Quali sono gli obblighi associativi dei comuni non capoluogo di Provincia con popolazione inferiore a 10.000 abitanti in relazione all'acquisto di lavori, beni e servizi?
L'Anci (Associazione nazionale dei comuni italiani) ha fornito in proposito una risposta dettagliata, che riportiamo per intero.
LA RISPOSTA ANCI
Al fine di fornire una risposta esaustiva al parere richiesto, pare utile richiamare brevemente la normativa che disciplina gli istituti in esame.
In base al primo periodo del riformulato comma 3-bis dell'art. 33 del Codice, i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi facendo ricorso a tre modelli organizzativi strutturati e ad uno più flessibile:
a) Unioni dei comuni costituite in base all'articolo 32 del decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, ove esistenti (Comuni non capoluogo possono essere già parte dell'Unione o possono decidere di associarsi ad un'Unione già costituita);
b) soggetto aggregatore, inteso secondo la definizione desumibile dal comma 1 dell'art. 9 del d.l. n. 66/2014 conv. l. n. 89/2014, pertanto individuabile, allo stato attuale, nella Consip s.p.a. e nelle centrali di committenza regionali; in base a quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 9, il novero dei soggetti aggregatori può risultare ampliato in base alla progressiva iscrizione all'elenco speciale presso l'AUSA;
c) Province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56; il comma 88 dell'art. 1 della stessa legge di riforma stabilisce infatti che la Provincia può, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive, assumendo pertanto il ruolo di Stazione Unica Appaltante (SUA);
d) apposito accordo consortile tra Comuni, avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province.
Il d.l. 66/2014, stabilisce all'art. 9, commi 1 e 2, che la veste di soggetto aggregatore è riconosciuta, ipso iure, a Consip S.p.A. e ad una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ( "le regioni possono costituire centrali di acquisto"). Tale natura, inoltre, può essere attribuita dall'A.N.A.C. anche ai soggetti diversi da quelli in precedenza citati che svolgono attività di centrale di committenza ai sensi dell'art. 33 d.lgs. 163/2006 (ossia alle centrali uniche di committenza già costituite sotto la vigenza del precedente art. 33, comma 3-bis), attraverso l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori. Conseguentemente, nella Determinazione n. 3 del 25 febbraio 2015, l'ANAC specifica che la nozione di soggetto aggregatore presuppone, quanto a funzione, quella di centrale di committenza, ma "si tratta di centrale di committenza "qualificata" ed "abilitata" (ex lege o tramite preventiva valutazione dell'A.N.AC. e successiva iscrizione nell'apposito elenco) all'approvvigionamento di lavori, beni e servizi per conto dei soggetti che se ne avvalgono".
L'art. 9, comma 2 del cit. d.l. 66/2014 prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, previa intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i requisiti per l'iscrizione, tra cui il carattere di stabilità dell'attività di centralizzazione, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e di servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda.
Il relativo d.p.c.m. è stato emanato in data 11.11.2014 e pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.15 del 20.01.2015.
L'art. 2, comma 1 del d.p.c.m. prevede che "Richiedono l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori, se in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 2, i seguenti soggetti o i soggetti da loro costituiti che svolgano attività di centrale di committenza ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 con carattere di stabilità, mediante un'organizzazione dedicata allo svolgimento dell'attività di centrale di committenza, per il soddisfacimento di tutti i fabbisogni di beni e servizi dei relativi enti locali:
a) città metropolitane istituite ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 e del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156 e le province
b) associazioni, unioni e consorzi di enti locali, ivi compresi gli accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione delle attività ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".
Ai fini dell'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori, i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, devono nei tre anni solari precedenti la richiesta, avere pubblicato bandi e/o inviato lettera di invito per procedure finalizzate all'acquisizione di beni e servizi di importo a base di gara pari o superiore alla soglia comunitaria, il cui valore complessivo sia superiore a 200.000.000 euro nel triennio e comunque con un valore minimo di 50.000.000 euro per ciascun anno. In sede di prima attuazione del presente decreto, rileva ai fini del possesso del requisito il triennio 2011- 2012-2013.
Ai fini del possesso del requisito relativo al valore delle procedure, si tiene conto anche delle procedure avviate dai singoli enti locali facenti parte dell'associazione, unione, consorzio o accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione delle attività.
I soggetti che intendono essere iscritti all'elenco dei soggetti aggregatori dovranno inviare, entro venerdì 17 aprile 2015, richiesta formale all'ANAC - Ufficio UMABS, con il file Excel corredato da tutte le informazioni richieste (cfr. Determinazione 2/2015 del 3 marzo u.s.).
Nella richiesta i candidati dovranno dichiarare:
- che essi o i soggetti da loro costituiti "svolgono attività di centrale di committenza ai sensi dell'art. 33 del DLGS 163/2006 con carattere di stabilità, mediante un'organizzazione dedicata allo svolgimento dell'attività di centrale di committenza, per il soddisfacimento di tutti i fabbisogni di beni e servizi dei relativi enti locali";
- che le informazioni fornite tramite file Excel corrispondono al vero;
- per le città metropolitane che esse "sono state istituite ai sensi della legge 7 aprile 2014 n. 56 e del D.Lgs. 17 settembre 2010 n. 156" e i riferimenti dell'atto istitutivo;
- per le associazioni, unioni e consorzi di enti locali, compresi gli accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convezione per la gestione delle attività, che sono costituiti "ai sensi del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267" e i riferimenti dell'atto costitutivo.
L'Autorità procede, sentita la Conferenza Unificata, all'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori richiedenti secondo un ordine decrescente basato sul più alto valore complessivo delle procedure avviate, fino al raggiungimento del numero massimo complessivo dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9, comma 5, del d.l.66/2014 (trentacinque), comprensivo dei soggetti facenti parte dell'elenco ai sensi dell'art. 9, comma 1, del medesimo decreto (venti regioni + Consip).
Per i soggetti che non riuscissero, quest'anno, ad ottenere il riconoscimento di soggetto aggregatore, si evidenzia che l'ANAC entro il 30 settembre 2017 e, successivamente, ogni tre anni, procederà all'aggiornamento dell'elenco. A tal fine, i soggetti aggregatori già iscritti - con esclusione di Consip e dei soggetti aggregatori individuati dalle regioni di riferimento per i quali la stessa regione provvede a comunicare contestualmente eventuali modifiche - che intendano mantenere l'iscrizione all'elenco, ovvero i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e non iscritti all'elenco, inviano, secondo le modalità operative di cui all'art. 3, comma 1, la relativa richiesta all'ANAC che procede all'aggiornamento.
In base alla normativa richiamata si può riassumere, in estrema sintesi, che i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi tramite:
- Unione ex art. 32 Tuel;
- convenzione ex art. 30 Tuel (cd. "accordo consortile");
- Provincia, in qualità di Stazione Unica Appaltante (SUA);
- soggetto aggregatore (iscritto nell'elenco):
1. Consip 2. centrali di acquisto regionali 3. soggetti iscritti nell'elenco dei soggetti aggregatori (città metropolitane, Province, associazioni, unioni e consorzi di enti locali, convenzioni tra Comuni, e soggetti da loro costituiti).