coefficiente denominato «numero di parti».

Ciò premesso, si ritiene che, ai fini dell’apposizione del visto di conformità in relazione alle predette spese, il contribuente possa provare tali circostanze attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000, con la quale attesti la composizione del nucleo familiare, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, e che il «reddito di riferimento», determinato secondo le indicazioni di cui al citato comma 8-bis.1, relativamente al medesimo anno, non è superiore a euro 15.000”.

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