L'articolo 1, comma 637, lettera b), della Legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n. 190) ha profondamente modificato l'istituto del ravvedimento operoso disciplinato dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997.
In particolare, sono stati introdotti nuovi e più ampi termini a favore del contribuente per ravvedersi e beneficiare di ulteriori gradazioni della misura della sanzione.
ADEMPIMENTI CATASTALI, LE FATTISPECIE DI RAVVEDIMENTO OPEROSO. Per la materia catastale, trovano applicazione le seguenti fattispecie di ravvedimento previste al comma 1 del citato articolo 13:
- un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni (lettera c));
- un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore (lettera b));
- ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore (b-bis));
- ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore (b-ter)).
AGGIUNTE DUE NUOVE CASISTICHE. Si sono aggiunte dunque due nuove casistiche – lettere b-bis e b-ter – e si è quindi reso necessario aggiornare le procedure informatiche attualmente in uso agli Uffici e ai professionisti, al fine di garantire una corretta e adeguata gestione delle richieste di ravvedimento.
INDICAZIONI OPERATIVE DALLE ENTRATE. Con la nota prot. 123479 del 29 settembre 2015 (qui sotto in allegato), la Direzione Generale Catasto e Topografia dell'Agenzia delle Entrate ha implementato le procedure informatiche e ha fornito indicazioni operative sul nuovo ravvedimento operoso.