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AEEGSI: “No all'estensione dei SEU”

L'Autorità per l'energia contraria a una serie di emendamenti presentati al disegno di legge Collegato ambientale ora all'esame del Senato

lunedì 9 marzo 2015 - Redazione Build News

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No dall'Autorità per l'energia all'estensione della platea dei soggetti che godono delle esenzioni tariffarie derivanti dalla qualifica di SEU (Sistema Efficiente d’Utenza) e di SEESEU (Sistema Esistente Equiparato ai SEU).

Il parere contrario è stato ribadito dall'Aeegsi nella segnalazione 94/2015/I/COM del 5 marzo 2015, al Governo e al Parlamento, che illustra le criticità emerse (secondo l'Autorità) con la presentazione degli emendamenti e dei relativi subemendamenti al Collegato ambientale (disegno di legge recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” – AS1676), attualmente all’esame, in seconda lettura, della Commissione territorio, ambiente, beni ambientali del Senato. 

AGGRAVIO DI SPESA PER TUTTI GLI ALTRI CLIENTI FINALI. L’Autorità per l'energia ritiene non sostenibile la previsione dell’art. 8, come formulato nella versione originale, suggerendone la soppressione, poiché l’articolo 8 del DDL, che modifica il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 eliminando il limite di 20 MW di potenza nominale complessivamente installata sullo stesso sito e introducendo ulteriori possibilità di titolarità degli impianti, estende la platea dei soggetti che godono delle esenzioni tariffarie derivanti dalla qualifica di SEU (Sistema Efficiente d’Utenza) e di SEESEU (Sistema Esistente Equiparato ai SEU). Secondo l'Aeegsi tale estensione, a parità di gettito necessario per la copertura degli oneri generali di sistema, comporterebbe un aggravio significativo di spesa per tutti gli altri clienti finali del settore elettrico.

L’Autorità ribadisce di non ritenere opportuno dare seguito agli emendamenti finalizzati all’ampliamento della platea dei sistemi che possono rientrare nella definizione di SEU o di SEESEU (e quindi nella platea dei soggetti beneficiari di esenzioni tariffarie).

NO ALL'ESTENSIONE DELLA DEFINIZIONE DI SEU. Secondo l'Aeegsi la definizione di SEU non deve essere estesa, ammettendo la presenza di più clienti finali (si vedano in proposito gli emendamenti 8.6, 8.12 e 8.0.1), poiché, come già detto, ogni forma di estensione, a parità di gettito necessario per la copertura degli oneri generali di sistema, comporterebbe un aggravio significativo di spesa per tutti gli altri clienti finali del settore elettrico. Peraltro, in presenza di più clienti finali, non si avrebbe più un sistema d’utenza ma una vera e propria rete elettrica privata (ovvero un sistema di distribuzione chiuso di cui alla direttiva 2009/72/CE).

NON SOSTENIBILE L’INTRODUZIONE DELL’ISTITUTO DI ENERGY SHARE. L'Autorità ritiene, inoltre, non sostenibile l’introduzione dell’istituto di Energy Share nel decreto legislativo n. 115/08, prevista dall’emendamento 8.15. In tal modo si configurerebbe un SEU fortemente esteso senza più vincoli territoriali, senza necessità di un collegamento privato diretto tra impianto di produzione e impianto di consumo nonché ammettendo una pluralità di clienti finali.

Appare evidente che tale definizione verrebbe introdotta – osserva l'Autorità - con l’esclusiva finalità di non versare gli oneri generali di sistema e non con la finalità di condividere commercialmente l’energia elettrica prodotta da un impianto alimentato da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento. Peraltro, la commercializzazione diretta dell’energia elettrica tra produttore e clienti finali (anche tra loro consorziati) è già attualmente consentita nell’ambito del libero mercato e senza che ciò comporti esoneri dal pagamento degli oneri generali di sistema.

INOPPORTUNO ABROGARE L’ARTICOLO 24 DEL DECRETO COMPETITIVITÀ. Non è inoltre opportuno abrogare l’articolo 24 del decreto Competitività - decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 116 - in quanto tale articolo era stato introdotto con l’obiettivo di contenere l’aggravio di spesa che tutti gli altri clienti finali del settore elettrico (diversi da quelli rientranti nei SEU e nei SEESEU) avrebbero subito in corrispondenza dell’aumento della quantità di energia elettrica non soggetta al pagamento degli oneri generali di sistema.

SCAMBIO SUL POSTO ALTROVE. Infine, l'Aeegsi rileva che un emendamento intende, tra l’altro, modificare l’articolo 27, comma 4, della legge 23 luglio 1999, n. 99, prevedendo che il cosiddetto “Scambio sul posto altrove” (limitato ai Comuni fino a 20.000 abitanti e al Ministero della Difesa e nell’ambito del quale non è prevista la coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo) consenta l’esclusione dal pagamento degli oneri di rete e di sistema su tutta l’energia elettrica oggetto di scambio. Tale disposizione aumenterebbe la quantità di energia elettrica non soggetta al pagamento di tali oneri e, pertanto, a parità di gettito necessario per la copertura degli oneri generali di sistema, comporterebbe un aggravio di spesa per tutti gli altri clienti finali del settore elettrico. Per questo motivo l'Autorità ritiene che anche questa parte dell’emendamento debba essere espunta.

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