“Con specifico riferimento alle spese che beneficiano della detrazione di cui all'articolo 14 del d.l. n. 63 del 2013, si evidenzia che con nota del 2 febbraio 2021 R.U. 031615, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - pronunciandosi con riferimento alla possibilità di accedere al Superbonus per le spese relative all'incremento di volume per interventi di demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - ha chiarito che «a differenza del "Super sismabonus" la detrazione fiscale legata al "Super ecobonus" non si applica alla parte eccedente il volume ante-operam».
Sebbene tale pronuncia sia riferita al Super ecobonus il principio si ritiene estensibile ai lavori di riqualificazione energetica ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, atteso che all'interno della previsione dell'articolo 119 del decreto rilancio vengono richiamate le disposizioni di cui al citato articolo 14.
Quindi, nel caso prospettato dall'istante con riferimento al quesito 2 ai fini della detrazione delle spese di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, fermo restando che l'agevolazione non si applica alla parte eccedente il volume ante-operam, si ritiene in linea di principio che i lavori di demolizione e ricostruzione con ampliamento non precludano, comunque, al contribuente istante la possibilità di fruire della detrazione per la riqualificazione energetica, nel rispetto delle prescrizioni di legge e delle interpretazioni fornite dall'amministrazione finanziaria.
A tal fine la società ha l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, utilizzando criteri oggettivi”.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate nella Risposta n. 814 del 15 dicembre 2021, avente ad oggetto vari quesiti relativi agli articoli 14 e 16 del d.l. n. 63 del 2013. In particolare, il suddetto chiarimento concerne il quesito n. 2 e cioè se gli interventi di riqualificazione energetica, che riguardano le parti comuni condominiali, beneficiano della detrazione di cui all'art. 14, comma 2-quater, del D.L. 63/2013 (cosiddetto ecobonus). L'istante ha chiesto, inoltre, se gli ulteriori interventi effettuati, invece, sulle singole unita abitative, diano diritto alle diverse tipologie di detrazioni, come previsto dall'art. 14, commi 1, 2, 2-bis di cui al D.L.63/2013.
Il testo completo della risposta è disponibile in allegato.