Nella seduta di mercoledì 9 giugno la Camera ha approvato il disegno di legge di conversione in legge del Decreto Riaperture - decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 (C. 3045-A?).
Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.
L’articolo 11-duodecies, introdotto durante l’esame presso la Camera dei deputati, differisce (alle condizioni indicate) al 7 ottobre 2021 il termine, scaduto il 7 ottobre 2020, per l’adeguamento, da parte delle strutture turistico-ricettive in aria aperta con capacità ricettiva superiore a 400 persone, alle prescrizioni previste dalla regola tecnica di prevenzione incendi recata dal D.M. Interno 28 febbraio 2014.
L’articolo in esame – spiega il dossier parlamentare del 10 giugno – al fine di fare fronte, nel settore del turismo, all'impatto delle misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19, prevede che le attività turistico-ricettive in aria aperta con capacità ricettiva superiore a 400 persone (assoggettate al rispetto del D.M. Interno 28 febbraio 2014), che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno provveduto a dare attuazione a quanto disposto dall’art. 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del medesimo decreto, provvedono, entro il 7 ottobre 2021, a dare attuazione a quanto disposto dal citato art. 6, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a).
La stessa disposizione prevede che restano fermi gli eventuali inadempimenti e le procedure in essere rispetto a termini già scaduti.
La norma in esame si configura come un differimento di un anno del termine, scaduto il 7 ottobre 2020, per l’effettuazione degli adempimenti antincendio contemplati dall’art. 6, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del D.M. Interno 28 febbraio 2014, purché in regola con le altre prescrizioni previste dall’art. 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del medesimo decreto.
Con l'entrata in vigore, avvenuta in data 7 ottobre 2011, del nuovo regolamento di prevenzione incendi recato dal D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, le strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone sono state inserite al punto 66 dell’allegato I al decreto. In precedenza tali attività non erano soggette ai controlli di prevenzione incendi in quanto non comprese nell’elenco previsto dal D.M. 16 febbraio 1982 (abrogato dall’art. 12 del D.P.R. 151/2011).
L’art. 11, comma 4, del D.P.R. 151/2011 s.m.i. ha previsto che “gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento”.
Successivamente l’art. 38 del D.L. 69/2013 ha previsto (al comma 1) che gli enti e i privati di cui all'art. 11, comma 4, del D.P.R. 151/2011, sono esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'art. 3 del citato decreto qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità. Il comma 2 dell’art. 38 ha introdotto invece una disposizione volta a consentire, ai soggetti in questione (quindi anche alle strutture turistico-ricettive nell’aria aperta con capacità ricettiva superiore a 400 persone) di provvedere agli adempimenti richiesti dal D.P.R. 151/2011 entro il 7 ottobre 2017 (data risultante da successive proroghe, l’ultima delle quali disposta dall’art. 5, comma 11-ter del D.L. 244/2016).
Successivamente, con il D.M. Interno 28 febbraio 2014 (pubblicato nella G.U. 14 marzo 2014, n. 61) è stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone, riportata in allegato al decreto.
Tale allegato è stato successivamente riscritto dall’allegato 1 al D.M. Interno 2 luglio 2019. L’art. 3 di tale decreto dispone che “per le attività in regola con gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2014 ovvero che abbiano pianificato interventi di adeguamento alle disposizioni contenute nel citato decreto, il presente decreto non comporta adempimenti”.
La regola tecnica allegata al D.M. 28 febbraio 2014, come riscritta dal D.M. 2 luglio 2019, è suddivisa in due titoli:
- il Titolo I, contenente le disposizioni di prevenzione incendi, a loro volta suddivise tra disposizioni applicabili alle attività di nuova costruzione (Capo I) e disposizioni applicabili alle attività esistenti (Capo II);
- il Titolo II, applicabile esclusivamente alle strutture esistenti, contenente il “Metodo proporzionale della categorizzazione sostanziale ai fini antincendio relativo alle strutture turistico-ricettive in aria aperta esistenti, quali campeggi, villaggi turistici e simili, con capacità ricettiva superiore a 400 persone”.
L’art. 6 del D.M. 28 febbraio 2014 reca le disposizioni transitorie per l’adeguamento delle strutture esistenti, prevedendo due diverse scadenze a seconda delle disposizioni tecniche a cui adeguarsi:
- la scadenza prevista dall’art. 11, comma 4, del D.P.R. 151/2014, per l’adeguamento alle norme tecniche indicate dall’art. 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del D.M. 28 febbraio 2014;
- entro 3 anni dalla scadenza di cui sopra, per l’adeguamento alle norme tecniche indicate dall’art. 6, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del D.M. 28 febbraio 2014. In virtù della proroga recata dall’art. 38 del D.L. 69/2013, il termine in questione è scaduto il 7 ottobre 2020.
Relativamente alle tipologie degli adempimenti richiesti dall’art. 6, commi 1 e 2, si ricorda, in estrema sintesi, che la lettera a) del comma 1 fa riferimento ai seguenti punti del capo II del titolo I della regola tecnica:
- punto 11, relativo alle caratteristiche dell'area (distanze di sicurezza, accesso all'area da parte dei veicoli dei servizi di emergenza, sistemazione interna);
- punto 12, relativo alle caratteristiche costruttive (resistenza al fuoco delle strutture);
- punto 14 (attività accessorie);
- punto 15 (servizi tecnologici), salvo la predisposizione, nel termine previsto alla successiva lettera b), di idoneo sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di illuminazione a copertura delle vie di circolazione e di esodo;
- punto 16 (mezzi ed impianti di estinzione degli incendi), limitatamente alla rete di naspi ed idranti;
- punto 17 (impianti di rivelazione, segnalazione e allarme).
La lettera b) del comma 1 fa invece riferimento alle disposizioni del capo II del titolo I della regola tecnica non richiamate dalla lettera a), quindi i punti 13 (Misure per l'evacuazione in caso di emergenza), 18 (Segnaletica di sicurezza) e 19 (Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio).
Il comma 2, lettera a), riguarda invece le disposizioni del titolo II della regola tecnica e, in particolare, le misure di cui ai punti B.3 (misure di sicurezza relative alle comunicazioni), B.4 (misure di sicurezza relative all'allontanamento) e B.5 (misure di sicurezza relative all'azione di contrasto), salvo la predisposizione nel termine previsto alla successiva lettera b), di quanto previsto ai sottopunti: B.3.2, relativamente al presidio fisso; B.4.2, relativamente alla segnaletica e alle planimetrie orientative e di idoneo sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di illuminazione a copertura delle vie di circolazione e di esodo; B.5.1.
La lettera b) del comma 2 fa invece riferimento alle restanti disposizioni del titolo II della regola tecnica.
Nel documento redatto da Federcamping, acquisito dalla 10a Commissione del Senato nell’ambito dell’esame del PNRR, viene ricordato che “per la scadenza del 7 ottobre 2020, nel caso in cui l'attività ricettiva in tale data risultasse temporaneamente sospesa per chiusura stagionale (fattispecie riguardante la quasi totalità delle imprese trattandosi di attività all’aria aperta e generalmente stagionali) o mantenuta in esercizio con non oltre 400 persone, il gestore dell'attività avrebbe potuto, attraverso una specifica dichiarazione sostitutiva, attestare la condizione amministrativa di temporanea non assoggettabilità agli adempimenti di prevenzione incendi, facendo slittare il termine di adempimento alle prescrizioni, alla riapertura dell'attività o alla ripresa dell'esercizio con oltre 400 persone (chiarimento del Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. 3877 del 20 marzo 2018). Tale possibilità, pertanto, ha posticipato la data di pianificazione ed esecuzione della progettazione degli interventi necessari ad adempiere alla seconda fase delle prescrizioni indicate dalla Regola Tecnica; segnaliamo che le strutture ricettive all’aria aperta erano già intervenute nella prima fase delle prescrizioni, nella predisposizione dei Registri dei controlli periodici, nella redazione del Piano di emergenza e di evacuazione, nella formazione degli addetti alla sicurezza, nell’acquisizione delle dotazioni di base (estintori), nella predisposizione della segnaletica e mappe di emergenza e nell’installazione di idonei sistemi di illuminazione. La seconda fase prevedeva ulteriori interventi ed integrazioni di tipo strutturale necessitanti, oltre che di ingenti investimenti di carattere economico, anche di un’attenta pianificazione e realizzazione dell’intervento, con particolare attenzione alle condizioni climatiche e soprattutto dell’impossibilità di operare in contemporaneità all’avvio delle attività nonché alla presenza degli ospiti della struttura ricettiva. Purtroppo, il lockdown primaverile che ha generato l’impossibilità di accesso alle strutture, l’inattuabilità degli interventi per le difficoltà ad operare per fornitori e operai specializzati, la grave crisi economica e finanziaria causata dalla pandemia, non ha permesso agli operatori di rispettare le scadenze pianificate”. (fonte: dossier parlamentare del 10 giugno 2021)