Con la nuova Risposta n. 697/2021 di oggi 11 ottobre, l'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti a un istante che, insieme al coniuge, in data 11 febbraio 2021, ha acquistato, da una società di costruzioni, una unità immobiliare situata in zona sismica 3.
Tale società è subentrata al titolo edilizio presentato in data 14 marzo 2019 dai precedenti proprietari. Contestualmente al titolo edilizio non sono state presentate le asseverazioni obbligatorie previste per l'acquisto delle case antisismiche, in quanto, alla data del 14 marzo 2019, la zona sismica non rientrava tra quelle ammesse alle detrazioni. La stessa società dopo essere subentrata ai precedenti proprietari ha predisposto l'asseverazione secondo il modello allegato B previsto dal decreto del Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture n. 58 del 2017 nella versione ante modifiche apportate dal DM n.329 del 2020.
L'Istante fa presente, altresì, di aver corrisposto i seguenti pagamenti:
- il 12 agosto 2019, la somma di euro 240.000,00, quale acconto;
- l'11 febbraio 2021, la somma di euro 48,080,00 quale saldo dell'importo complessivo dovuto.
Ciò posto, chiede di conoscere se:
a) possa fruire delle detrazioni previste per l'acquisto di case antisismiche anche se è stato presentato il titolo edilizio (in prima istanza dai precedenti proprietari), senza aver prodotto le asseverazioni obbligatorie; ciò in quanto alla data del 14 marzo 2019, la zona sismica non rientrava tra quelle ammesse e, successivamente, tale asseverazione è stata integrata dalla società subentrante;
b) possa fruire delle detrazioni spettanti per l'acquisto dell'unità immobiliare antisismica secondo le previsioni dettate dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) sulla quota parte relativa al saldo corrisposto in data 11 febbraio 2021, in considerazione che è stato presentato il modello allegato B previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 58 del 2017 dalla società subentrante nella versione prevista prima delle modifiche apportate dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 329 del 6 agosto 2020;
c) possa fruire delle predette detrazioni anche in relazione all'acquisto di un garage non pertinenziale;
d) nell'ipotesi in cui l'Istante proceda alla cessione del credito ad un istituto bancario, debba presentare anche il visto di conformità e con quali modalità.
Con documentazione integrativa, l'Istante ha dichiarato di rinunciare alla richiesta di cui al punto sub c) in relazione ai dubbi interpretativi in merito all'accesso al regime previsto dal decreto Rilancio per l'acquisto di un garage non pertinenziale; inoltre, fa presente di non aver fruito di alcuna detrazione prevista in materia di acquisto di case antisismiche.
Il testo della Risposta è disponibile in allegato.