Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, e piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. È quanto prevede l'articolo 4 bis del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2019, n. 81, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.188 del 12 agosto 2019.
Il comma 1 del suddetto articolo dispone che “Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' definito un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. All'attuazione del piano straordinario di cui al primo periodo si provvede, nei limiti di 25 milioni di euro per l'anno 2019, di 25 milioni di euro per l'anno 2020 e di 48 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 1, commi 95 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.
È prorogato dal 31/12/2018 al 31/12/2021 il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali non si sia ancora provveduto. Inoltre, slitta dal 31/12/2018 al 31/12/2019 la scadenza per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio (iprevisto dall'art. 6, comma 1, lettera a), del D. Min. Interno 16 luglio 2014). Il comma 2 stabilisce infatti che “Nelle more dell'attuazione del piano straordinario di interventi di cui al comma 1, all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;
b) al comma 2-bis, le parole: «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2019»”.
Infine, il comma 3 dispone che “Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento. Con lo stesso decreto, fermo restando il termine del 31 dicembre 2021, sono altresi' definite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.»”.
In allegato il testo coordinato della Legge