Il contribuente che utilizza nella dichiarazione dei redditi relativa al 2021 il bonus under 36 per la prima casa acquistata a febbraio 2022, dovrà indicare il credito d’imposta maturato nella colonna 2, rigo G8, del 730/2022 o nella colonna 2, rigo CR13, del modello Redditi Pf (fascicolo 1).
La precisazione, arrivata con un faq, trova puntualmente posto nell’aggiornamento della “Guida per l’acquisto della casa” pubblicata sul sito delle Entrate, nella sezione “l’Agenzia informa”, e sulla rivista FiscoOggi.
La circolare n. 12/2021 ha infatti chiarito che il credito di imposta “prima casa under 36”, relativo all’Iva pagata, può essere portato in detrazione con la prima dichiarazione dei redditi successiva all’acquisto oppure nella dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è stato effettuato l’acquisto stesso. Il dubbio dell’istante chiarito nella faq nasce dalla mancanza di un campo specifico nei modelli di dichiarazione 2022.
Con l’occasione, la guida ha anche aggiornato i termini della sospensione relativa agli adempimenti previsti per non perdere i benefici “prima casa” disposta a causa del Covid-19. Si tratta, ad esempio, dei 18 mesi a disposizione per trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l’abitazione o dei dodici mesi entro cui il contribuente che ha acquistato l’immobile da destinare a propria abitazione principale con le agevolazioni fiscali deve procedere alla vendita della casa posseduta.
Il decreto legge n. 228/2021 (articolo 3, comma 5-septies), da ultimo, ha ulteriormente prorogato la sospensione rinviando la ripresa degli adempimenti al 1° aprile 2022.
IN ALLEGATO la Guida aggiornata.