La seconda sezione civile della Corte di cassazione ha ribadito, nell'ordinanza n. 20288/2017, pubblicata il 23 agosto, che “mentre nel caso di sopraelevazione effettuata dal proprietario dell'ultimo piano che alteri l'aspetto architettonico dell'intero edificio condominiale, l'azione diretta ad ottenere la 'restitutio in integrum', di cui gli altri condomini sono titolari, è soggetta a prescrizione ventennale, nell'ipotesi, quale quella in esame, in cui siano le condizioni statiche dell'edificio a non consentire la soprelevazione, è invece imprescrittibile l'azione di accertamento negativo tendente a far valere l'inesistenza del diritto di sopraelevare, mancando un presupposto della sua stessa esistenza”.
Secondo la suprema Corte le condizioni statiche dell'edificio “rappresentano un limite all'esistenza stessa del diritto di sopraelevazione, e non già l'oggetto di verificazione e di consolidamento per il futuro esercizio dello stesso, limite che si sostanzia nel potenziale pericolo per la stabilità del fabbricato derivante dalla sopraelevazione, il cui accertamento costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato”.