L'Agenzia delle entrate di Catania procedeva al recupero della maggiore Iva per la decadenza delle agevolazioni fiscali fruite da due contribuenti in relazione all'acquisto della prima casa all'interno del complesso Ville delle Ninfee.
La contribuente impugnava l'atto innanzi al giudice di primo grado il quale, in relazione alle perizie giurate dei tecnici prodotte dalla contribuente, riteneva non ricorrenti le caratteristiche di lusso di cui agli artt.4 e 6 del Decreto del Ministero dei lavori pubblici del 2.8.1969.
L'appello proposto dall'Agenzia delle entrate veniva rigettato dalla Ctr della Sicilia. Secondo il giudice di appello erano assenti le caratteristiche delle abitazioni di lusso previste dal D.M. 2.8.1969, non raggiungendo l'immobile la superficie di mq. 240 né la cubatura di mc. 2000. Per la Ctr, inoltre, nel caso di decadenza delle agevolazioni in relazione all'assenza dei presupposti di legge il responsabile non era l'acquirente ma il cedente.
L'ESISTENZA DI UNA PISCINA DI 89 MQ CONFIGURA IL CARATTERE DI LUSSO DELL'IMMOBILE. Con l'ordinanza n. 21908/2015, la sesta sezione civile T della Cassazione ha invece ritenuto fondate le ragioni addotte dall'Agenzia delle entrate, la quale ha evidenziato l'esistenza, a servizio dell'immobile dei contribuenti, anche di una piscina ad uso esclusivo della superficie di mq. 89. Tale elemento, in astratto idoneo a configurare il carattere di lusso di un'abitazione ai sensi del DM 2.8.1969 art.4, è stato totalmente pretermesso dalla Ctr che si è unicamente incentrata, per escludere il carattere lussuoso dei beni, sulla superficie dell'immobile e sulla sua cubatura.
IL RESPONSABILE È L'ACQUIRENTE. Inoltre, secondo la Cassazione “la CTR, nel ritenere che in caso di assenza dei presupposti relativi al carattere di lusso l'errore determinerebbe unicamente la responsabilità del cedente che ha fatturato in modo errato l'operazione commerciale, tralascia di considerare il fermo orientamento di questa Corte secondo il quale in tema di IVA, nel caso in cui la cessione di una casa di abitazione di lusso venga assoggettata, usufruendo indebitamente dell'agevolazione per la prima casa, all'IVA con aliquota del 4%, ai sensi del disposto del n. 21) della parte seconda della Tabella A allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in luogo di quella ordinaria del 20%, l'Ufficio emette l'avviso di liquidazione della maggiore imposta dovuta direttamente nei confronti dell'acquirente dell'immobile medesimo, in quanto l'applicazione dell'aliquota inferiore da parte del venditore dell'immobile è derivata da una dichiarazione mendace dell'acquirente, la quale istituisce - ai sensi dell'art. 1 della nota II-bis della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, richiamato dalla seconda parte del predetto punto n. 21), - un rapporto diretto tra l'acquirente stesso e l'Amministrazione finanziaria”.