Fisco

Adeguamento dei prezzi di aggiudicazione ai costi dei materiali: le novità del Sostegni ter in GU

In presenza di variazioni annuali dei costi dei materiali superiori al 5% (non più del 10%), la parte eccedente tale percentuale verrà assorbita per l’80% (non più 50%) dalle stazioni appaltanti. Analogo meccanismo viene previsto in caso di riduzione dei costi dei materiali

venerdì 28 gennaio 2022 - Redazione Build News

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Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici: è quanto reca l'articolo 29 del Sostegni ter - decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri (LEGGI TUTTO).

Il provvedimento prevede una importante revisione del meccanismo previsto dal Codice dei contratti pubblici per l’adeguamento dei prezzi di aggiudicazione ai costi dei materiali e per la determinazione dei prezzi posti a base degli appalti. Il decreto-legge introduce significativi cambiamenti nella disciplina riguardante i corrispettivi da riconoscere alle imprese che si aggiudicano contratti pubblici, anche alla luce dell’andamento eccezionale dei costi dei principali materiali da costruzione. In primo luogo, viene stabilito che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims), sentiti l’Istituto nazionale di Statistica e il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa intesa della Conferenza Stato-Regioni, definisca gli standard da utilizzare per definire i prezzari regionali utilizzati dalle stazioni appaltanti come base di riferimento per i valori degli appalti pubblici. Inoltre, l’Istat procederà al calcolo, su base semestrale, delle variazioni dei prezzi dei materiali più rilevanti per l’esecuzione delle opere pubbliche, le quali verranno recepite dal Mims come riferimento comune per le diverse stazioni appaltanti.

Viene poi modificato in modo rilevante, assicurando una più equilibrata ripartizione del rischio tra le parti, il meccanismo di ripartizione dei benefici e degli oneri derivanti da aumenti dei prezzi dei materiali che intervengono dopo l’aggiudicazione dell’appalto. In particolare, in presenza di variazioni annuali dei costi dei materiali superiori al 5% (non più del 10%), la parte eccedente tale percentuale verrà assorbita per l’80% (non più 50%) dalle stazioni appaltanti. Analogo meccanismo viene previsto in caso di riduzione dei costi dei materiali. Rispetto al regime precedente, quindi, si riducono significativamente gli oneri che l’impresa deve assumere a fronte di forti aumenti dei costi dei materiali. Inoltre, al fine di incrementare ulteriormente la trasparenza del mercato, favorire la concorrenza e ridurre i rischi di contenzioso, le stazioni appaltanti sono obbligate a inserire nei documenti di gara la clausola di revisione dei prezzi, finora facoltativa.

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